Per la Corte la disposizione dell’art. 53, co. 6 del d.lgs. 165/2001, “non può che essere letta, sul piano logico-sistematico, nel senso di imporre, il recupero degli emolumenti percepiti a titolo retributivo o a compenso dell’esclusività, ivi comprese eventuali indennità collegate al tempo pieno laddove lo svolgimento dell’attività professionale concomitante al pubblico impiego non sia stata autorizzata o non sia, a fortiori, in assoluto autorizzabile” (Cass. Sez. lav. 31776/2023). Oltre alle gravi misure disciplinari e alla sanzione della decadenza, previste per lo svolgimento di attività non autorizzabile, il Giudice della nomofilachia ha indicato gli effetti risarcitori che possono conseguire al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quali la restituzione degli emolumenti percepiti per l’attività di esclusiva, ivi compresa l’indennità a questa collegata, ovvero la restituzione di quella parte di trattamento stipendiale che l’Amministrazione ha corrisposto inutilmente, in relazione alle energie lavorative che il dipendente ha profuso per diversa attività continuativa, così non inverandosi il trattenimento degli emolumenti stipendiali congiunto ai proventi dell’attività vietata paventato dal Consiglio di Stato (sent. n. 10089/2024), richiedendosi, comunque, la prova di tale danno e dell’elemento soggettivo, non potendo discendere la violazione del rapporto di esclusiva e di alterazione delle corrispondenti prestazioni dal mero svolgimento di attività extraprofessionale. A tale stregua, non si verifica alcuna ingiustificabile asimmetria tra incarichi astrattamente autorizzabili e assolutamente incompatibili, trattandosi di fattispecie diverse assoggettate a conseguenze del tutto differenti.
Con atto di citazione depositato il 20 novembre 2015, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha convenuto in giudizio la sig.ra Ornella BOLDINI per sentirla condannare al pagamento in favore dell’A.S.L. del Verbano Cusio Ossola, della somma complessiva di € 89.305,67, salvo somme diversamente risultanti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
L’atto di citazione predetto risulta preceduto dalla notifica, in data 24 maggio 2015, del corrispondente invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, con il quale l’interessata è stata, altresì, costituita in mora per il pagamento
della somma sopra indicata.
Nei termini l’invitata ha presentato deduzioni, chiedendo l’audizione personale che si è svolta in data 07/01/2015, come da relativo verbale.
Nel corso dell’audizione del giorno 17 giugno 2015 la medesima ha precisato di essersi trovata all’insaputa delle conseguenze possibili in ordine all’espletamento di attività professionale presso le carceri, di cui tutti erano a conoscenza e che, comunque, la detta attività era stata espletata in buona fede.
La Procura Regionale, tuttavia, non ha ritenuto che le dichiarazioni della signora BOLDINI fossero idonee per procedere all’archiviazione dell’istruttoria.
La conseguente citazione a giudizio, oggi in discussione, scaturisce dalle indagini effettuate dalla Procura Regionale a seguito della comunicazione, in data 23 settembre 2013, dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola (A.S.L. V.C.O.), con sede in Omegna (Verbania), secondo cui sarebbe emerso che la dipendente Ornella Boldini – infermiera professionale – ha percepito compensi dovuti allo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata presso la Casa Circondariale di Verbania nel periodo di tempo compreso fra il 1° aprile 2001 ed il 31 agosto 2008.
Più in particolare, l’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola sarebbe venuta a conoscenza dell’espletamento di tale attività in occasione degli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria presso le carceri dal Ministero della Giustizia alle Aziende Sanitarie.
Per lo svolgimento del suddetto incarico, non preventivamente autorizzato, la convenuta ha percepito la somma di euro € 89.305,67, corrispondente all’importo della condanna richiesta in citazione.
Sostiene parte attrice che nel caso specifico:
-sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per espressa previsione legislativa dell’art 53, comma 7bis, D.Lgs 165/2001 introdotto dall’art.1, comma 42, L.190/2012, peraltro preceduta da giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. ord. 2/11/2011 22688);
sussiste la condotta lesiva per avere la convenuta svolto un incarico retribuito senza la preventiva necessaria autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, espressamente previsto dalla legge, violando i doveri connessi al rapporto di servizio;
sussiste il danno erariale in misura pari alle somme percepite per detto incarico;
sussiste l’elemento soggettivo, quanto meno nella forma della colpa grave, attesa la reiterazione nel tempo della condotta in violazione dell’obbligo di servizio inerente all’autorizzazione preventiva stabilita dalla norma di riferimento.
Di conseguenza il relativo giudizio è venuto in trattazione all’odierna udienza nella quale la convenuta non risulta essersi costituita in giudizio.
All’udienza in data 14 giugno 2016 il Procuratore Regionale ha illustrato i motivi della citazione, confermando tutte le conclusioni rassegnate in atti.
Quindi, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha posto la causa in decisione.
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