Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale – Corte di Cassazione ordinanza 9435/2026

Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale - Corte di Cassazione ordinanza 9435/2026

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Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa – ANAC

Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa - ANAC

Per Anac vi è conflitto d’interesse quando il medico di un’Azienda sanitaria sia titolare di un interesse privato che possa influenzare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’ASL, a tutela della salute e della corretta gestione delle risorse pubbliche. La richiesta di parere è giunta da parte di un’Azienda sanitaria in merito alla gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa. “Il conflitto d’interesse costituisce un rischio specifico che l’ente è tenuto a considerare nell’ambito della mappatura dei processi e della programmazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione”, scrive Anac. “È opportuno, quindi, che ciascuna azienda sanitaria preveda nel proprio Piano apposite misure di prevenzione dei conflitti di interessi con riferimento ai processi in cui siano coinvolti medici professionisti legati da rapporto di collaborazione con il servizio sanitario. La principale misura è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato”. Tuttavia, a fronte di un “conflitto ripetuto e diffuso” il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cosiddetto strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. In tal caso, l’unica misura idonea ad arginare il rischio è costituita dalla rinuncia ad uno dei due incarichi. Non sembra, infatti, sufficiente il ricorso all’astensione, posto che il medico dovrebbe optare per un’astensione ripetuta e continuativa con l’effetto di paralizzare il servizio pubblico ed arrecare un danno all’interesse collettivo di tutela della salute. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione valutare caso per caso la portata del conflitto e la sua potenziale pregiudizialità rispetto all’imparzialità delle funzioni di cura dell’interesse pubblico affidate al professionista sanitario. In particolare, Anac invita a riservare particolare attenzione al caso in cui le attività svolte all’esterno coincidano per tipologia e ambito di specializzazione con quelle esercitate in favore del Servizio sanitario, onde evitare che il medico possa influenzare il paziente nella scelta di sottoporsi alle cure presso enti privati, esclusivamente allo scopo di conseguire un ritorno economico ovvero altro vantaggio personale.

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La diversa stima degli incentivi tecnici in caso di proroga e di rinnovo dell’appalto – Corte dei conti Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia Deliberazione n. 14 del 30/3/2026

La diversa stima degli incentivi tecnici in caso di proroga e di rinnovo dell'appalto - Corte dei conti Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia Deliberazione n. 14 del 30/3/2026

La Corte dei conti fornisce chiarimenti su questioni ascrivibili all’interpretazione della disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche prevista dall’art. 45, del D. Lgs. n. 36 del 2023. Il Comune istante ha chiesto un parere in merito alla possibilità “1) di attribuire efficacia retroattiva ai criteri di riparto stabiliti dall’Amministrazione nel caso di adozione tardiva della relativa disciplina; 2) di attribuire e liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche nei casi di rinnovo o proroga contrattuale e 3) di attribuire e liquidare detti incentivi nel caso di affidamenti diretti a soggetti in house providing”. Riguardo al primo quesito, per orientamento consolidato, sebbene l’art. 45 preveda che i criteri di distribuzione siano definiti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice, tale termine non assume carattere perentorio tale da precludere in via definitiva la corresponsione degli incentivi. In continuità con quanto già affermato sotto la vigenza del precedente assetto normativo, si riconosce la possibilità di adottare l’atto anche successivamente, purché le risorse siano state previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento e riferite a procedure avviate sotto la disciplina vigente. Questa conclusione trova fondamento nella natura giuridica dell’incentivo, qualificato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, come componente retributiva. Il diritto del dipendente matura in relazione allo svolgimento delle attività tecniche previste dalla legge, mentre l’atto interno dell’amministrazione ha funzione meramente attuativa, limitandosi a disciplinare i criteri di riparto. Ne consegue che l’eventuale inerzia dell’ente non incide sull’an debeatur del diritto, ma può semmai rilevare sul piano della responsabilità, esponendo l’amministrazione a pretese risarcitorie. Quanto al secondo profilo sollevato dal Comune, relativo alla possibilità di riconoscere gli incentivi nelle ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale, il parere muove dalla necessaria distinzione tra i due istituti. Il rinnovo si caratterizza per la rinegoziazione del rapporto e dà luogo a un nuovo vincolo contrattuale, mentre la proroga si limita a differire nel tempo l’efficacia di un contratto già in essere, senza alterarne il contenuto. Tale distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell’applicazione della disciplina degli incentivi. Nel caso della proroga, soprattutto se prevista ab origine nella documentazione di gara o disposta nei limiti della proroga tecnica, il valore economico rilevante ai fini del calcolo degli incentivi deve essere già considerato nell’importo stimato dell’appalto. Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 14 del Codice, comprende anche eventuali opzioni e rinnovi espressamente previsti. Pertanto, l’erogazione degli incentivi nella fase esecutiva potrà avvenire ove ricorrano i presupposti sostanziali, ossia l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche e la loro attestazione da parte del RUP. Diversa è la situazione del rinnovo, che, configurandosi come un nuovo affidamento, richiede di assumere come parametro di riferimento l’importo relativo alla nuova procedura. In questo caso, la possibilità di riconoscere gli incentivi resta subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall’art. 45, nonché alla legittimità del ricorso al rinnovo stesso, che deve comunque confrontarsi con il principio generale di concorrenza e con il divieto di rinnovi taciti. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto, che il nuovo Codice ha esteso a tutte le procedure di affidamento e non più alle sole gare. Infine, con riferimento agli affidamenti in favore di società in house, il parere esclude la possibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche. La soluzione si fonda sulla natura del rapporto intercorrente tra amministrazione e società partecipata, che non si configura come relazione tra soggetti distinti, bensì come espressione di un modello organizzativo interno. La società in house opera infatti quale articolazione dell’ente pubblico, in regime di controllo analogo, con conseguente assenza di quella alterità soggettiva che giustifica l’applicazione delle regole sull’evidenza pubblica e, correlativamente, del sistema incentivante. In tale contesto, viene meno la ratio stessa dell’istituto, che è quella di remunerare attività tecniche svolte nell’ambito di procedure competitive rivolte al mercato.

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