La riduzione del fondo delle risorse decentrate conseguente all’esternalizzazione di un servizio, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale – Corte dei Conti Marche delibera 162/2026

La riduzione del fondo delle risorse decentrate conseguente all'esternalizzazione di un servizio, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale - Corte dei Conti Marche delibera 162/2026

Comune di Gabicce Mare (PU) Richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 avente per oggetto l’interpretazione dell’art. 6-bis, comma 2, D.lgs. 165/2001 (cd Testo unico sul pubblico impiego). Il Collegio ritiene che al quesito interpretativo posto dall’Ente debba rispondere nel senso che la temporanea riduzione del fondo delle risorse decentrate prevista dall’art. 6-bis, comma 2, TUPI, conseguente all’esternalizzazione del servizio di farmacia comunale e al correlato trasferimento del personale alla società partecipata, deve permanere finché risultano congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale, non assumendo autonomo rilievo, ai fini del ripristino delle risorse decurtate, la cessazione dal servizio di singole unità trasferite alla società partecipata. Con la precisazione che, laddove l’Ente procede ad una stabile ridefinizione del proprio assetto organizzativo, mediante soppressione dei posti congelati o modifica della programmazione dei fabbisogni incompatibile con il futuro riassorbimento del personale, potrà essere conseguentemente rivalutata la permanenza della riduzione del fondo originariamente operato.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCMAR/162/2026/PAR

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Come noto, la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

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Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/112/2024