Garante privacy, azienda sanitaria di Udine sanzionata per 24mila euro. Il dossier sanitario è accessibile solo per ragioni di cura – Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10293994]

Garante privacy, azienda sanitaria di Udine sanzionata per 24mila euro. Il dossier sanitario è accessibile solo per ragioni di cura - Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10293994]

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 24mila euro all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASUFC) di Udine per non aver configurato il dossier sanitario aziendale in modo tale da impedire al personale di visionare lo stato di salute dei colleghi per finalità diverse da quelle di cura.

Con provvedimento (n. 616 del 3 settembre 2026, doc. web n. 10293994) l’Autorità – intervenuta a seguito del reclamo di una dipendente, che era al contempo paziente dell’ospedale – ha accertato che una collega del reparto dove lavorava, aveva avuto liberamente accesso al suo dossier sanitario per verificare, durante la pandemia, l’eventuale positività al Covid-19 e pianificare i turni.

Secondo l’azienda sanitaria la pratica si era resa necessaria per sapere su quali risorse umane poter contare e per garantire la tutela degli operatori e dei pazienti ricoverati.

Nel provvedimento il Garante ha ribadito come l’accesso al dossier sanitario sia consentito solo ai medici e al personale che ha in cura un paziente, e non per esigenze organizzative e amministrative, specie se l’ospedale è sia il datore di lavoro che l’autorità sanitaria che lo ha in carico.

Le finalità amministrative e organizzative devono essere infatti perseguite utilizzando strumenti a ciò dedicati e non il dossier sanitario, che nasce per aiutare il professionista ad inquadrare lo stato di salute del paziente nel suo percorso medico. L’uso del dossier per finalità amministrative costituisce peraltro una modalità inefficiente in quanto per sua natura incompleto, avendo l’interessato la possibilità di oscurare i dati sanitari che magari sono indispensabili proprio per la finalità organizzativa perseguita.

Nel corso dell’istruttoria il Garante privacy ha inoltre accertato che il dossier della reclamante era stato oggetto anche di altri accessi abusivi da parte di professionisti sanitari che non l’avevano in cura. Entrambi gli illeciti erano stati possibili perché la configurazione del dossier sanitario aziendale non prevedeva specifici limiti all’accesso, né sistemi di alert automatici finalizzati a segnalare eventuali possibili condotte illecite dei dipendenti.

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’Autorità ha ordinato all’azienda ospedaliera di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la tutela dei dati dei pazienti e dei dipendenti. In particolare, l’adozione di sistemi di controllo degli accessi e di rilevamento delle anomalie.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10293994

Rispondi

Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto – Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto - Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

La Corte conferma che in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, (che a sua volta rinvia all’art. 2112 cod. civ.), si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell’impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall’operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass., Sez. L, ordinanza n. 20918 del 30/9/2020; cui adde Cass. n. 641 e n. 30815 del 2022, n. 22760, n. 22771, n. 22788 e n. 22819 del 2023). Come puntualmente osservato in un recente precedente della Corte, i principi sopra sintetizzati non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: «con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare … la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l’obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell’anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità … il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. n. 22760 del 2023, par. 5-7).

Fonte ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260204/snciv@sL0@a2026@n02388@tO.clean.pdf

Rispondi

Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico – Corte Costituzionale sentenza 125/2026

Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico - Corte Costituzionale sentenza 125/2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». Le relative questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, in riferimento all’articolo 38, comma secondo, della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/125

Rispondi