Illegittimo riconoscimento qualifica dirigenziale – Ordinanza 4587 del 1/3/2026 

Illegittimo riconoscimento qualifica dirigenziale - Ordinanza 4587 del 1/3/2026 

La Corte si pronuncia su un caso di indebito oggettivo conseguente all’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, causa annullamento, a seguito di pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale, tanto degli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, degli atti del concorso per la copertura di un posto di dirigente. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens. La Corte di Cassazione rammenta al riguardo che “il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore”. Inoltre nel caso di specie la Corte ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali”.

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Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale – Corte di Cassazione Ordinanza 5428 del 11/3/2026

Onnicomprensività della retribuzione dirigenziale - Corte di Cassazione Ordinanza 5428 del 11/3/2026

Per la Corte il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude la remunerabilità di somme prive di titolo contrattualcollettivo non solo quanto alle funzioni rientranti nel profilo/qualifica, ma quanto a qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (Cass. n. 32264/2019). “Nella fattispecie l’incarico era stato conferito dal datore di lavoro, e tanto bastava ad escluderne la remunerabilità, a nulla rilevando in senso contrario che in base agli accordi tra i soggetti interessati le spese fossero a carico di un terzo, cosa che non valeva ad attribuire all’incarico natura libero professionale; tanto più che lo stesso art. 24, co. 3 del TUPI prevedeva che i compensi fossero versati all’Amministrazione. Peraltro nel caso esaminato l’incarico era stato conferito in relazione alle specifiche competenze rivestite nell’ambito del rapporto di impiego”. La Corte esclude altresì l’indebito arricchimento, posto che per quanto premesso l’incarico era remunerato dal trattamento dirigenziale ordinario.

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Dirigenza, incarico art. 19 comma 6 e art. 110 TUEL. Esigenze eccezionali e temporanee – Corte di Cassazione Sentenze 4812 e 4813 del 3/3/2026  

Dirigenza, incarico art. 19 comma 6 e art. 110 TUEL. Esigenze eccezionali e temporanee - Corte di Cassazione Sentenze 4812 e 4813 del 3/3/2026

La Corte ha di recente ribadito che “il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022)”. Per la Corte “tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. Le considerazioni sin qui svolte sull’ art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire. Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.

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