In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? – ARAN parere Id: 39099

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come devono essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, quali: i periodi di congedo maternità o paternità, il congedo parentale e i riposi giornalieri? - ARAN parere Id: 39099

All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le modalità di proporzionamento degli istituti in oggetto, in caso di rapporto a tempo parziale verticale, come indicato nel comma 9-bis dell’art. 55 del nuovo CCNL:

  • il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d));
  • con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell’anno (comma 9-bis lett. a));
  • mentre, con riferimento ai riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (comma 9-bis lett. e).

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-caso-di-rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale-verticale-come-devono-essere-proporzionati-gli-istituti-a-tutela-della-genitorialita-quali-i-periodi-di-congedo-maternita-o-paternita-il-congedo-pare/

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Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? – ARAN parere Id: 39104

Ad un dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, compete l’indennità prevista dall’art. 25 del CCNL 23/02/2026 per la giornata in cui è impegnato in un corso di aggiornamento professionale? - ARAN parere Id: 39104

Si premette che per il personale inserito in regime di turnazione, il trattamento indennitario per turno previsto dall’art. 25 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23.02.2026 è finalizzato ad indennizzare l’avvicendamento orario garantito dal personale coinvolto. Qualora il dipendente inserito in una organizzazione di lavoro per turni, durante l’orario in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa, sia impegnato in un corso di aggiornamento professionale, avrà diritto a percepire l’indennità di turno.

Si ritiene utile ricordare che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del medesimo CCNL del 23 febbraio 2026 “Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti…”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ad-un-dipendente-inserito-in-una-organizzazione-di-lavoro-per-turni-compete-lindennita-prevista-dallart-25-del-ccnl-23-02-2026-per-la-giornata-in-cui-e-impegnato-in-un-corso-di-agg/

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Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia – INPS Circolare 92 del 4/9/2026

Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia - INPS Circolare 92 del 4/9/2026

L’INPS, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, “al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale”, l’INPS comunica che, “pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-92-del-04-09-2026_15361.html

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