Certificazione dell’incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025 e della circolare della RGS n. 175706 del 27.06.2025

Certificazione dell'incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell'art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025

Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:

  1. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
  2. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
  3. La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
  4. Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.

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Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici – Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Responsabilità erariale anche per gli enti pubblici non economici - Corte di Cassazione Sentenza 1221/2026

Per la Corte la responsabilità contabile colpisce chi gestisce denaro o beni pubblici, indipendentemente dalla qualifica formale. Pertanto, essa riguarda sia i dipendenti sia gli amministratori, compresi quelli di enti pubblici economici, qualora vi sia stato un uso illegittimo dei suddetti denaro e beni pubblici che abbia prodotto un danno concreto ed attuale alla pubblica amministrazione. Ciò, evidentemente, anche alla luce del concetto allargato (o “a geometria variabile”) di pubblica amministrazione – indicativo della flessibilità della P.A. nel cambiare forma e applicare norme diverse (pubblicistiche o privatistiche) a seconda del contesto e dello scopo, superando la visione rigida del passato e adattandosi alle esigenze della Comunità europea, agendo secondo diritto privato in atti non autoritativi e pubblico in quelli con potere di imperio, per realizzare fini pubblici attraverso diverse forme organizzative e regolamentari – che viene in rilievo in tali casi e che, quindi, consente l’applicazione della indicata disposizione anche ad un ente pubblico economico quale il Consorzio di sviluppo industriale, costituente, nel caso in esame, l’ ”amministrazione di appartenenza” tenuta al rimborso delle spese legali.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-sentenza-1221-del-20-1-2026-impiego-pubblico-funzioni-locali-responsabilita-erariale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

E’ libera la scelta nella valorizzazione dell’equivalenza dei profili professionali ai fini delle progressioni orizzontali – ARAN parere del 03.03.2026

Quesito: con la presente si sottopone all’attenzione di codesta Agenzia un quesito interpretativo concernente la corretta applicazione della disciplina regolamentare interna in materia di valutazione dell’esperienza professionale ai fini delle progressioni per il personale in ex categoria C.

In particolare, il regolamento dell’Ente, in accordo a quanto previsto nell’art. 14 CCNL Funzioni Locali 2019-2021, prevede quanto segue: “Esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto, attribuendo 1 punto per ogni anno per un massimo di 30 punti.”

Alla luce di tale previsione regolamentare, è emerso un dubbio interpretativo con riferimento alla posizione di un dipendente, la cui storia professionale può essere così sintetizzata:

  • il dipendente è stato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in categoria C – CCNL Comparto Funzioni Locali – presso l’area della Polizia Municipale, con profilo professionale di Istruttore in data 01/04/2008;
  • il medesimo dipendente ha effettuato un passaggio all’Area Tecnica a far data dal 02/05/2016, mantenendo la medesima categoria C e profilo di Istruttore Amministrativo;
  • in data 07/09/2023 a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021 e in attuazione dell’art. 12, c. 6 dello stesso contratto, sono stati identificati i vari profili professionali e attribuito al dipendente in oggetto il profilo professionale di Istruttore Tecnico afferente all’Area Tecnica senza apportare modifiche di mansione rispetto al precedente passaggio all’Area Tecnica;
  • il rapporto di lavoro è sempre rimasto continuativo, senza soluzione di continuità, e sempre all’interno del medesimo comparto contrattuale.

Il dubbio interpretativo concerne, pertanto, l’individuazione del periodo rilevante ai fini della valutazione dell’esperienza professionale maturata per una eventuale progressione ai sensi dell’art.14, c.2, l.d del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, e in particolare se tale esperienza debba essere considerata:

  • a partire dalla data di assunzione originaria in categoria C (01/04/2008), indipendentemente dal profilo professionale inizialmente rivestito (Istruttore di Vigilanza), valorizzando la continuità del rapporto di lavoro e l’appartenenza alla medesima categoria;

oppure

  • esclusivamente dalla data di attribuzione del nuovo profilo professionale di Istruttore presso l’Area Tecnica (02/05/2016), ritenendo rilevante unicamente l’esperienza maturata nel profilo attualmente posseduto.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesta Spett.le Agenzia un parere interpretativo in ordine alla corretta applicazione della disposizione regolamentare richiamata nel caso concreto descritto.

Risposta a nota prot. n. 1065 del 30.01.2026 (prot. Entrata Aran n. 982 del 30.01.2026)

Con riferimento al quesito in esame, fermo restando la previsione contenuta all’attuale art. 14, comma
2, lett. d, punto 2) del nuovo CCNL del comparto FL siglato il 23.02.2026 che ricalca fedelmente la
precedente formulazione, non è possibile entrare nel merito di quanto richiesto, in quanto trattasi di
valutazioni di natura gestionale di prerogativa datoriale, nell’ambito dei criteri stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.