Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Normativo di Ente ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

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Autorizzazione incarichi extraistituzionali – Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

Autorizzazione incarichi extraistituzionali - Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

La giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165) prevede che “la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.” Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994. Inoltre, nel caso di specie, il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. Con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-giurisdizionale-regione-emilia-romagna-sentenza-n-16-del-20-1-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-incarichi-extraistituzionali-autorizzazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore – Provvedimento del 12 marzo 2026

Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore - Provvedimento del 12 marzo 2026

Le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy definendo un procedimento nei confronti di Sagitter spa avviato a seguito del reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la società intendeva rivalersi.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito – vantato da una finanziaria e ceduto, da ultimo, a Sagitter – intestato ad una persona diversa ma con lo stesso nome, cognome e codice fiscale del reclamante. E nonostante quest’ultimo avesse inviato alla società una comunicazione contestando l’esistenza del debito, Sagitter aveva proseguito l’attività di recupero trasmettendo, a persone estranee al rapporto di credito (la moglie, la madre e i fratelli), una comunicazione contenente l’indicazione del debito, unitamente all’intenzione di procedere giudizialmente al recupero forzoso con possibilità di soddisfarsi anche sui beni immobili di cui i familiari risultavano cointestatari.

L’Autorità ha accertato l’illiceità della comunicazione in quanto non sorretta da idonea base giuridica.

L’Autorità ha quindi ingiunto a Sagitter di integrare le procedure interne conformando alla normativa privacy le modalità di comunicazione con il debitore, nel caso in cui sia proprietario di un bene in comunione.

Il Garante ha ritenuto inoltre che le informazioni indebitamente diffuse ai familiari, contitolari di beni in comunione, abbiano avuto un impatto significativo sui diritti e sulle libertà del reclamante.

In particolare, la divulgazione ha inciso negativamente sulla sua dignità, alimentando, all’interno della sua cerchia più stretta, un giudizio sfavorevole della sua affidabilità economica. A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che gli sia stato attribuito un debito mai contratto.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233368