Istruzioni sul parziale conglobamento dell’indennità di comparto ai sensi dell’art. 60 del nuovo CCNL comparto FL siglato il 23.02.2026 – ARAN parere Id: 37049

Istruzioni sul parziale conglobamento dell’indennità di comparto ai sensi dell’art. 60 del nuovo CCNL comparto FL siglato il 23.02.2026 - ARAN parere Id: 37049

Per il caso di specie della previsione contenuta all’art. 60, comma 2, del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, le unità part-time “native” (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5); mentre, le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time.

In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, si precisa che la stessa consiste in una riduzione “stabile” delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-al-fine-di-procedere-alla-costituzione-delle-risorse-decentrate-dando-attuazione-alle-previsioni-di-cui-allart-60-del-nuovo-ccnl-comparto-fl-siglato-il-23-02-2026-sul-tema-d/

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