
In tema di retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, il giudicato formatosi tra le parti in relazione a determinate annualità non produce effetti automatici su annualità successive, atteso che tale voce retributiva si determina anno per anno sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva mediante valutazioni periodiche degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità che richiedano la valutazione ex novo delle situazioni giuridiche interessate. Nel caso di voci retributive accessorie da attribuire sulla base di fondi determinati anno per anno, non è possibile che il giudicato inter partes determini fondi di misura differenziata per singoli lavoratori, poiché i fondi devono essere uguali per tutti coloro che concorrono al loro riparto, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ipotizzare che gli enti, nel determinare i fondi degli anni successivi, siano vincolati a fare riferimento solo per alcuni lavoratori ad importi diversi e maggiori altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva, ponendosi contro il sistema disciplinato dalla contrattazione e con i fini di controllo della spesa e di trasparenza che lo governano. Resta fermo il diritto dei lavoratori di agire rispetto ad ogni determinazione annuale per accertare il corretto ammontare della voce retributiva dovuta, previo accertamento incidentale di quale avrebbe dovuto essere il corretto ammontare dei fondi, ma senza effetti di durata.

