Incarichi non autorizzati e recupero salario accessorio – Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Sentenza n. 62 del 18/3/2026 

Incarichi non autorizzati e recupero salario accessorio - Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Sentenza n. 62 del 18/3/2026 

Per la Corte la disposizione dell’art. 53, co. 6 del d.lgs. 165/2001, “non può che essere letta, sul piano logico-sistematico, nel senso di imporre, il recupero degli emolumenti percepiti a titolo retributivo o a compenso dell’esclusività, ivi comprese eventuali indennità collegate al tempo pieno laddove lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata o non sia, a fortiori, in assoluto autorizzabile” (Cass. Sez. lav. 31776/2023). Oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha indicato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per diversa attività continuativa, così non inverandosi il trattenimento degli emolumenti stipendiali congiunto ai proventi dell’attività vietata paventato dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024), richiedendosi, comunque, la prova di tale danno e dell’elemento soggettivo, non potendo discendere la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. A tale stregua, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto differenti.

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Dichiarazioni assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, predisposti 10 modelli standard – ANAC 24.03.2026

Dichiarazioni assenza cause di inconferibilità e incompatibilità, predisposti 10 modelli standard - ANAC 24.03.2026

Con la delibera n. 92 dell’11 marzo 2026, Anac mette a disposizione modelli standardizzati per la resa delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, all’atto della nomina, e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, così come previsto dall’art. 20 del medesimo. Sono dieci i nuovi moduli dichiarativi, distinti per tipologia di ente, di cui possono avvalersi volontariamente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti di diritto privato in controllo pubblico che conferiscono un incarico, approvati sulla base dell’esigenza di agevolare l’attività di controllo da parte dei Responsabili anticorruzione (Rpct), ma anche di semplificare l’adempimento degli obblighi dichiarativi a carico dei soggetti interessati e di responsabilizzare maggiormente questi ultimi.

Gli schemi definiti dall’Autorità – tenuto conto del confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, l’Istat, l’Agid e la Conferenza unificata, nonché della consultazione pubblica realizzata sul punto e delle modifiche normative intervenute sul d.lgs. 39/2013 – sono pubblicati sul sito istituzionale di Anac, come allegati alla citata delibera ed anche nella sezione tematica del portale dedicata alla materia dell’inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

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Autorizzazione incarichi extraistituzionali – Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

Autorizzazione incarichi extraistituzionali - Corte dei conti Sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna Sentenza n. 16 del 20/1/2026

La giurisprudenza della Corte dei conti, con orientamento prevalente (ex multis, Sez. II centr. App., 26 maggio 2021, n. 165) prevede che “la violazione dell’obbligo di informazione che grava sul pubblico dipendente, circa l’espletamento di attività extra istituzionali autorizzabili, è qualificabile come circostanza obiettiva idonea a configurare l’occultamento doloso del danno e a differire alla sua scoperta il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.” Il dies a quo decorre, pertanto, dalla scoperta del danno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 20/1994. Inoltre, nel caso di specie, il carattere occasionale delle attività extraistituzionali, ai sensi dell’articolo 53 TULP, rende autorizzabili attività che, comunque, necessitano di autorizzazione da parte della amministrazione di appartenenza. Con l’entrata in vigore, nel 2001, del D.lgs. n. 165 e, segnatamente, dell’articolo 53 il legislatore delegato ha posto mano ad una organica revisione degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, che si fonda sul principio secondo cui: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

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