Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance per il Segretario e il Comparto aggiornato – Strumenti di Lavoro

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Responsabilità disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Integrazione alla pubblicazione del Codice Disciplinare su Amministrazione Trasparente – CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 art. 50

Responsabilità disciplinare, sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Integrazione alla pubblicazione del Codice Disciplinare su Amministrazione Trasparente - CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 art. 50
  1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà, o del provvedimento giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa.
  2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62 del CCNL 21.05.2018.
  3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
  4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
  5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 62 del CCNL 21.05.2018.
  6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 72 (Codice Disciplinare), comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022, la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art. 72, comma 9, punto 2, l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 62 del
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    CCNL 21.05.2018, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 72, comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022.
  7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un’indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
  8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 2, secondo periodo, del CCNL 21.05.2018 il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
  9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
  10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
  11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 del CCNL 21.05.2018.

PODCAST DI CARMIGNANICONSULENZA SULLE NOVITA’ DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DEL COMPARTO E DELL’AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTI IN VIA DEFINITIVA IL 23 FEBBRAIO 2026 – TERZA PARTE

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