Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti – ANAC 26.06.2026

Convenzioni tra enti: non possono giustificare la disapplicazione del codice degli appalti - ANAC 26.06.2026

Insussistenza dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici per la configurabilità dell’accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (e cioè, effettiva partecipazione di tutte le parti nello svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, assenza di un rapporto sinallagmatico, realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti).
 
Sono alcuni dei rilievi formulati da Anac nei confronti di un’Agenzia strategica di una popolosa Regione del Sud Italia con cui diverse amministrazioni operanti sul territorio di riferimento hanno sottoscritto accordi di collaborazione. 

Con delibera n. 219 approvata dal Consiglio di Anac del 10 giugno 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in particolare su una Convenzione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulata nel settembre 2025 tra l’Agenzia (organismo tecnico-operativo della Regione con il compito di supportare la pianificazione territoriale e la progettazione) e un Comune, ritenuta esemplificativa di un più ampio modello operativo.

L’istruttoria è scaturita da un esposto che segnalava 38 accordi, aventi ad oggetto il supporto tecnico-amministrativo nella progettazione, la redazione di bandi, la verifica preventiva della progettazione e attività analoghe, sottoscritti nel periodo 2018-2025 con Aziende sanitarie, Fondazioni, Camera di commercio, società pubbliche, agenzie strategiche regionali, commissari di governo, università, Autorità di sistema portuale, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Consorzi di bonifica, Città metropolitane e vari Comuni. 

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INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA TRASPARENZA ALGORITMICA: UTILIZZO DEL CHATBOT DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE – STRUMENTI DI LAVORO

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L’adeguamento in riduzione del tetto di spesa del salario accessorio, effettuata ai sensi dell’art. 33 c. 2 ultimo periodo del dl 34/2019, a fronte della cessazione dal servizio di figure dirigenziali, andrà operato “al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare” – Corte dei Conti Marche delibera 117/2026

L'adeguamento in riduzione del tetto di spesa del salario accessorio, effettuata ai sensi dell'art. 33 c. 2 ultimo periodo del dl 34/2019, a fronte della cessazione dal servizio di figure dirigenziali, andrà operato “al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare” - Corte dei Conti Marche delibera 117/2026

Comune di Jesi (AN) – Istanza di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, avente per oggetto l’interpretazione dell’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, in relazione all’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del DL 34/2019 e alla luce delle precisazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15.04.2011.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCMAR/117/2026/PAR

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