Pubblichiamo le proposte di emendamenti Ancial Ddl di conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”. Le proposte Anci riguardano tra l’altro, la proroga fino al 2029 degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL, la sostenibilità finanziaria estesa alle assunzioni a termine, il potenziamento dei fondi per il personale che recupera entrate tributarie, e la tutela degli amministratori locali ai fini pensionistici e stabilizzazione degli LSU nei comuni siciliani in dissesto.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Di seguito i contenuti essenziali dei due provvedimenti e le modifiche introdotte a seguito dei pareri acquisiti.
1. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale (decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto reca la prima disciplina organica dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell’operatore ed è esclusa l’adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell’elaborazione automatizzata. L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Il provvedimento introduce inoltre nel Codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo, e rafforza la tutela civile del danneggiato attraverso l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
A seguito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. In relazione alla disciplina dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento ed esplicitati gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati utilizzati per il confronto biometrico. È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. È stata inoltre assicurata la partecipazione degli enti territoriali, con modalità pattizie proprie, all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono stati infine esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei ruoli allo stesso attribuiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.
2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione (decreto legislativo – esame definitivo)
Il decreto definisce l’assetto di governance nazionale in materia di intelligenza artificiale, imperniato sull’Agenzia per l’Italia digitale quale autorità di notifica e sull’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato, con funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari e competenze del Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia. Il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Il provvedimento anticipa l’operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio, e disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione: aggiornamento delle indicazioni nazionali e formazione stabile dei docenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il contrasto dei rischi connessi all’abuso delle piattaforme e delle reti sociali digitali; alfabetizzazione, riqualificazione e alta formazione del personale pubblico, in raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e con Formez; formazione dei magistrati affidata alla Scuola Superiore della Magistratura; inserimento obbligatorio della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione Continua in Medicina. È infine stabilito che le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.
A seguito dei pareri favorevoli con osservazioni della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. È stato introdotto un articolo che prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell’ambito di programmi e progetti già in uso. Sono stati esplicitati i poteri attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle attività di contrasto, in materia di migrazione e asilo e nella gestione del controllo delle frontiere. È stato precisato che non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione. Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate al regolamento sull’intelligenza artificiale dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti.
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