Nel caso in cui, a seguito di certificazione di inidoneità alle mansioni, venga modificato il profilo professionale ad una unità di personale appartenente ai profili educativo-scolastici, le indennità professionali, di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), CCNL Regioni e Autonomie Locali 06.07.1995, vanno mantenute – ARAN parere id: 35064

Nel caso in cui, a seguito di certificazione di inidoneità alle mansioni, venga modificato il profilo professionale ad una unità di personale appartenente ai profili educativo-scolastici, le indennità professionali, di cui all’art. 37, comma 1, lett. c) e d), CCNL Regioni e Autonomie Locali 06.07.1995, vanno mantenute - ARAN parere id: 35064

Con riferimento al quesito relativo alla corresponsione delle indennità spettanti al personale educativo e scolastico a seguito di un giudizio di inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza, in aderenza ai contenuti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 27598/24, si ritiene che, nei casi di specie, operi il DPR n. 171/2011, come si evince dal combinato disposto dei commi 5 e 8, dell’art. 48 rubricato “Malattia”, del CCNL 16.11.2022.

La disposizione del citato DPR cui riferirsi è l’art. 7, comma 4, in cui è precisato che: “Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/domanda-nel-caso-in-cui-a-seguito-di-certificazione-di-inidoneita-alle-mansioni-venga-modificato-il-profilo-professionale-ad-una-unita-di-personale-appartenente-ai-profili-educativo-scolastici-le/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Mansioni inferiori – Corte di Cassazione ordinanza 12139/2025

Mansioni inferiori - Corte di Cassazione ordinanza 12139/2025

La Corte esprime il seguente principio: “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-12139-del-8-5-2025-impiego-pubblico-sanita-mansioni-inferiori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Prima di licenziare il dipendente non più idoneo al lavoro va tentato anche il reinquadramento in mansioni inferiori – Corte di Cassazione ordinanza n. 4640/2024

Prima di licenziare il dipendente non più idoneo al lavoro va tentato anche il reinquadramento in mansioni inferiori - Corte di Cassazione ordinanza n. 4640/2024

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/