Requisiti di legittimità dell’incarico professionale di collaborazione occasionale –  – Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Requisiti di legittimità dell'incarico professionale di collaborazione occasionale -  - Corte dei conti Sezione Controllo Emilia Romagna Deliberazione n. 9 del 27 gennaio 2026

Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di OMISSIS mediante determinazione dirigenziale, avente ad oggetto incarico professionale di collaborazione occasionale ex art. 7, c. 6, D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento di attività specialistiche presso OMISSIS –, qualificato come “Incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di attività specialistiche aventi un contenuto diverso da quello di studio, di ricerca o di consulenza”. La Sezione accerta l’assenza dei presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (e precisamente: ricorso alla collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie in assenza di circostanze eccezionali ed esigenze specifiche; assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; assenza dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni in relazione agli atti di programmazione; mancanza del parere del Collegio dei Revisori).

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I compensi ai dipendenti dell’Ente per le commissioni di concorso sono salario accessorio e rilevano ai fini del limite annuale – Corte dei Conti Emilia Romagna 171/2025

I compensi ai dipendenti dell'Ente per le commissioni di concorso sono salario accessorio e rilevano ai fini del limite annuale - Corte dei Conti Emilia Romagna 171/2025

Link: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=5774d949-e82f-40d1-b3aa-05c2033f19a7

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Per il conferimento di incarichi di consulenza occorre attestare il requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno – Corte dei Conti Emilia Romagna delibera 89/2025

Per il conferimento di incarichi di consulenza occorre attestare il requisito dell'impossibilità di utilizzare personale interno - Corte dei Conti Emilia Romagna delibera 89/2025

Nell’ambito dell’attività di controllo di cui all’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005,n. 266, avente ad oggetto la verifica degli atti di spesa relativi al conferimento di incarichi di consulenza, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna prende in esame l’affidamento disposto dal Comune di Bologna mediante determinazione dirigenziale n. DD/2024/10941 del 26 luglio 2024, avente ad oggetto servizio di redazione di uno studio unitario relativo alle aree esterne al nord del distretto Ex scalo Ravone per la promozione del distretto in un’ottica di connessione e completamento dell’intero ambito territoriale finanziato dall’Unione Europea. La Sezione accerta l’illegittimità del ricorso alla procedura dell’appalto di servizi, riconducibile invece ad un conferimento di incarico di collaborazione esterna e l’assenza dei presupposti legittimi previsti dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (e precisamente: assenza del requisito dell’impossibilità di utilizzare personale interno; designazione di un professionista direttamente individuato nella determinazione dirigenziale, assenza di una previa procedura comparativa per la scelta del soggetto affidatario), oltre alla mancanza del parere dei Revisori dei conti del Comune di Bologna, reso obbligatorio dall’art. 1, c. 42, legge n. 311 del 2004. Pertanto, invita Il Comune di Bologna a uniformarsi, in ipotesi di eventuali futuri incarichi, alle linee guida emanate con la delibera n. 135/2024/INPR ed ai principi ulteriormente specificati nella pronuncia che ci sono i parametri alla presenza dei quali l’atto di incarico può essere conferito all’esterno ai sensi della normativa vigente. Infine, dispone la trasmissione della delibera ai sensi dell’art. 52, c. 4, del D.Lgs. n. 174/2016, unitamente agli atti istruttori, alla Procura Regionale della Corte dei conti per le valutazioni in merito alla sussistenza di profili di responsabilità erariale.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/89/2025/VSG

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