L’incidenza dell’IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell’ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo dell’incremento del fondo, del costo delle progressioni storiche totale e degli arretrati contrattuali – Strumenti di Lavoro

L'incidenza dell'IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell'ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo dell'incremento del fondo, del costo delle progressioni storiche totale e degli arretrati contrattuali - Strumenti di Lavoro

A seguito del Parere ARAN Id 37607 che ha precisato che, dall’entrata in vigore del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 che ha decretato dal 01.04.2023 il passaggio alle aree professionali, l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) dello 0,5% andava calcolata non solo sulle posizioni iniziali delle ex categorie ma anche sulle singole posizioni economiche di sviluppo storicizzate.

Tale fattispecie è stata completamente trascurata della Contrattazione Nazionale (sia dalla Parte Datoriale che dalla Controparte Sindacale), producendo una “stortura” contrattuale nel calcolo degli arretrati contrattuali, con effetti benchè limitati anche nella contrattazione decentrata integrativa.

Gli effetti di tale situazione sono sostanzialmente due, si devono conteggiare degli arretrati contrattuali da corrispondere ai dipendenti in servizio dal 01.04.2023 ad oggi (benchè di modica entità), si devono correggere i fondi del salario accessorio sia in entrata che in uscita con i valori aumentati delle progressioni economiche sulle ex categorie.

A tal fine è bene precisare, che tali aumenti non producono effetti reali sui fondi del salario accessorio in quanto dovrebbero essere a saldo zero, ovvero si dovrebbero più o meno compensare (oltre ad avere un impatto minimo), quindi non vale la pena riaprire contrattazioni già concluse o ben avviate, quanto rimandare l’adeguamento dei valori al primo fondo del comparto utile.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel parere in oggetto, occorre intraprendere le seguenti azioni:

  1. In entrata sul fondo del comparto, ricalcolare l’incremento delle risorse stabili, relativo agli incrementi contrattuali del CCNL del 16.11.2022, considerando gli aumenti dell’IVC per tutte le posizioni economiche, relative al personale allora in servizio;
  2. In uscita sul fondo del comparto, calcolare i valori corretti delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate, relative al personale attualmente in servizio;
  3. Calcolare gli arretrati contrattuali, derivanti dal calcolo del corretto valore delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate che incorpora l’IVC allo 0,5%, dal 01.04.2023 fino ad oggi;
  4. Adeguare a regime gli stipendi sui nuovi valori, per il personale in servizio che conserva ancora le progressioni economiche storicizzate.

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La riduzione del fondo delle risorse decentrate conseguente all’esternalizzazione di un servizio, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale – Corte dei Conti Marche delibera 162/2026

La riduzione del fondo delle risorse decentrate conseguente all'esternalizzazione di un servizio, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale - Corte dei Conti Marche delibera 162/2026

Comune di Gabicce Mare (PU) Richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 avente per oggetto l’interpretazione dell’art. 6-bis, comma 2, D.lgs. 165/2001 (cd Testo unico sul pubblico impiego). Il Collegio ritiene che al quesito interpretativo posto dall’Ente debba rispondere nel senso che la temporanea riduzione del fondo delle risorse decentrate prevista dall’art. 6-bis, comma 2, TUPI, conseguente all’esternalizzazione del servizio di farmacia comunale e al correlato trasferimento del personale alla società partecipata, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale, non assumendo autonomo rilievo, ai fini del ripristino delle risorse decurtate, la cessazione dal servizio di singole unità trasferite alla società partecipata. Con la precisazione che, laddove l’Ente procede ad una stabile ridefinizione del proprio assetto organizzativo, mediante soppressione dei posti congelati o modifica della programmazione dei fabbisogni incompatibile con il futuro riassorbimento del personale, potrà essere conseguentemente rivalutata la permanenza della riduzione del fondo originariamente operato.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCMAR/162/2026/PAR

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