In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992 – ARAN Id: 37127

In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992 - ARAN Id: 37127

Nel merito si fa presente che l’art. 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.

In sostanza poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ citato. Conseguentemente non si procede al riproporzionamento dei suddetti permessi.

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La sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica – Corte di Cassazione sentenza 10915/2026

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