Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio – CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio - CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

La Corte riscontra il quesito di un ente locale toscano, che chiede se, “nel caso di nuova istituzione della dirigenza, sia possibile rideterminare il tetto del salario accessorio del 2016, previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. Chiede, inoltre, quale sia da intendersi il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa nel caso di un aumento del personale in servizio rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2018”.
La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità della disposizione normativa in argomento sia quella di “mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio”. In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente. Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse. L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/165/2026/PAR

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No alle funzioni dirigenziali per gli avvocati dell’Ente – Corte di Cassazione sentenza 18129/2026

No alle funzioni dirigenziali per gli avvocati dell'Ente - Corte di Cassazione sentenza 18129/2026

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

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Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna – Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna - Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Il Consiglio di Stato a conferma della pronuncia di primo grado, in una procedura espletata dal Comune OMISSIS per la copertura di posti di dirigente, ha rammentato che «L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’articolo 97 della Costituzione, circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente (Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953)». Ne consegue che non sono applicabili neppure i principi relativi all’obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta operata tra le due possibili dello scorrimento della graduatoria della procedura interna o del concorso pubblico (Tar Lazio-Roma, 20 marzo 2018, n. 3131). Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-v-sentenza-24-3-2026-n-2468-impiego-pubblico-funzioni-locali-copertura-posti-dirigenziali-straordinarieta-procedura-concorsuale-interna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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