Limite finanza pubblica art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Esclusione salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano – CORTEDEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria Deliberazione 71/PAR del 7/8/2026

Limite finanza pubblica art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Esclusione salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano - CORTEDEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria Deliberazione 71/PAR del 7/8/2026

La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un “Ufficio di piano” possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione dalla stessa (Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione 51/2011/CONTR, che ha trovato seguito nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie 2/2013/QMIG e 34/2016/QMIG; Corte conti, SRC Puglia, deliberazione 22/2012/PAR; deliberazione della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, Corte conti, SSRR, deliberazione 7/CONTR/2011; deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 20/2017/QMIG e 23/2017/QMIG nonché, da ultimo, 10/2026/QMIG; deliberazione 26/2014/QMIG, e deliberazione 21/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie; delibera di Sezione di controllo per la Liguria n. 105/2018/PAR; deliberazione della Sezione Emilia-Romagna 20/2021/PAR), in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/71/2026/PAR

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Più tutele per rider e lavoratori gestiti da piattaforme digitali. Le garanzie passano dalla protezione dati – Garante della Privacy

Più tutele per rider e lavoratori gestiti da piattaforme digitali. Le garanzie passano dalla protezione dati - Garante della Privacy

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole, con rilievi, sullo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva europea 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, con particolare attenzione alla situazione dei rider. Nel complesso, l’Autorità considera lo schema coerente con la direttiva europea e con la normativa nazionale di delega, chiede tuttavia alcune modifiche e propone diversi correttivi (parere n. 624 del 17.09.2026). L’obiettivo è rafforzare le tutele dei lavoratori e rendere più trasparente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi automatizzati, evitando sovrapposizioni tra le diverse autorità di controllo.

L’Autorità richiama, in particolare, l’esigenza di coordinare le nuove disposizioni con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e di definire in modo chiaro l’attribuzione delle competenze tra il Garante e l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il rischio, evidenzia il Garante, è che alcune violazioni previste dal decreto – dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati alla trasparenza degli algoritmi, dalla supervisione umana alle misure di sicurezza – si sovrappongano a obblighi già previsti dal Gdpr e sanzionati dall’Autorità per la privacy. Si potrebbe così creare un doppio binario sanzionatorio per la medesima condotta.

Per evitarlo, il Garante propone di introdurre una clausola di assorbimento, basata sui principi di specialità e proporzionalità, oppure una clausola che coordini i procedimenti sanzionatori tra Ispettorato e Garante. Ulteriori osservazioni riguardano la condivisione delle informazioni con le autorità pubbliche, per la quale viene richiesta una disciplina più puntuale che definisca con maggiore precisione finalità dell’accesso, categorie di dati utilizzabili, ruoli delle amministrazioni e limiti al riutilizzo delle informazioni.

Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10300466#3

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Sanzione di 403 milioni a Google, intervento del Garante privacy italiano con la Dpc irlandese. Violati i dati di geolocalizzazione degli utenti – Intervento del 28.09.2026

Sanzione di 403 milioni a Google, intervento del Garante privacy italiano con la Dpc irlandese
Violati i dati di geolocalizzazione degli utenti

Google è stato condannato a una multa di 403 milioni di euro comminata dall’Autorità irlandese per la protezione dei dati, per aver violato le norme europee (Gdpr) sull’utilizzo dei dati di geolocalizzazione dei propri utenti.

Il provvedimento è frutto della collaborazione dell’Autorità italiana Garante della Privacy con la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), l’ente che vigila su Google a livello europeo poiché la sede della società Google Ireland Ltd. si trova a Dublino.

La Data Protection Commission (DPC) irlandese ha accolto integralmente le osservazioni formulate dal Garante italiano.

Le osservazioni dell’Autorità italiana, presentate nell’ambito del meccanismo di cooperazione previsto dal Gdpr tra l’autorità capofila irlandese e le altre autorità europee di protezione dei dati interessate, attraverso il sistema europeo IMI (Internal Market Information), hanno riguardato sia la qualificazione delle violazioni sia le misure correttive e i criteri per la determinazione delle sanzioni. In particolare, anche sulla base delle obiezioni del Garante italiano, la DPC ha riconosciuto nella decisione finale la violazione del principio di correttezza nel trattamento dei dati relativi agli spostamenti e alla posizione degli utenti raccolti attraverso le funzionalità Google “Web & App Activity” e “Location History”, oltre alle violazioni già individuate in materia di liceità e trasparenza.

Sono state inoltre recepite le osservazioni dell’Autorità italiana relative alla durata e alla gravità delle violazioni, alla natura dei dati trattati e alle misure correttive da adottare. L’esito del procedimento conferma l’efficacia del meccanismo di cooperazione tra le autorità europee previsto dal Gdpr nel garantire un’applicazione coerente della normativa europea sulla protezione dei dati personali.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10300565

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