GLI INCARICHI AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL SONO LEGITTIMI SOLO SE RISPETTANO TUTTI I REQUISITI – SENTENZA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 142/2015

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 marzo 2015, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i Sig.ri: Roberto Bozzi, Felice Franchi, Francesco Guarnieri, Stefania Maroli e Francesco Lograno per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Pontevico (BS), del complessivo danno pari ad euro 99.870,77 così ripartito:

– euro 19.974,15 in solido fra il Bozzoni, il Guarnieri ed il Franchi rispettivamente nelle loro qualità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano, “… per aver deliberato, quali membri di Giunta Comunale, il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. Antonella LODA e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. Azzanelli, per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alla modalità di selezione del personale, aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (LODA) e di prestazione di opera intellettuale (AZZANELLI) per la copertura di ordinarie posizioni di lavoro dell’Ente”;

– euro 49.935,39 al Lograno, Segretario Generale del Comune, “… per aver con colpa grave apposto parere favorevole alle suddette delibere quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria”;

– euro 29.961,23 alla Maroli, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, “… per aver con colpa grave dato parere favorevole alle suddette delibere in elusione dei vincoli finanziari e dei limiti di spesa e di aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.

Dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguito della ricezione di un esposto, apprendeva che “… il Comune di Pontevico ha sostenuto un costo annuo pari a €. 50.000 per l’affidamento di incarichi esterni a n. 2 professionisti per n. 20 ore totali settimanali”.

Pertanto, con la successiva attività istruttoria, la Procura riferisce di aver accertato che il menzionato Comune con delibera n. 167/2011 (all. n. 1 del fascicolo della Procura) “… a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare di P.O. Ing. Emilio Rossetti, affidava all’Arch. Antonella LODA l’incarico di responsabile di P.O. dell’Area Tecnica per il periodo 29.08.2011 – 31.12.2011 per n. 8 ore settimanali con trattamento economico equivalente alla qualifica D3 del CCNL per un importo mensile pari a €. 1.300,00 oltre IVA 20% e oneri previdenziali 4% ed indennità forfettaria mensile ad personam”.

Successivamente, con delibera n. 5/2012 (all. n. 2 del fascicolo della Procura) il conferimento di tale incarico veniva prorogato per tutto il 2012 e con delibera n. 8/2012 (all. n. 3 del fascicolo della Procura) le ore di prestazione settimanale venivano aumentate da 8 a 12 “… per un importo mensile pari a €. 2.400,00 oltre IVA 21% e CPA ed indennità mensile ad personam”.

Infine, con delibera n. 165/2012 tale incarico veniva prorogato per tutto il 2013 (all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra Azzanelli veniva rilevato che sempre il Comune di Pontevico con delibera n. 35/2012 affidava a quest’ultima “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di carattere fiduciario per lo svolgimento delle attività del settore edilizia privata ed urbanistica a seguito della domanda di mobilità in data 30.01.2012 del responsabile dell’Area tecnica Ing. Emilio ROSSETTI per il periodo Gennaio-Dicembre 2012 per n. 8 ore settimanali per un importo pari a €. 28,00 all’ora incluso IVA e oneri previdenziali, oltre eventuali spese da giustificare” (all. n. 5 del fascicolo della Procura).

Successivamente con delibera n. 166/2012 tale incarico veniva rinnovato per tutto il 2013 “… per n. 8 ore settimanali ad €. 28,00/h., oltre IVA e oneri previdenziali” (all. n. 5.1 del fascicolo della Procura).

Tanto precisato, la condotta antigiuridica contestata dalla Procura in riferimento alla posizione Loda consiste nell’aver l’Amministrazione comunale stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.lvo. n. 110/2000 con quest’ultima nella qualità di professionista esterno al Comune “… n. 3 contratti di diritto privato … senza soluzione di continuità dal 2011 al 2013 per il conferimento dell’incarico di PO di Responsabile dell’Area Tecnica a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare della medesima posizione … e di successiva richiesta di nulla osta … al trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria esterna”.

Per quanto riguarda invece la posizione Azzanelli la condotta antigiuridica consisterebbe invece nell’aver stipulato, senza la necessaria procedura comparativa in deroga alla dotazione organica dell’Ufficio Tecnico, sempre con un professionista esterno al Comune “… un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 cc. … a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica titolare della medesima e di successivo trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria (esterna) …” non essendoci, ad avviso dell’Amministrazione comunale, “… all’interno del Settore tecnico … una figura idonea allo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente Ing. Rossetti Emilio”.

Tanto premesso, la Procura, non avendo considerato le successive deduzioni difensive, presentate da tutti i convenuti, sufficienti ad escludere il dolo o quantomeno la colpa grave, ha ravvisato gli estremi di un’ipotesi di responsabilità erariale per il danno patrimoniale diretto subito dall’Amministrazione comunale di Pontevico pari alle somme corrisposte inopinatamente all’Archietto Loda ed al Geometra Azzanelli. Tali compensi risulterebbero, ad avviso della Procura, essere stati corrisposti ai menzionati professionisti in assenza dei presupposti normativi legittimanti all’epoca dei fatti, il conferimento a personale esterno all’Amministrazione di incarichi remunerati, realizzando così un uso distorto delle risorse pubbliche.

Secondo la Procura, gli affidamenti degli incarichi in questione sarebbero avvenuti “… oltre i limiti della dotazione organica e in via fiduciaria senza alcuna procedura comparativa ed in violazione di plurime disposizioni normative relative ai presupposti e alle procedure di selezione del personale, in deroga all’art. 28 d.lvo n. 165/2011”.

Nello specifico sarebbe ravvisabile la violazione delle seguenti disposizioni normative:

“art. 3 c. 56-57 l. n. 244/2007 – come modificato dall’art. 46 c. 3 d.l. n. 112/2008 – violazione art. 89 TUEL – violazione di legge per violazione della disciplina regolamentare su criteri, limiti e modalità conferimento incarichi collaborazione esterna – disciplina applicabile a tutte le tipologie di conferimento incarico ex art. 3 c. 56 l. n. 244/2007;

art. 7 c. 6 d.lgvo n. 165/2001 (come modificato da l. n. 69 e 109 del 2009) – violazione divieto utilizzo contratti di collaborazione coordinata per lo svolgimento funzioni ordinarie;

art. 7 d.lgvo n. 165/2001 (come modificato da art. 3 c. 76 l. n. 244/2007 e da art. 46 c. 1 d.l. n. 112/2008) – violazione dei presupposti di legittimità della giurisprudenza contabile (del. N. 224/2008, Sez. Controllo Lombardia, all. 17) per il conferimento di incarichi di collaborazione e studio (vedasi, punti da n. 1 a 10, pag. 9 e ss., del. N. 83/2014, all. 15);

art. 1 cc. 11-42 l. n. 311/2004 – contenimento spesa personale;

violazione patto di stabilità interno – violazione regolamento affidamento incarichi professionali – art. 2 (p. n. 6 del. N. 87 in data 21.04.2009, all. 18)”.

Ancora il Requirente afferma che “… la rinuncia all’incarico di P.O. non costituisce causa eccezionale che giustifica la deroga alle ordinarie procedure di selezione del personale … come giustificato dall’Ente (all. n. 19-20-21) che riconosce il fatto che l’Area tecnica disponeva di adeguata professionalità (D1, Istruttore Direttivo Tecnico) interna al servizio Lavori Pubblici in grado di assumere l’incarico …”.

In ordine poi a quanto rilevato dai convenuti nelle deduzioni istruttorie, la Procura precisa che:

– relativamente all’affermata inapplicabilità agli enti locali di quanto disposto dall’art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 150/2009 “è erroneo ed inconferente, sul punto, il richiamo alla del. N. 308/2010 Sez. Controllo Lombardia che nulla dice sul punto ed anzi richiama la vigenza dell’art. 111 TUEL che impone agli EE.LL. di recepire i principi di cui ai capi 3° e 4° d.lgvo n. 165/2001”;

– il fatto poi che il limite massimo dei dirigenti a contratto negli enti locali fosse individuato dall’art. 19 comma 4 quater della legge n. 244/2012, norma introdotta in data successiva al rinnovo dell’incarico avvenuto in data 5 gennaio 2012, “… è superato dal fatto che l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e 2011 ed in violazione dell’art. 2 p. n. 6 del Regolamento Uffici e Servizi ha comunque proceduto al conferimento di incarichi nell’anno successivo”. Sul punto inoltre si precisa che “la certificazione della violazione … attiene alle sanzioni applicate dallo Stato e non giustifica la violazione di legge e del regolamento uffici e servizi”;

“è erronea l’argomentazione secondo cui la selezione pubblica non sarebbe necessaria per gli incarichi ex art. 110 c. 1 TUEL, laddove la distinzione tra le due tipologie di conferimento di incarico (art. 110 c. 1 e c. 2) è relativa soltanto al limite numerico degli incarichi conferibili in relazione al limite di assunzioni a tempo determinato: c. 1 incarico di responsabile servizio e ufficio previsto in pianta organica e pertanto non soggetto a limitazioni; c. 2 incarico dirigenziale a termine oltre la dotazione organica e come tale soggetto a limiti”;

– con riguardo infine all’affermata assenza di danno nel caso di specie si “evidenzia l’antieconomicità delle due prestazioni professionali … in rapporto al limitato numero delle ore rispetto alla prestazione del titolare di P.O. cessato per mobilità volontaria …, in disparte dalle valutazioni … circa l’utilità delle medesime prestazioni”.

Pertanto, secondo la Procura, il danno erariale complessivo arrecato al comune di Pontevico sarebbe pari all’importo dei mandati di pagamento liquidati ad entrambi i professionisti (all. nn. 23 e 24 del fascicolo della Procura) ovvero euro 99.870,77 da ripartirsi nel seguente modo:

– euro 19.974,15 (pari al 20% del danno complessivo) in solido al Bozzoni, Guarnieri e Franchi in quanto nelle loro qualità rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco e Assessore anziano si sono resi responsabili dell’adozione delle delibere in esame “… con le quali la Giunta Comunale disponeva il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. Antonella LODA e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. Azzanelli per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alle modalità di selezione del personale aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (LODA) e di prestazione di opera intellettuale (AZZANELLI)”;

– euro 49.935,39 (pari al 50% del danno complessivo) al Lograno Segretario Generale del Comune “… per aver apposto parere positivo ai sensi dell’art. 49 TUEL quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria è corresponsabile dell’adozione della delibera n. 167/2011 per l’apposizione del parere di regolarità finanziaria in sostituzione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario Tania Talenti assente per congedo”;

– euro 29.961,23 (pari al 30% del danno complessivo) alla Maroli Responsabile del Servizio Finanziario del Comune “… per aver eluso i vincoli finanziari ed i limiti di spesa ed aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.

In data 17 giugno 2015 si sono costituiti il Bozzoni, il Franchi, il Guarnieri e la Maroli tramite la presentazione di un’unica memoria difensiva contestando per prima cosa quanto affermato dalla Procura in ordine al fatto che il “… Comune di Pontevico non avrebbe potuto affidare gli incarichi in questione per via del mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2010 e 2011 …” atteso che “… le deliberazioni di affidamento degli incarichi risalgono, per il geom. Azzanelli al 31 gennaio 2012 e per l’arch. Loda al 29 agosto 2011, la certificazione di mancato rispetto del Patto per l’anno 2011 è stata depositata il 2012 …, ossia in data successiva agli affidamenti de quibus”.

Ancora, la difesa dei convenuti ha precisato che “… con la rinuncia dell’ing. Rossetti all’incarico di P.O. datata 26 luglio 2011 e con la successiva cessazione del servizio sempre dell’ing. Emilio Rossetti, avvenuta il 16.2.2012 … il Comune di Pontevico si è trovato improvvisamente privo di una benché minima struttura sufficiente a consentire il funzionamento di un servizio comprensivo di compiti e mansioni nella materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente nonché servizi pubblici”.

Successivamente i convenuti affermano che sia nel caso Loda che Azzanelli “… non si è in presenza di alcun danno all’erario, ma, anzi di un vero e proprio beneficio per esso” inoltre “i due contestati incarichi hanno, comunque, consentito la riattivazione di un ciclo virtuoso di entrate per il Comune, sia per gli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi … sia per le entrate derivanti da procedimenti sanzionatori in materia edilizia, che hanno comportato un incasso per l’anno 2012 pari a euro 72.648,33”.

Diversamente, secondo la difesa, per i convenuti la Procura “… non allega alcuna prova negativa dell’utilitas delle prestazioni rese dai due professionisti, limitandosi ad affermare l’antieconomicità delle due prestazioni professionali rispetto alla prestazione dell’ing. Rossetti, cessato dal servizio”.

Inoltre la difesa ha evidenziato la mancanza di dolo e colpa grave nelle condotte dei convenuti sul presupposto che il “… il Comune ha prima affidato et, indi, rinnovato l’incarico all’arch. Loda sulla scorta della prassi interpretativa dell’art. 110, co.2, del TUEL …” poi “… cristallizzata con le recenti modifiche introdotte con la Legge n.114 del 2014 …”.

In particolare secondo i convenuti la delibera n. 167/2011 “… ricalca nell’impianto motivazionale, quanto indicato …” sia “ … dall’ANCI sulle linee guida di interpretazione del Decreto Brunetta …” sia da questa Corte con parere a Sezioni Riunite n. 14/2011.

Per quanto poi riguarda il rinnovo dell’incarico intervenuto con delibera n. 5/2012 la difesa afferma che “… l’infrascritto provvedimento rinnovava il precedente atto n.167/2011, le cui motivazioni in diritto erano state ampiamente descritte” inoltre “… al momento della formalizzazione del rinnovo, risalente al 5 gennaio 2012, non sussistevano altri elementi normativi e/o giurisprudenziali di riferimento”, risalendo “… al 2 marzo 2012 l’introduzione dell’articolo 19 comma 4-quater, ad opera del D.L. 2 marzo 2012 n.16, conv. nella legge 26 aprile. 2012 n.44, con cui il legislatore individuava i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali di cui all’articolo 110 comma 1 del TUEL”.

Infine sempre sotto il profilo soggettivo la difesa precisa che nelle delibere di incarico contestate sono state evidenziate sia le linee di indirizzo sulle disposizioni della legge n. 266 del 2005 rese con “delibera a sezioni riunite della Corte dei Conti 15 febbraio 2006 n.6” sia l’esame da parte del Collegio dei revisori dei conti degli atti di conferimento, cosi come previsto “… ai sensi dell’articolo 239 lettera b) T. U. n. 267/2000”.

Con particolare riferimento poi alle contestazioni riferite all’incarico conferito al geometra Azzanelli viene evidenziato che “… nella fattispecie, non si è affatto in presenza di un affidamento ex art.110 del TUEL, ma di un incarico … a cottimo fiduciario, giusto il combinato disposto dell’art.125, co.10 ed 11, del TUEL e dell’art.25, co.2, del vigente regolamento comunale per gli acquisti di servizi in economia”.

Inoltre in questo caso è da escludersi sia il dolo che la colpa grave in quanto “… la Giunta comunale si è mossa sulla scorta del parere di legittimità e contabile del Segretario Comunale, nonché del revisore del conto”.

Da ultimo, in ordine alle contestazioni mosse alla Maroli la difesa precisa che quest’ultima “… si è posta quale mera esecutrice delle decisioni altrui e, dall’altro, ha provveduto a porre in pagamento le spettanze dei due professionisti alla stregua di ordinari dipendente comunali, ossia tramite semplice mandato di pagamento, circostanza che pur formalmente eccepibile non ha certamente determinato alcun danno erariale, dacché anche con l’atto di liquidazione, si sarebbe proceduto ad identico pagamento”.

Infine, con riferimento alla quantificazione del danno la difesa ravvisa che essa “… risulta, in ogni caso, abnorme …” tenuto conto del fatto che “da un lato la Procura ha totalmente pretermesso taluni degli amministratori comunali presenti alle sedute che davano corso agli affidamenti contestati; dall’altro, non si è minimamente tenuto conto dell’indubbio vantaggio derivato alla P.A. dalle prestazioni rese dai due professionisti incaricati i quali hanno sostenuto la gestione degli uffici tecnici precedentemente seguiti dall’ing. Rossetti”.

In data 18 giugno 2015 si è costituito il Lograno precisando che in riferimento all’incarico conferito alla Loda solo per la prima delibera n. 167/2011 ha rilasciato il “… parere contabile contestato” e che “… per detto incarico non vi è stato alcun incremento di spesa di bilancio in quanto il relativo costo è stato “recuperato”, da un lato, dall’indennità di posizione prima attribuita all’Ing. Rossetti (rimasto in servizio senza Posizione Organizzativa) e, dall’altro, dalla riduzione dell’indennità di posizione del Segretario per l’Area Amministrativa e per l’Area Servizi Sociali”.

Per quanto poi riguarda la successiva delibera n. 5/2012 viene evidenziato dalla difesa che il Lograno “… ha rilasciato il solo parere tecnico” e che “la suddetta delibera, peraltro ha avuto validità di soli mesi tre …” in quanto poi “… sostituita dalla delibera di G.C. n. 64 del 27/03/2012, rispetto alla quale anche il parere tecnico è stato rilasciato da altro soggetto”.

Inoltre relativamente alla delibera 165/2012 si afferma che “… in questo caso il segretario non ha rilasciato alcun parere, né tecnico né contabile” anzi ad avviso della difesa quest’ultimo avrebbe “… evidenziato criticità giuridiche sul rinnovo con appunti scritti riportati nel fascicolo dell’istruttoria … ed aveva evidenziato alla dott.ssa Maroli che il rapporto fiduciario nell’incarico ex Art. 110 D.Lgs. 267/2000 non era più applicabile alla luce della più recente giurisprudenza contabile”.

Di conseguenza, per la difesa il convenuto sarebbe in ogni caso tenuto a rispondere solo delle delibere su cui ha espresso pareri, pertanto anche a considerare il 50% dell’imputazione del danno così come prospettato dalla Procura, quest’ultimo sarebbe tenuto a rispondere nel complesso per euro 5.733,00 (tale importo scaturisce dalla somma di euro 3.280,00 pari al 50% di euro 6.560,00, importo impegnato con la delibera 167/2011, ed euro 2.453,00 pari al 50% di euro 4.905,00, importo impegnato con delibera n. 5/2012).

Ancora la difesa precisa che i menzionati importi “… comprendono l’IVA che va versata allo Stato, oltre ritenuta del 20% di IRPEF, con conseguente complessivo beneficio per l’erario”.

Circa poi l’incarico affidato all’Azzanelli viene evidenziato dalla difesa che in questo caso “… nessun parere è stato rilasciato dal Segretario, che ha richiesto espressamente parere al Revisore dei Conti, il quale si è espresso favorevolmente”.

Per la difesa del convenuto l’estraneità del convenuto dall’ipotesi di danno erariale contestata emergerebbe “… altresì dall’analisi della Deliberazione Lombardia/83/2014 REG di Codesta Ecc.ma Corte dei Conti, ove viene chiaramente indicato come le criticità rilevate siano afferenti alle proroghe … e non certo all’incarico iniziale …”.

Infine, con riferimento all’asserito danno il convenuto afferma che si deve “… tenere in considerazione l’utilità dell’opera complessivamente prestata dall’arch. Loda e dalla geom. Azzanelli …”, pertanto il danno erariale potrebbe al limite essere quantificato “… nella misura di euro 32.717,80 corrispondente alla differenza tra euro 99.870,77 complessivamente pagata per gli incarichi di cui trattasi e quanto sarebbe stato corrisposto se l’originaria situazione non fosse mutata e gli incarichi non fossero quindi stati affidati (euro 67.152,97) …”.

In sintesi la difesa chiede:

– in via principale di rigettare la domanda attorea;

– in via subordinata, nel caso di condanna del Lograno, di liquidare il danno erariale in misura non superiore ad euro 5.733,00;

– in via ulteriormente subordinata, sempre nel caso di condanna del Lograno, di liquidare il danno erariale in misura pari ad euro 32.717,80 e, conseguentemente,

ripartire il medesimo secondo le eventuali responsabilità che dovessero essere accertate, non eccedendo in ogni caso, quanto al convenuto Lograno, la misura del20%.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Nell’udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Per prima cosa il Collegio, tenuto conto che i convenuti Bozzoni, Guarnieri, Franchi (nella qualità, all’epoca dei fatti contestati, rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano del Comune di Pontevico) e Maroli (nella veste, sempre all’epoca dei fatti contestati, di Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Comune) si sono costituiti con una memoria congiunta, a mezzo dello stesso Avvocato (Domenico Bezzi) ritiene di dover esaminare la questione, rilevabile d’ufficio, dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i menzionati soggetti citati in giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione, secondo un consolidato orientamento, ha precisato che “la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi” (Cass. Civ. Sez. III°, sentenza n. 8842/04).

Pertanto, la sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso Avvocato che, in tale situazione, è impossibilitato “a svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti” (Cass. Civ. Sez. II°, n. 21350/05).

Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “… nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di “simultaneus processus”, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. Civ. Sez. III°, n. 15884/13).

In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. su tutte Sezione III° n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605 del 20 settembre 2013).

Passando ora al caso di specie va rilevato che il conflitto esistente fra la posizione degli amministratori (Bozzoni, Guarnieri e Franchi) rispetto a quella del Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario dell’Ente (Maroli), non è solo “virtuale”, ma concreto ed è rilevabile dagli atti del processo.

Infatti, ad esempio, nella delibera n. 5 del 10 gennaio 2012, con cui veniva prorogato l’incarico di Responsabile di P.O. all’Arch. Loda per il periodo gennaio-dicembre 2012, si premette che tale decisione è stata adottata dopo aver “visto, altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Tanto precisato, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

Pertanto, tenuto conto che la Maroli, Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale (Bozzoni, Franchi e Guarnieri), con unica memoria del medesimo difensore (Domenico Bezzi), il conflitto di interessi tra i convenuti appare evidente e reale e ciò comporta – per pacifica e risalente giurisprudenza – la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente contumacia dei convenuti (cfr. in proposito Cass. Sez. III° n. 2779/68).

Nel merito il Collegio deve per prima cosa precisare che con riguardo all’affidamento dell’incarico all’Architetto Antonella Loda si rileva che:

– tale incarico è stato affidato al menzionato Architetto con delibera n. 167/2011 della Giunta comunale di Pontevico, costituendo così per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2011 “… in applicazione dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, un rapporto lavorativo a tempo determinato, di diritto privato, al di fuori della dotazione organica, consistente nell’attribuzione della responsabilità dell’Area Tecnica …”, in conseguenza del fatto che l’Ingegnere Emilio Rossetti aveva “… presentato formale rinuncia a ricoprire …” tale area;

– il trattamento economico complessivo risulta pari ad “… euro 1.300,00, riferito a n. 8 ore di servizio settimanale”, oltre all’incremento “… nella misura del 4% a titolo di contributo previdenziale e del 20% quale imponibile IVA”;

– tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e di Responsabile dell’Area Finanziaria …” e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata nel caso di specie sempre dal Segretario Comunale;

– il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta Comunale del 16 agosto 2011 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Migliorati ed al Guarneri (cfr. all. n. 1 del fascicolo della Procura);

– con successiva delibera n. 5/2012 l’incarico affidato alla Loda veniva prorogato per tutto l’anno 2012 stabilendo il medesimo importo e le stesse ore settimanali già individuati nella precedente delibera;

– in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

– tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 10 gennaio 2012 presieduta dal Guarneri nella sua qualità di Vice Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati ed al Reghenzi (cfr. all. n. 2 del fascicolo della Procura);

– con delibera n. 64/2012 è stato deciso che per il periodo intercorrente dal 1° aprile al 31 dicembre 2012 l’orario di lavoro settimanale della Loda fosse aumentato da 8 a 12 con conseguente aumento dell’importo mensile da corrispondere per euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA;

– in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. Loda Antonella, Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

– tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 27 marzo 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 3 del fascicolo della Procura);

– infine, con delibera n. 165/2012 l’incarico della Loda veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (12 ore settimanali) ed economiche (euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA), già individuate nella precedente delibera;

– anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. Loda Antonella, Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa Maroli Stefania, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

– tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra Tiziana Azzanelli si rileva invece che:

– con delibera n. 35/2012 la Giunta comunale di Pontevico ha affidato alla menzionata Geometra “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale al fine dell’espletamento delle attività legate al settore edilizia privata ed urbanistica …” in considerazione del fatto che “il dipendente Ing. Emilio Rossetti ha presentato domanda di mobilità in data 30/01/2012”;

– il trattamento economico risulta pari ad euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali per n. 8 ore settimanali;

– tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Loda Antonella e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Maroli dott.ssa Stefania, in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

– il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Guarneri ed al Reghenzi (cfr. all. n. 5 del fascicolo della Procura);

– da ultimo, con delibera n. 166/2012 l’incarico della Azzanelli veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (8 ore settimanali) ed economiche (euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali), già individuate nella precedente delibera;

– anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Loda Antonella e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Maroli dott.ssa Stefania, in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

– tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal Bozzoni nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al Franchi, al Migliorati, al Guarneri, al Reghenzi ed al Pirazzoli (cfr. all. n. 5.1 del fascicolo della Procura).

Tanto premesso, per entrambe le posizioni sopra dettagliatamente descritte il Collegio rileva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti.

Ora prima di esaminare distintamente per posizione (Loda e Azzanelli) i profili di antigiuridicità delle condotte poste in essere dagli odierni convenuti va rilevato a fattor comune che il Regolamento del Comune di Pontevico all’art. 2, punto 6) precisa che “in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono essere conferiti incarichi nell’anno successivo”.

Pertanto, considerato che l’incarico è stato affidato alla Loda il 29 agosto 2011 e alla Azzanelli il 31 gennaio 2012, poi entrambi prorogati nelle successive annualità, deve rilevarsi, come peraltro evidenziato nelle deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Lombardia nn. 83 e 84, entrambe depositate in data 20 febbraio 2014, “… la mancanza del presupposto di legittimità per l’affidamento di incarichi per gli esercizi 2012 e 2013, in palese violazione del regolamento comunale” atteso che “… il comune di Pontevico, mediante elusione, non ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2010 (così come accertato dalla deliberazione di questa Sezione n. 409/2012/PRSE depositata il 25/09/2012, con corredo sanzionatorio per l’anno 2013) ed ha violato il Patto di stabilità per l’anno 2011 (delibera n. 293/2013/PRSE depositata il 25/06/2013, con applicazione delle sanzioni per l’anno 2012, susseguente la violazione)”.

Tanto precisato, con riguardo all’incarico affidato all’Architetto Loda deve evidenziarsi, ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame, che l’art.110, commi 1, 2 e 3 del TUEL, D. lgs. N. 267/2000 – nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – così disponeva:

1. “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio”.

Alla luce del riportato testo normativo, appare ora necessario esaminare le due distinte previsioni di cui al primo ed al secondo comma del citato art.110.

Il diverso ambito di applicazione delle due ipotesi, oltre a risultare evidente dal dato letterale, riferendosi un caso alla copertura di posti di responsabile di area amministrativa “già in organico”, l’altro ai contratti a tempo determinato stipulati “al di fuori della dotazione organica”, è chiarito anche dalle SS.RR. di questa Corte che in sede di controllo (Del. nn. 12 e 13 del 2011) si sono pronunciate in ordine alla diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’art. 110, comma 1 TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19 commi 6 e 6 bis del d. lgs. 165/2011 ed hanno avuto modo di definire quella al comma 2 come “una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra ordinem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’Ente locale”.

Tanto precisato, il caso in esame risulta più correttamente riconducibile al comma 1 dell’art. 110, riferendosi all’affidamento di un posto di funzioni già previsto in pianta organica.

Infatti, la riconducibilità del caso di specie all’ipotesi disciplinata al comma 1 dell’art. 110 del TUEL è peraltro affermata – contraddittoriamente con le motivazioni delle delibere sopra richiamate e con le prospettazioni difensive opposte nell’odierno giudizio – nella stessa iniziale delibera n. 167/2011 di conferimento dell’incarico alla Loda ove si precisa che “… si rende necessario provvedere all’individuazione ed al conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica”.

Pertanto, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 110 TUEL, molteplici appaiono i profili di illegittimità che hanno caratterizzato la condotta dei convenuti.

Comunque, anche prescindendo dal fatto che si applichi al caso di specie il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 110 del TUEL, è indubbio che nell’individuazione dei soggetti cui conferire un incarico ai sensi di tale articolo di legge siano insuperabili i fondamentali canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, in ragione dei quali, pur essendo insiti in tali procedure il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive.

L’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia l’opportunità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche in questo ambito la trasparenza e ridurre le possibilità di contenzioso.

Tale convincimento si fonda anche su costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) che ha espresso un chiaro orientamento volto ad escludere l’esistenza di una “dirigenza di fiducia” e dunque la possibilità di un’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire.

Con riferimento al caso di specie gli odierni convenuti, ciascuno secondo il ruolo ricoperto nell’adozione delle deliberazioni in argomento, hanno, invece, determinato il conferimento diretto dell’incarico ad personam alla Loda, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale ampiamente discrezionale.

Appare dunque, in assenza di idonea motivazione, del tutto irragionevole, quasi al limite della contraddittorietà, la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del Segretario comunale di affidare ad un soggetto estraneo all’Amministrazione le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontevico.

Passando ora all’incarico affidato alla Azzanelli è sufficiente sul punto fare integrale richiamo agli innumerevoli profili di illegittimità individuati dalla deliberazione della Sezione regionale di Controllo Lombardia n. 84/2014 e condivisibilmente rilevati anche per l’incarico alla Loda con la deliberazione sempre della stessa Sezione regionale n. 83/2014.

In particolare, in quella sede per entrambi gli incarichi è stata eccepita la violazione dell’art. 7 TUPI nella parte in cui “… impone lo svolgimento di procedure comparative per l’affidamento di ogni incarico …” e relativamente “… alla durata dell’incarico e al contenuto delle mansioni affidate esternamente”.

Nello specifico per entrambe le posizioni è stato affermato che “… non è riscontrabile il presupposto di eccezionalità, in quanto la necessità di un dipendente con professionalità tecniche per l’ente locale rappresenta una esigenza organizzativa che si configura come permanente. Ne consegue che l’ente locale conferente non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (cfr. deliberazioni Sez. Regionale Controllo Lombardia n. 83/2014 e n. 84/2014).

Occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno prodotto danno all’erario comunale.

In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell’odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.

Risulta di immediata percezione, infatti, che il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell’arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e buona amministrazione.

Pertanto, anche ammettendo l’impossibilità, indimostrata nell’odierno giudizio, di far fronte al fabbisogno con professionalità interne, ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure doveva avvenire previa verifica delle professionalità disponibili, condotta anche a seguito di idonea pubblicità.

In relazione alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione, secondo la Procura esso in fattispecie consiste nella retribuzione lorda, pari ad euro 99.870,77, che il Comune di Pontevico ha corrisposto complessivamente alla Loda e alla Azzaneli per effetto del conferimento e delle successive proroghe dei due incarichi.

Tale importo è stato addebitato agli odierni convenuti e per la ripartizione delle relative quote ne sono stati ipotizzati i criteri, come in fatto riportati.

Tutto ciò premesso, prima dell’individuazione della percentuale di responsabilità dei convenuti, il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione difensiva per cui dal danno erariale, come prospettato dalla Procura, dovrebbe essere detratta l’utilitas comunque conseguita dall’Amministrazione comunale, ipotizzata in via subordinata dai convenuti.

Nel caso specifico, considerato che nel loro complesso i due incarichi consentivano di svolgere in sostanza le medesime funzioni che l’Ing. Rossetti svolgeva per dovere istituzionale alle dipendenze dell’Amministrazione comunale (prima della formale rinuncia di quest’ultimo a ricoprire la P.O. dell’Area Tecnica e del suo trasferimento per mobilità volontaria), ne deriva la ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’utilità delle attività comunque svolte in esecuzione degli incarichi in esame a vantaggio del Comune di Pontevico. Inoltre, poiché detta utilità è conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto causativo dell’addebito contestato, la stessa deve considerarsi come un vantaggio economicamente valutabile (cfr. Sez. Emilia Romagna n. 874 del 19 marzo 2002 e n. 12 del 19 gennaio 1998; Sez. III° n. 126 dell’11 maggio 1998; Sez. Lombardia n. 1000 del 24 giugno 1998).

Tale utilità, si precisa tuttavia, non è idonea, come invece vorrebbero le difese dei convenuti, ad elidere integralmente il pregiudizio patrimoniale causato al Comune di Pontevico.

Di conseguenza, operando una valutazione equitativa delle prestazioni svolte dall’Architetto Loda e dalla Geometra Azzanelli per l’Amministrazione danneggiata e tenuto conto dei vantaggi da questa conseguiti in conseguenza degli incarichi illegittimi, si ritiene equo determinare il danno nell’importo complessivo di euro 30.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Detto importo tiene conto delle retribuzioni che in ogni caso il Comune avrebbe dovuto erogare in favore del funzionario destinato a svolgere quelle mansioni.

Pertanto, ferma restando la quantificazione generale del danno così rideterminata, la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che, per quanto attiene al Sindaco Bozzoni, il suo ruolo sia stato preminente rispetto agli altri componenti della Giunta, avendo sia per la Loda che per l’Azzanelli presieduto, votando in senso favorevole, le sedute che hanno deliberato l’affidamento dei rispettivi incarichi; ad esso, pertanto, deve essere imputato il 20% del danno anche in considerazione del fatto che ha presieduto, votando sempre in senso favorevole, anche le sedute di Giunta che hanno prorogato tali incarichi ad eccezione di quella tenutasi in data 10 gennaio 2012 che ha visto la proroga dell’incarico affidato alla Loda per tutto il 2012 e per la quale è risultato assente. Inoltre, si aggiunga anche il fatto che sempre il Bozzoni ha firmato in rappresentanza del Comune di Pontevico i disciplinari di incarico in esecuzione delle delibere in esame.

Per quanto poi riguarda il Vice Sindaco Guarneri (presente a tutte le sedute che hanno dato luogo sia all’affidamento degli incarichi sia ai successivi rinnovi e votante in tutte, in senso favorevole) e l’Assessore Franchi (assente solo nella seduta di Giunta del 16 agosto 2011 che ha determinato con delibera n. 167/2011 il conferimento dell’incarico alla Loda e presente, nonché votante in senso favorevole in tutte le altre sedute) il Collegio ritiene che l’acritica ratifica delle decisioni portate all’attenzione degli organi collegiali abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio accertato e debba essere sanzionata con l’addebito rispettivamente del 10% al Guarneri e del 5% al Franchi del danno erariale così come sopra complessivamente quantificato.

La rimanente quota del 15% addebitabile agli altri componenti della Giunta regionale (Migliorati, Reghenzi e Pirazzoli) presenti (in particolare solo Migliorati per la delibera n. 167/2011; Migliorati e Reghenzi per la delibera n. 5/2012; Reghenzi per la delibera n. 35/2012; Reghenzi e Pirazzoli per la delibera n. 64/2012; Migliorati, Reghenzi e Piarazzoli per la delibera 165/2012 e sempre Migliorati, Reghenzi e Pirazzoli per la delibera n. 166/2012) nelle sedute in esame e votanti sempre in senso favorevole, dovrà restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.

Sussiste altresì la specifica responsabilità sempre per colpa grave del segretario comunale Lograno avendo questi vistato tutti i disciplinari di incarico in esecuzione delle delibere in trattazione e rilasciato:

– per la delibera n. 167/2011 (con cui è stato conferito per la prima volta l’incarico alla Loda) il parere favorevole nella qualità sia di Responsabile dell’Area Amministrativa che di quella Finanziaria, nonché l’attestazione di copertura finanziaria;

– per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa.

Al segretario Lograno deve, quindi, essere imputata, anche in considerazione della partecipazione attiva solo in due delibere, una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

Per quanto poi riguarda la Dott.ssa Maroli il Collegio rileva che quest’ultima deve altresì rispondere sempre per colpa grave avendo questi rilasciato:

– per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Sevizio Finanziario;

– per la delibera n. 35/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;

– per la delibera n. 64/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

– per la delibera n. 165/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

– per la delibera n. 166/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’ufficio di Ragioneria.

Pertanto, alla Dott.ssa Maroli, considerato il diffuso apporto tecnico fornito, deve essere imputata una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

La rimanente quota del 10% addebitabile al Revisore dei conti per il parere favorevole fornito ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 sulla delibera n. 35/2012, dovrà altresì restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.

Di conseguenza il complessivo danno erariale, quantificato in complessivi euro 30.000,00, deve così imputarsi:

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I RISPARMI DELL’UTILIZZO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO FINANZIANO SOLTANTO IL FONDO ANNO SUCCESSIVO E SE PROVENGONO DA RISORSE STABILI – DELIBERA CORTE DEI CONTI BASILICATA N. 110/2014

PREMESSO

– che con nota del 20 novembre 2014 il Sindaco del comune di Tolve, dopo aver premesso che l’indennità di produttività ai dipendenti negli anni 2012, 2013 e 2014 non era stata erogata, ha chiesto «… se al Comune di Tolve può essere estesa la portata di un parere del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del Personale e I’analisi dei costi del lavoro pubblico (Ufficio XVI) del 24 Gennaio 2013, rilasciato al Comune di Chioggia (VE) ed avente ad oggetto: “Richiesta parere concernente la portata ed applicazione dell’art.17, comma 5 del CCNL 01.04.1999, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 2-bis della Legge n° 122/2010, e quindi di fare in modo che anche per il Comune di Tolve, le risorse stabili relative alla produttività non erogata per gli anni 2012, 2013 e 2014, possano essere riportate nel fondo dell’esercizio successivo (anno 2015) ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999»;

CONSIDERATO

– che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;

– che, a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;

– che la previsione dell’inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare a regime un sistema di filtro onde limitare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze;

RITENUTO

– che nell’esercizio della funzione consultiva l’organo magistratuale, in attesa dell’istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della Costituzione, non possa esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l’attivazione della stessa;

– che, sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l’altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

– che, sotto il profilo oggettivo, possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri concernenti la materia della contabilità pubblica (intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici) che richiedano un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale come nei casi: di atti generali; di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all’interpretazione di norme vigenti; di soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; di preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

Anche sulla base di quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 5/2006 del 17.02.2006) sono da ritenersi inammissibili, pertanto, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica che comportino valutazione di casi o atti gestionali specifici che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva certamente incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità (posta anche nell’interesse delle stesse amministrazioni pubbliche) quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità.

La delibera n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, depositata il 17 novembre 2010, ha poi rilevato che in una visione dinamica dell’accezione “contabilità pubblica”, che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, ulteriori materie, che sarebbero altrimenti estranee, possono anche essere attratte nell’orbita dell’attività consultiva. Tale estensione, tuttavia, è limitata “… alle    questioni    che    riflettono problematiche interpretative  inerenti  alle  suddette  statuizioni  recanti  i  menzionati  limiti  e  divieti, strumentali  al  raggiungimento  degli  specifici  obiettivi  di  contenimento  della  spesa  ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”;

– che la funzione consultiva non debba, comunque, svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti o dinanzi ad altro giudice;

– che ulteriore limite è costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva, traducendosi diversamente la richiesta in una istanza diretta a sottoporre l’atto formalmente già adottato ad un controllo di legittimità per casi non previsti;

RITENUTO

– che, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, nel caso di specie la richiesta sia ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo dal Sindaco;

– che la richiesta appare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, pur evidenziando che, tuttavia, questa Sezione regionale di controllo, al fine di tutelare l’autonomia decisionale dell’amministrazione e la necessaria posizione di neutralità ed indipendenza della Corte dei conti, non può esprimersi relativamente a specifiche questioni la cui soluzione si presenti, nel contempo, successiva e/o prodromica all’adozione di concreti fatti gestionali relativamente ai quali ogni necessaria valutazione spetta ai competenti organi comunali;

– che, per tali ragioni, questa Magistratura contabile deve, in merito, esprimere il proprio parere limitatamente ai principi generali che interessano le questioni prospettate, spettando la scelta concreta di quale sia la disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella gestione contabile ed amministrativa unicamente all’Amministrazione interessata la quale, dalle valutazioni espresse nei pareri della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell’ambito della sua autonomia;

tanto premesso, si espongono le seguenti considerazioni.

* * * * *

Il comma 2-bis dell’art. 9 del D.L. n.78/2010 (come recentemente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall’art. 1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n. 147) stabilisce testualmente che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Con la deliberazione n. 51/CONTR/11 le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno evidenziato come si tratti di disposizioni di stretta interpretazione, che non ammettono altre deroghe o esclusioni se non per le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (quali le risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all’erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l’avvocatura interna).

Tali motivazioni giustificano anche l’esclusione dalle suddette riduzioni, individuata dalla circolare RGS-IGOP 15 aprile 2011, n.12, delle  «… risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità».

Dall’esame delle predette fattispecie risulta confermato, come evidenziato dalla delibera n. 2/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che «…la ratio della deroga alla richiamata disposizione vincolistica in materia di personale risieda nel favor manifestato dal legislatore verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale, specie se dirette ad incentivare lo svolgimento di incarichi particolari ed aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, mediante l’impiego di risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti locali».

Tale ultima deliberazione ha verificato se nel limite complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio siano comprese anche le economie conseguenti ai processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011).

La Sezione delle Autonomie ha, sul punto, tra l’altro evidenziato che “le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente…”, di cui parla l’art. 16, comma 5, del d.l. n. 98/2011, non potrebbero «…dirsi effettivamente “aggiuntive” rispetto a quelle realizzate con l’introduzione del vincolo di spesa sul trattamento accessorio del personale, ove si consentisse di estendere la deroga al comma 2-bis oltre l’ambito di una più efficiente gestione del personale». Se, quindi, «… è chiara l’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il favor verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale». Conseguentemente, «La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale».

Sulla scorta delle considerazioni svolte, la deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG ha enucleato il seguente principio di diritto:

“In coerenza con i vincoli delineati dall’art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Ulteriore, rispetto a quelle sopra evidenziate, è la questione affrontata dal MEF con il citato parere del 24 gennaio 2013, e cioè se, in considerazione di quanto disposto dal sopra citato art. 9, comma 2-bis, «le economie derivanti da risorse stabili da riportare nel fondo dell’esercizio successivo ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del Ccnl 1 aprile 1999, possano essere portate in aumento delle risorse degli anni futuri».

Il parere ha, preliminarmente, richiamato il contenuto della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16  del 2 maggio 2012, secondo cui «non rilevano, al fine del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo (laddove contrattualmente previsto) in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate». È stato, quindi, concluso che «Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore».

Il parere, poi, con riferimento alla problematica inerente alla possibilità di portare le economie da risorse stabili in aumento delle risorse degli anni futuri (e non del solo fondo del singolo anno successivo al mancato utilizzo) ha chiarito che «le economie derivanti dal mancato integrale utilizzo delle risorse di un certo anno, ancorché di parte stabile, costituiscono una risorsa a carattere variabile: il relativo utilizzo può anche, di fatto, avvenire in più anni o a distanza di tempo rispetto al fondo da cui derivano; trattandosi di risorse variabili ed una tantum, tuttavia, tale utilizzo ne esaurisce l’operatività e non può in alcun modo essere storicizzato».

Al fine del corretto inquadramento dell’istituto di cui all’art. 17, quinto comma, del Ccnl 1.4.1999 il MEF ha quindi formulato le seguenti raccomandazioni:

«a.   sono da considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate del Fondo anno precedente come certificato (non possono essere cioè considerate somme definitivamente non utilizzate somme per le quali, per qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l’Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);

  1. sono da considerare allo scopo unicamente le risorse che emergono da una formale ricognizione amministrativa, certificata dall’organo di controllo, volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme effettivamente utilizzate in applicazione dello stesso come da scritture contabili dell’Amministrazione;
  2. le somme così determinate vanno depurate delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell’anno successivo (es. i risparmi realizzati a fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71 L. 133/2008 o i risparmi realizzati in applicazione del citato art. 9 del  DL 78 come la mancata valorizzazione economica delle progressioni utili unicamente a fini giuridici e previdenziali);
  3. le somme così quantificate debbono essere qualificate come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi».

Si è detto che tali risorse trasportate, ancorché di parte stabile, diventano risorse variabili. In tale ultima categoria, come evidenziato dallo stesso MEF nella circolare n. 25 del 19 luglio 2012, rientrano «… poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno».

La predetta circolare ha evidenziato che le risorse non utilizzate del Fondo dell’anno precedente «… non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale».

Dopo aver ribadito la necessità della formale ricognizione amministrativa di cui si è detto, il MEF ha, sul punto, chiaramente evidenziato che «I risparmi determinati dall’applicazione dell’articolo 9 della Legge n. 122/2010 … non possono essere riutilizzati in qualsivoglia forma né nell’ambito del/dei Fondi riferiti al medesimo anno né in quello/quelli riferiti ad anni successivi».

È stato, quindi,  «…sottolineato che, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, le economie riportate al Fondo dell’anno successivo non possono che essere ascritte fra le voci di natura variabile ed una tantum, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce su cui le economie sono state realizzate. Per esemplificare, in presenza di un Fondo pari a 100 e nell’ipotesi di nessuna modifica e di somme integralmente spese, su un periodo di 4 anni si osserverà la spesa 100, 100, 100, 100 (400 in totale). Nell’ipotesi di economie pari a 10 nel secondo anno, ancorché realizzate su voci aventi caratteristiche di certezza e stabilità, il profilo diverrà 100, 90, 110, 100 (400 in totale) e non 100, 90, 110, 110 (410 in totale, nonché a regime, cioè consolidato per gli anni successivi), che porterebbe ad un incremento di spesa palesemente ingiustificato e non legittimo».

Sotto il profilo della valenza di tali economie in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente è stato evidenziato «che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano come precisato al punto precedente quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali)».
In merito alla definizione delle economie di cui sopra si è detto, il MEF, con circolare n. 21 del 26 aprile 2013 ha precisato che non comporta una economia in termini di previsione contrattuale un mero ritardo nella erogazione delle risorse, ad esempio nel caso del pagamento del saldo della produttività oltre il termine della fine dell’anno di riferimento. Ha, quindi, riportato le seguenti ipotesi a titolo esemplificativo:

« … genera economia contrattuale l’accertamento che le poste relative alla produttività collettiva e individuale, una volta terminate tutte le relative procedure, non risultano compiutamente erogate (a causa di valutazioni non ottimali, di cessazione di personale, di mancata realizzazione, in tutto o in parte di specifici progetti ecc.); non genera economie il saldo della produttività erogato di necessità l’anno successivo a quello di riferimento, così come una procedura di progressione economica che si concluda in ritardo, ma che utilizzi in ogni caso risorse del Fondo in esame e rispetti la decorrenza giuridica concordata: ancorché erogate in ritardo tali risorse continuano a valere sul fondo del relativo anno e non costituiscono, quindi, “Risorse non utilizzate provenienti dall’anno precedente”».

Sulla portata e sugli effetti dell’articolo 17, comma 5, del Ccnl 1.4.1999 si si è soffermato anche l’ARAN, con il parere n. 0023668 del 30 ottobre 2012, che ha evidenziato quanto segue.

Tale disposizione consente di «incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell’anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Si tratta comunque di un incremento “una tantum”, consentito cioè solo nell’anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, e, comunque si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi».

Relativamente alle risorse variabili, si è ricordato «…che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell’obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti)». Il parere ha conseguentemente evidenziato che, «in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l’entità delle stesse possono variare da un anno all’altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento.

Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale».

L’ARAN ha, pertanto, ritenuto che «le risorse di cui si tratta, ove non utilizzate per le specifiche finalità cui sono destinate nell’anno nel quale sono stanziate (per il mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed in relazione ai quali si è proceduto all’incremento delle risorse variabili), nello stesso anno diventano economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente».

Dopo aver rinviato a quanto contenuto nel predetto parere, la deliberazione n. 280/2013/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha, tra l’altro, precisato che «… i risparmi derivanti dalla parte stabile del salario accessorio potranno sì essere utilizzati, ma limitatamente all’anno successivo alla loro formazione, a titolo di “risorse variabili” e non stabili, poiché, appunto, originano da un risparmio, presumibilmente non ripetibile di anno in anno».

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con riferimento alle questioni in esame questo Collegio osserva, pertanto, che le risorse destinate al finanziamento delle indennità di produttività devono preliminarmente essere legittimamente appostate nel fondo per la contrattazione integrativa nel rispetto della vigente normativa contabile e contrattuale.

L’allocazione delle risorse all’uopo destinate nel fondo deve, inoltre, avvenire nel rispetto degli esistenti vincoli di finanza pubblica (tra i quali quello previsto dall’art. 9, comma 2bis, del DL n. 78/2010).

Solo qualora, all’esito delle verifiche in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti (procedurali e sostanziali) per fondare legittimamente la spettanza di tali emolumenti, risultino delle risorse non distribuite, queste confluiscono nella parte variabile del fondo dell’esercizio successivo per consentirne l’effettivo utilizzo.

Ovviamente tali risorse trasportate non sono nuovamente assoggettate alla verifica di cui al precitato art. 9, comma 2bis, già effettuata nell’esercizio di provenienza, e non sono consolidabili negli esercizi successivi.

Le risorse stabili legittimamente presenti nel fondo dell’anno corrente e non utilizzate potranno, pertanto, essere trasportate nella parte variabile del fondo dell’esercizio successivo nel rispetto della normativa e dei principi  sopra esposti. Si evidenzia, peraltro, che, a norma del secondo periodo  dell’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, nella costituzione del fondo dell’esercizio 2015 dovrà procedersi alla decurtazione per un importo pari alle riduzioni operate per effetto di quanto disposto nel primo periodo della stessa norma.