No alle funzioni dirigenziali per gli avvocati dell’Ente – Corte di Cassazione sentenza 18129/2026

No alle funzioni dirigenziali per gli avvocati dell'Ente - Corte di Cassazione sentenza 18129/2026

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Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna – Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna - Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Il Consiglio di Stato a conferma della pronuncia di primo grado, in una procedura espletata dal Comune OMISSIS per la copertura di posti di dirigente, ha rammentato che «L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’articolo 97 della Costituzione, circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente (Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953)». Ne consegue che non sono applicabili neppure i principi relativi all’obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta operata tra le due possibili dello scorrimento della graduatoria della procedura interna o del concorso pubblico (Tar Lazio-Roma, 20 marzo 2018, n. 3131). Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.

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Posizioni organizzative, motivazione del provvedimento di revoca della funzione dirigenziale – Corte di Cassazione Ordinanza 11096 del 25/4/2026 

Posizioni organizzative, motivazione del provvedimento di revoca della funzione dirigenziale - Corte di Cassazione Ordinanza 11096 del 25/4/2026 

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui “In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti il settore cui è preposto il dirigente” (Cass. 22926/22; Cass. 2972/2017; Cass. 19009/2010). Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione non può ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativo ai fini della revoca ante tempus dell’incarico di posizione organizzativa. La Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordine all’art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrativo della disciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972). La giurisprudenza di legittimità non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate.

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