Competenza in merito alla valutazione del dirigente – del Sindaco e dell’OIV – Corte di Cassazione Ordinanza 6109 del 17/3/2026 

Competenza in merito alla valutazione del dirigente - del Sindaco e dell'OIV - Corte di Cassazione Ordinanza 6109 del 17/3/2026

La Corte di Cassazione ha evidenziato che alla politica (nella fattispecie, al Sindaco) deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della pubblica amministrazione, ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze professionali” dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni. Rientra nelle attribuzioni dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dell’utilizzo dei premi) nonché proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi. L’attività di misurazione e valutazione della performance del segretario comunale è effettuata da parte del sindaco che può operare singolarmente, ovvero collegialmente in seno all’Oiv o nucleo di valutazione, quale componente pro tempore di detto organismo, secondo i criteri deliberati dalla giunta, su proposta dell’Oiv/nucleo di valutazione. Il rapporto di dipendenza funzionale ex articolo 99 del Tuel fa sì che la valutazione sia fatta dal sindaco, ma l’articolo 14 del Dlgs 150/2009 attribuisce all’Oiv specifici ed imprescindibili compiti. Stanti questi principi, la Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello che, in relazione alla contestazione da parte di un dirigente delle valutazioni della performance, aveva valorizzato esclusivamente le decisioni del sindaco, omettendo (completamente) di esaminare il coinvolgimento effettivo dell’Oiv nella procedura di apprezzamento delle performance individuali né a tale attività aveva raffrontato la scelta del sindaco. Quest’ultima deve bilanciare la discrezionalità politica con i principi di buona fede, correttezza e obiettività amministrativa, evitando giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità e i riscontri oggettivi.

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Illegittimo riconoscimento qualifica dirigenziale – Ordinanza 4587 del 1/3/2026 

Illegittimo riconoscimento qualifica dirigenziale - Ordinanza 4587 del 1/3/2026 

La Corte si pronuncia su un caso di indebito oggettivo conseguente all’illegittimità del riconosciuto inquadramento come dirigente, causa annullamento, a seguito di pronunzia resa in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale, tanto degli atti relativi all’inquadramento ad personam del 1985, quanto, per difetto del posto vacante, degli atti del concorso per la copertura di un posto di dirigente. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto: sussistente l’indebito oggettivo; ripetibile l’indebito stesso, stante l’irrilevanza della buona fede dell’accipiens. La Corte di Cassazione rammenta al riguardo che “il Giudice delle leggi si è espresso nel senso che l’art. 2033 c.c. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, avendo l’ordinamento nazionale delineato un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, in particolare fondate sulla categoria dell’inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all’art. 1175 c.c. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore”. Inoltre nel caso di specie la Corte ha escluso l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendo l’attività svolta ricondursi ad un tale inquadramento per l’assenza nella pianta organica di posizioni dirigenziali”.

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