Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico – Corte Costituzionale sentenza 125/2026

Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico - Corte Costituzionale sentenza 125/2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». Le relative questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, in riferimento all’articolo 38, comma secondo, della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/125

Rispondi

Privacy, sanzionato Banco Bilbao Italia per 5,5 milioni di euro. La banca inviava comunicazioni promozionali nell’app nonostante i “no” del cliente – Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10291895]

Privacy, sanzionato Banco Bilbao Italia per 5,5 milioni di euro. La banca inviava comunicazioni promozionali nell’app nonostante i “no” del cliente - Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10291895]

Maxi-multa da oltre 5,5 milioni di euro per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia (BBVA). Il Garante per la privacy ha sanzionato l’istituto dopo il reclamo di un cliente che, pur avendo manifestato la propria opposizione alla ricezione delle comunicazioni commerciali tramite l’app e poi ribadito il proprio “no” al Servizio clienti, ha continuato a ricevere messaggi promozionali.

Un caso che, secondo l’Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati.

Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.

Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca.

L’istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell’esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.

La decisione del Garante (n. 613 del 3.9.2026 doc. web n. 10291895) mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il “no” del cliente venga registrato da un sistema se poi l’organizzazione non è in grado di garantirne l’effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.

Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10291895

Rispondi

Attenzione alla protezione del diritto alla riservatezza nell’istallazione di telecamere all’interno delle strutture – Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10294255]

Attenzione alla protezione del diritto alla riservatezza nell'istallazione di telecamere all'interno delle strutture - Garante della Privacy Provvedimento del 3 settembre 2026 [10294255]

Link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10294255

Rispondi