
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». Le relative questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, in riferimento all’articolo 38, comma secondo, della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.
Fonte: ARANAGENZIA
Link: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/125
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