Applicazione per la Costituzione, l’Utilizzo e il Calcolo dei Limiti per i nuovi Fondi del Salario Accessorio del Comparto, della Dirigenza e del Segretario, sulla base dei nuovi CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

Applicazione per la Costituzione, l'Utilizzo e il Calcolo dei Limiti per i nuovi Fondi del Salario Accessorio del Comparto, della Dirigenza e del Segretario, sulla base dei nuovi CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 - Strumenti di Lavoro

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Un’organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria del CCNL relativo all’Area dirigenziale applicato nell’amministrazione può nominare quale componente della propria delegazione trattante, qualificato come “Segretario Aziendale” e “Coordinatore Provinciale”, un soggetto che non risulta essere dipendente dell’amministrazione – ARAN Id: 37123

Un’organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria del CCNL relativo all’Area dirigenziale applicato nell’amministrazione può nominare quale componente della propria delegazione trattante, qualificato come “Segretario Aziendale” e “Coordinatore Provinciale”, un soggetto che non risulta essere dipendente dell’amministrazione - ARAN Id: 37123

I CCNL relativi alle Aree della dirigenza prevedono che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione sono:

  1. a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
  2. b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

In merito, si precisa che i soggetti di cui alla lett. a) devono necessariamente essere dipendenti dell’amministrazione, mentre i soggetti di cui alla lett. b) possono anche essere estranei alla stessa.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che, senza entrare nel merito delle innumerevoli tipologie di dirigenti sindacali individuate dai singoli Statuti delle organizzazioni sindacali, l’amministrazione dovrebbe limitarsi a richiedere alla organizzazione sindacale interessata di precisare, rispetto al nominativo in questione, se la sua nomina, ai fini della composizione della delegazione trattante di parte sindacale, rientri tra quelle di cui alla lett. a) o alla lett. b), tenendo appunto presente che possono essere ricompresi nella prima fattispecie solo i dipendenti dell’amministrazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/unorganizzazione-sindacale-rappresentativa-e-firmataria-del-ccnl-relativo-allarea-dirigenziale-applicato-nellamministrazione-puo-nominare-quale-componente-della-propria-dele/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Anche la sola iscrizione all’albo degli avvocati è incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico – Corte di Cassazione sentenza n. 6219/2026

Anche la sola iscrizione all'albo degli avvocati è incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico - Corte di Cassazione sentenza n. 6219/2026

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