Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr – ANAC comunicato del 07.07.2026

Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr - ANAC comunicato del 07.07.2026

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l’opportunità di una revisione dell’attuale assetto normativo che, al momento, esclude l’applicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione a tempo determinato. 

La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali all’attuazione del Pnrr, prevede (all’articolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.

Non vi è dubbio, spiega l’atto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dall’esigenza di evitare che l’applicazione di vincoli post impiego possa ostacolare l’attrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, l’archiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per l’attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

La questione, sottolinea l’Autorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico.
ANAC segnala quindi l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.atto.segnalazione.pantouflage.07.07.2026

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Garante a Enel Energia: il cliente può avere accesso all’audio delle conversazioni – Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante a Enel Energia: il cliente può avere accesso all’audio delle conversazioni - Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

La richiesta di accesso ai dati personali contenuti in registrazioni audio o video può essere soddisfatta anche mediante la consegna della trascrizione della conversazione, purché siano oscurati gli elementi che consentono di identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Lo ha affermato il Garante privacy a conclusione di un procedimento nei confronti di Enel Energia Spa che aveva negato ad un cliente la richiesta di accesso ai propri dati personali.

Il procedimento trae origine da un reclamo in cui l’utente lamentava il diniego, da parte della società, di accedere alle informazioni contenute in una registrazione telefonica intercorsa con il servizio clienti. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Enel Energia aveva respinto la richiesta ritenendo prevalente, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, l’esigenza di tutelare la privacy dell’operatore. Secondo la società, durante la conversazione, l’operatore aveva fornito dettagli che avrebbero potuto consentirne l’identificazione, come il nome e la matricola. Al riguardo il Garante ha ricordato che tale valutazione implica un’analisi da effettuare caso per caso, in base agli effettivi rischi per i diritti e le libertà del terzo coinvolto. Il tutto, valutando la possibilità di adottare misure per mitigare l’eventuale pregiudizio, ad esempio mediante l’oscuramento dei dati personali dell’operatore o l’applicazione di tecniche di camuffamento della voce.

Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che Enel avrebbe potuto soddisfare la richiesta di accesso, oscurando preventivamente i dati identificativi dell’operatore. Tale soluzione, considerati il contesto professionale della telefonata e il suo oggetto, relativo al contratto di fornitura di gas, non avrebbe pregiudicato il diritto dell’operatore alla riservatezza. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269277

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Recupero crediti: il Garante sanziona due società per 50mila e 30mila euro. Titolari e responsabili dei dati personali hanno precisi obblighi – Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Recupero crediti: il Garante sanziona due società per 50mila e 30mila euro. Titolari e responsabili dei dati personali hanno precisi obblighi - Garante della Privacy Provvedimento del 28 maggio 2026

Nelle attività di recupero crediti il titolare del trattamento deve effettuare controlli periodici, documentati e verificabili per monitorare, sotto il profilo della protezione dei dati personali, le attività di recupero crediti affidate a società terze responsabili. Quest’ultime, a loro volta, devono adottare misure tecniche e organizzative che mettano a disposizione del titolare un quadro esatto ed aggiornato delle informazioni effettivamente raccolte e trattate per gestire la posizione del debitore.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che ha comminato una sanzione di 50mila euro alla società titolare del trattamento e di 30mila euro alla società incaricata del recupero del credito, destinataria dei dati del debitore trasmessi dal titolare, quale responsabile del trattamento.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione con cui il debitore indicava l’utilizzo, nell’ambito delle attività di recupero del credito nei suoi confronti, di un numero di cellulare a lui intestato ma non più nella sua disponibilità.

Il debitore lamentava le modalità con cui le due società avevano trattato i suoi dati personali e in particolare chiedeva in che modo fossero stati recuperati.

Dall’istruttoria è emerso che la società titolare del trattamento non aveva vigilato adeguatamente sulle attività effettuate dalla società responsabile e sulle istruzioni a questa impartite. Mentre la società responsabile non aveva fornito a quella titolare un quadro aggiornato delle informazioni raccolte durante l’incarico e non l’aveva informata del fatto che il debitore aveva chiesto di conoscere la provenienza del numero di telefono contattato ai fini del recupero del credito.

Nel determinare l’importo delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto sia della gravità delle violazioni sia delle iniziative assunte dalle due società per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10270836

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