A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato? ARAN parere Id: 37607

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato?

Come noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo:

– per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

– per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

L’IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti.

Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza.

Si chiarisce con un esempio:

– il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021di un ex C5 era stato calcolato, in vigenza dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione);

– con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati dal CCNL 2022-2024 – che riconosce ad un ex C5, con effetto retroattivo, per l’anno 2023, un incremento di 10 euro/mese, pari all’IVC già erogata – tale differenziale stipendiale iniziale va ricalcolato in euro 217,50 mensili;

– si noti che la differenza tra i due valori è esattamente pari alla differenza tra l’IVC di un C5 (euro 10,00/mese) e l’IVC di un C1 (euro 8,91/mese).

È il caso di precisare che il maggior valore del differenziale stipendiale ricalcolato – come sopra illustrato – è posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma computando in entrata dello stesso Fondo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, lo stesso maggior valore. L’operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini dell’assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/a-seguito-dellentrata-in-vigore-del-nuovo-ccnl-23-02-2026-del-comparto-funzioni-locali-2022-2024-gli-incrementi-contrattuali-che-per-gli-anni-2022-e-2023-coincidono-con-livc-eroga/

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