Attività extraistituzionali senza preventiva autorizzazione, colpa grave e danno erariale – CORTEDEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Sicilia Sentenza n. 131/2026

Attività extraistituzionali senza preventiva autorizzazione, colpa grave e danno erariale - CORTEDEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Sicilia Sentenza n. 131/2026

La sentenza della Corte ha stabilito che l’omessa autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un pubblico dipendente integra gli estremi della colpa grave, configurando un danno erariale. I giudici contabili hanno ribadito che la violazione dell’obbligo di autorizzazione (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001) fa sorgere l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti indebitamente.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/131/2026

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L’incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c. 2 del TUEL – Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

L'incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 2 del TUEL - Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

La Sezione si pronuncia nel senso che la necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari.

Link: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=56eceb51-a022-40b0-aff9-729f7d1e0d88

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Incarichi non autorizzati e recupero salario accessorio – Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Sentenza n. 62 del 18/3/2026 

Incarichi non autorizzati e recupero salario accessorio - Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Sentenza n. 62 del 18/3/2026 

Per la Corte la disposizione dell’art. 53, co. 6 del d.lgs. 165/2001, “non può che essere letta, sul piano logico-sistematico, nel senso di imporre, il recupero degli emolumenti percepiti a titolo retributivo o a compenso dell’esclusività, ivi comprese eventuali indennità collegate al tempo pieno laddove lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata o non sia, a fortiori, in assoluto autorizzabile” (Cass. Sez. lav. 31776/2023). Oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha indicato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per diversa attività continuativa, così non inverandosi il trattenimento degli emolumenti stipendiali congiunto ai proventi dell’attività vietata paventato dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024), richiedendosi, comunque, la prova di tale danno e dell’elemento soggettivo, non potendo discendere la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. A tale stregua, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto differenti.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-prima-giurisdizionale-centrale-di-appello-sentenza-n-62-del-18-3-2026-impiego-pubblico-principio-generale-cumulo-di-impieghi-incarichi-non-autorizzati/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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