Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna – Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna - Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Il Consiglio di Stato a conferma della pronuncia di primo grado, in una procedura espletata dal Comune OMISSIS per la copertura di posti di dirigente, ha rammentato che «L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’articolo 97 della Costituzione, circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente (Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953)». Ne consegue che non sono applicabili neppure i principi relativi all’obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta operata tra le due possibili dello scorrimento della graduatoria della procedura interna o del concorso pubblico (Tar Lazio-Roma, 20 marzo 2018, n. 3131). Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.

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Posizioni organizzative per mansioni di fatto e trattamento economico accessorio – Corte di Cassazione Ordinanza 9525 del 14/4/2026 

Posizioni organizzative per mansioni di fatto e trattamento economico accessorio - Corte di Cassazione Ordinanza 9525 del 14/4/2026 

L’orientamento consolidato della Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui (Cass. 31 luglio 2019, n. 20722) “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” […] “si è evidenziato, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25837 dell’11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16 febbraio 2011, che – ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa. A detto orientamento il Collegio intende dare continuità (Cass. 10 giugno 2014, n. 13062 che richiama in motivazione la citata Cass. S.U. n. 3814/2011)”. È stato anche affermato (Cass. n. 8141 del 03/04/2018) che nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.

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Rapporto tra procedimento disciplinare e sentenza penale – Corte di Cassazione Ordinanza 12448 del 4/5/2026 

Rapporto tra procedimento disciplinare e sentenza penale - Corte di Cassazione Ordinanza 12448 del 4/5/2026 

La Corte sottolinea l’orientamento già espresso (Cass. n. 6514/2025) secondo cui “L’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile” La disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, che non è stata incisa dalla novella normativa del 2017, si è resa, infatti, necessaria per evitare esiti del procedimento disciplinare non coerenti con quelli del processo penale. La necessità di una nuova valutazione non comporta l’automatica caducazione della sanzione inflitta, bensì l’obbligo per la PA di riaprire il procedimento “per modificarne o confermarne l’atto conclusivo” e si impone in quanto, affinché la sentenza penale possa impedire l’irrogazione della sanzione, è necessario che la stessa abbia escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse e l’esclusione deve avere ampiezza tale da non lasciare residuare elementi fattuali, ricompresi dell’originaria contestazione, che possano avere una autonoma rilevanza (Cass. n. 19514/2024). La Corte, poi, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del comma 3 dell’art. 55 ter d.lgs. citato con il divieto del ne bis in idem, oltre a ribadire la diversità tra il potere disciplinare delle Pubbliche Amministrazioni e quello del datore di lavoro privato, ha escluso il denunciato contrasto con la CEDU, Protocollo 7, art. 4, rilevando che per la stessa giurisprudenza della Corte EDU la sanzione disciplinare non è assimilabile a quella penale né può configurarsi, nel caso de quo, una riedizione del potere disciplinare stesso (Cass. n. 25485/2017).

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