
contratti di lavoro
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Requisiti di legittimità dell’incarico professionale di collaborazione occasionale – – Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di OMISSIS mediante determinazione dirigenziale, avente ad oggetto incarico professionale di collaborazione occasionale ex art. 7, c. 6, D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di attività specialistiche presso OMISSIS –, qualificato come “Incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività specialistiche aventi un contenuto diverso da quello di studio, di ricerca o di consulenza”. La Sezione accerta l’assenza dei presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (e precisamente: ricorso alla collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie in assenza di circostanze eccezionali ed esigenze specifiche; assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; assenza dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni in relazione agli atti di programmazione; mancanza del parere del Collegio dei Revisori).
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Dirigenza, incarico art. 19 comma 6 e art. 110 TUEL. Esigenze eccezionali e temporanee – Corte di Cassazione Sentenze 4812 e 4813 del 3/3/2026

La Corte ha di recente ribadito che “il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022)”. Per la Corte “tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025), ma porta altresì a considerare incompatibile con lo spirito della disciplina eurounitaria la fissazione di una durata legale minima triennale per incarichi come quelli in esame, conferiti a soggetti esterni o comunque non appartenenti al ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato, naturalmente destinati a soddisfare esigenze temporanee dell’amministrazione. Le considerazioni sin qui svolte sull’ art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 TUEL, su cui pure la sopra citata Cass. n. 31399 del 2024 non aveva ritenuto di dover espressamente intervenire. Nel momento in cui stabilisce che lo statuto dell’ente può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, l’art. 110 TUEL sottintende che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.
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