Scorrimento graduatoria è discrezionalità amministrativa e non costituisce diritto soggettivo – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 12440 del 4/5/2026

Scorrimento graduatoria è discrezionalità amministrativa e non costituisce diritto soggettivo - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 12440 del 4/5/2026

Per la giurisprudenza della Corte “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021)”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260504/snciv@sL0@a2026@n12440@tO.clean.pdf

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Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

La Corte ribadisce che “nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001. I due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260507/snciv@sL0@a2026@n13225@tO.clean.pdf

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Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale – Corte di Cassazione ordinanza 9435/2026

Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale - Corte di Cassazione ordinanza 9435/2026

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