L’incidenza dell’IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell’ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo dell’incremento del fondo, del costo delle progressioni storiche totale e degli arretrati contrattuali, aggiornata a settembre 2026 – Strumenti di Lavoro

L'incidenza dell'IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell'ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo dell'incremento del fondo, del costo delle progressioni storiche totale e degli arretrati contrattuali, aggiornata a settembre 2026 - Strumenti di Lavoro

A seguito del Parere ARAN Id 37607 che ha precisato che, dall’entrata in vigore del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 che ha decretato dal 01.04.2023 il passaggio alle aree professionali, l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) dello 0,5% andava calcolata non solo sulle posizioni iniziali delle ex categorie ma anche sulle singole posizioni economiche di sviluppo storicizzate.

Tale fattispecie è stata completamente trascurata della Contrattazione Nazionale (sia dalla Parte Datoriale che dalla Controparte Sindacale), producendo una “stortura” contrattuale nel calcolo degli arretrati contrattuali, con effetti benchè limitati anche nella contrattazione decentrata integrativa.

Gli effetti di tale situazione sono sostanzialmente due, si devono conteggiare degli arretrati contrattuali da corrispondere ai dipendenti in servizio dal 01.04.2023 ad oggi (benchè di modica entità), si devono correggere i fondi del salario accessorio sia in entrata che in uscita con i valori aumentati delle progressioni economiche sulle ex categorie.

A tal fine è bene precisare, che tali aumenti non producono effetti reali sui fondi del salario accessorio in quanto dovrebbero essere a saldo zero, ovvero si dovrebbero più o meno compensare (oltre ad avere un impatto minimo), quindi non vale la pena riaprire contrattazioni già concluse o ben avviate, quanto rimandare l’adeguamento dei valori al primo fondo del comparto utile.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel parere in oggetto, occorre intraprendere le seguenti azioni:

  1. In entrata sul fondo del comparto, ricalcolare l’incremento delle risorse stabili, relativo agli incrementi contrattuali del CCNL del 16.11.2022, considerando gli aumenti dell’IVC per tutte le posizioni economiche, relative al personale allora in servizio;
  2. In uscita sul fondo del comparto, calcolare i valori corretti delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate, relative al personale attualmente in servizio;
  3. Calcolare gli arretrati contrattuali, derivanti dal calcolo del corretto valore delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate che incorpora l’IVC allo 0,5%, dal 01.04.2023 fino ad oggi;
  4. Adeguare a regime gli stipendi sui nuovi valori, per il personale in servizio che conserva ancora le progressioni economiche storicizzate.

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APPLICAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI INCENTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE, ORGANIZZATIVA, PREMI DELL’ECCELLENZA, PROGETTI DI PRODUTTIVITA’ E INDENNITA’ DI RISULTATO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – STRUMENTI DI LAVORO

APPLICAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI INCENTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE, ORGANIZZATIVA, PREMI DELL’ECCELLENZA, PROGETTI DI PRODUTTIVITA’ E INDENNITA’ DI RISULTATO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STRUMENTI DI LAVORO

Applicazione per il calcolo degli incentivi economici legati alla performance organizzativa, individuale, l’eccellenza, i progetti e l’indennità di risultato.

L’Applicazione è semplice, intuitiva, personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente.

L’applicazione produce infine in automatico anche le stampe per i dati aggregati sulla distribuzione del salario accessorio da pubblicare in amministrazione trasparente.

Guarda il tutorial dell’Applicazione:

Scarica le stampe di esempio:

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Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

La Corte precisa: “poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione”. In particolare, “la nozione di «misura restrittiva della libertà personale» che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/

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