Data breach, il Garante privacy sanziona Wind Tre per 1,7 milioni di euro. Gravi carenze nella sicurezza dei dati coinvolti oltre 365mila clienti – Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

Data breach, il Garante privacy sanziona Wind Tre per 1,7 milioni di euro. Gravi carenze nella sicurezza dei dati coinvolti oltre 365mila clienti - Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 1.715.600 euro a Wind Tre Spa per gravi carenze nella sicurezza dei sistemi aziendali, che hanno determinato due accessi abusivi e l’esfiltrazione dei dati personali di oltre 365mila clienti. Per 41.359 di essi, l’esfiltrazione ha riguardato anche le informazioni relative ai metodi di pagamento utilizzati, come il bollettino postale, l’Iban, la carta di credito con il numero parzialmente oscurato e la data di scadenza.

L’istruttoria dell’Autorità – avviata a seguito dei due data breach notificati dalla società nel febbraio 2025 – ha accertato che gli hacker, fingendosi tecnici dell’assistenza, hanno convinto gli operatori di due punti vendita a consentire l’accesso ai sistemi aziendali, riuscendo così ad esfiltrare i dati anagrafici e di contatto dei clienti. In particolare, il Garante ha riscontrato carenze nella gestione delle credenziali di accesso e dei certificati digitali. Inoltre, le verifiche di sicurezza effettuate dalla società non avevano individuato vulnerabilità che sarebbero state rilevabili con controlli più approfonditi. Tali criticità hanno consentito agli hacker di accedere ai sistemi della società e di sottrarre i dati personali.

L’Autorità ha, pertanto, accertato la violazione dei principi di integrità e riservatezza dei dati e degli obblighi di sicurezza previsti dal GDPR e ha ordinato a Wind Tre di rafforzare i sistemi di protezione delle credenziali e dei certificati digitali, di introdurre strumenti sicuri per la gestione delle password e di migliorare le procedure di sicurezza informatica per prevenire episodi analoghi in futuro. Nel determinare l’importo della sanzione, il Garante ha tenuto conto della tempestiva notifica dell’incidente, delle misure correttive adottate dopo l’attacco e della collaborazione fornita dalla società nel corso dell’istruttoria.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10263796

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Foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori Il Garante ammonisce una madre – Garante della Privacy Provvedimento del 29 aprile 2026

Foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori Il Garante ammonisce una madre - Garante della Privacy Provvedimento del 29 aprile 2026

Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

È il principio ribadito <https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10251841> dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha dichiarato illecito il trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore.

Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook.

Secondo il reclamante, la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di sharenting che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale.

L’Autorità ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un’idonea base giuridica.

Non rilevano, ha precisato il Garante, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa privacy.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10251841

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Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge – Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge - Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

L’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di utilizzare i filmati ottenuti dalle telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana al fine di accertare e contestare infrazioni al Codice della strada.

Lo ha affermato il Garante privacy rivolgendo un ammonimento <https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10259305> a un Comune, che si era avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione del Codice della strada. Nel provvedimento l’Autorità evidenzia come le telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via siano soggette a uno specifico vincolo di finalità, vale a dire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; pertanto, eventuali ulteriori finalità, anche di natura amministrativa, possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un’idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento.

Ciò fermo restando che i filmati di videosorveglianza possono essere, in ogni caso, conservati e utilizzati qualora, in un incidente stradale, siano state poste in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale.

Per queste ragioni l’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo delle immagini per accertare la violazione del Codice della strada fosse incompatibile con la finalità per la quale erano state raccolte e fosse avvenuto in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Illecito anche l’invio del filmato da parte del Comune alla Motorizzazione civile, ai fini dell’eventuale procedimento di revisione della patente dell’interessata, perché non previsto dal Codice della strada o da altre disposizioni di settore. Tenuto conto delle circostanze del caso e della collaborazione fornita dal Comune nel corso dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire l’ente.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259305

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