L’incidenza dell’IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell’ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo del costo delle progressioni storiche aggiornate, dei differenziali stipendiali e della nuova indennità di comparto – Strumenti di Lavoro

L'incidenza dell'IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell'ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo del costo delle progressioni storiche aggiornate, dei differenziali stipendiali e della nuova indennità di comparto - Strumenti di Lavoro

A seguito del Parere ARAN Id 37607 che ha precisato che, dall’entrata in vigore del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 che ha decretato dal 01.04.2023 il passaggio alle aree professionali, l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) dello 0,5% andava calcolata non solo sulle posizioni iniziali delle ex categorie ma anche sulle singole posizioni economiche di sviluppo storicizzate.

Tale fattispecie è stata completamente trascurata della Contrattazione Nazionale (sia dalla Parte Datoriale che dalla Controparte Sindacale), producendo una “stortura” contrattuale nel calcolo degli arretrati contrattuali, con effetti benchè limitati anche nella contrattazione decentrata integrativa.

Gli effetti di tale situazione sono sostanzialmente due, si devono conteggiare degli arretrati contrattuali da corrispondere ai dipendenti in servizio dal 01.04.2023 ad oggi (benchè di modica entità), si devono correggere i fondi del salario accessorio sia in entrata che in uscita con i valori aumentati delle progressioni economiche sulle ex categorie.

A tal fine è bene precisare, che tali aumenti non producono effetti reali sui fondi del salario accessorio in quanto dovrebbero essere a saldo zero, ovvero si dovrebbero più o meno compensare (oltre ad avere un impatto minimo), quindi non vale la pena riaprire contrattazioni già concluse o ben avviate, quanto rimandare l’adeguamento dei valori al primo fondo del comparto utile.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel parere in oggetto, occorre intraprendere le seguenti azioni:

  1. In entrata sul fondo del comparto, ricalcolare l’incremento delle risorse stabili, relativo agli incrementi contrattuali del CCNL del 16.11.2022, considerando gli aumenti dell’IVC per tutte le posizioni economiche, relative al personale allora in servizio;
  2. In uscita sul fondo del comparto, calcolare i valori corretti delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate, relative al personale attualmente in servizio;
  3. Calcolare gli arretrati contrattuali, derivanti dal calcolo del corretto valore delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate che incorpora l’IVC allo 0,5%, dal 01.04.2023 fino ad oggi;
  4. Adeguare a regime gli stipendi sui nuovi valori, per il personale in servizio che conserva ancora le progressioni economiche storicizzate.

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I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? – ARAN parere Id: 37483

I compensi incentivanti le attività connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti devono transitare dal Fondo risorse decentrate? E come vengono ripartiti? Tali attività devono essere rilevate tramite marcatempo? - ARAN parere Id: 37483

La disposizione contrattuale contenuta all’art. 70- ter “Compensi ISTAT”, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2028 del 21.5.2018, recita testualmente:

“1.Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro.

2.Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura esclusivamente  nella  quota  parte  del  contributo  onnicomprensivo  e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c).”

Appare utile evidenziare che gli specifici compensi ivi previsti, finalizzati a  remunerare le  prestazioni in esame, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per espressa previsione contrattuale, devono trovare copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c) (norma richiamata e confermata dall’art. 79, comma 2, lett. a)  del CCNL del 16.11.2022.

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione di tali trattamenti, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL del 23 febbraio 2026, i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva sono rimessi contrattazione collettiva integrativa.

Da ultimo, con riferimento alle modalità di rilevamento di dette attività, trattandosi di misure di natura gestionale di prerogativa datoriale, il CCNL non entra nel merito delle stesse.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/i-compensi-incentivanti-le-attivita-connesse-a-indagini-statistiche-periodiche-e-censimenti-permanenti-devono-transitare-dal-fondo-risorse-decentrate-e-come-vengono-ripartiti-tali-attivita-devono-es/

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