APPLICAZIONE PER IL CALCOLO DEI CARICHI DI LAVORO E LA REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA – STRUMENTI DI LAVORO

Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, consente di fare il calcolo dei carichi di lavoro e attuare una revisione della dotazione organica con la riorganizzazione del persoanle e la ridistribuzione del lavoro.

L’Applicazione è di facile e intuitiva implementazione, è personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente.

Guarda il tutorial dell’Applicazione:

Guarda il report di esempio sul Calcolo dei Carichi di Lavoro e la Riorganizzazione dei Dipendenti:

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Accessibilità: nuove funzionalità per l’applicativo Form di AgID – Entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni e altri enti, istituti e aziende che rientrano nel campo di applicabilità della Legge 4/2004 (Legge Stanca) devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità

Accessibilità: nuove funzionalità per l’applicativo Form di AgID - Entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni e altri enti, istituti e aziende che rientrano nel campo di applicabilità della Legge 4/2004 (Legge Stanca) devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità

L’Agenzia per l’Italia Digitale rinnova le modalità di accesso a Form, l’applicativo dedicato ai Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e ai loro delegati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 4/2004 (Legge Stanca), in particolare per la pubblicazione della dichiarazione e degli obiettivi di accessibilità. 

Questa evoluzione rappresenta il primo passo di un percorso di aggiornamento che vedrà la nuova modalità di accesso estesa gradualmente a tutti i servizi digitali dell’Agenzia. 

Le novità 

Il nuovo flusso di accreditamento al Form distingue due profili utente principali, garantendo maggiore flessibilità e fluidità operativa. È, infatti, possibile accedere con il ruolo di Delegato (per l’inserimento degli obiettivi annuali e delle dichiarazioni di accessibilità) o come Amministratore (per la gestione degli utenti). 

Ogni utente dovrà registrarsi collegandosi alla home page dell’applicativo (https://form.agid.gov.it) e procedendo alla richiesta di accreditamento secondo il flusso indicato nella nuova guida operativa, inserendo l’Ente per il quale si vuole operare e scegliendo il tipo di ruolo (Amministratore/Delegato). 

Per garantire una gestione ordinata delle richieste, sono previste limitazioni per il ruolo di amministratore: ogni utente può avere al massimo 4 richieste di accreditamento in sospeso come Amministratore e, per ciascun ente, possono essere presenti al massimo 2 richieste di Amministratore in sospeso contemporaneamente. 

Indipendentemente dal ruolo richiesto, ogni richiesta di accreditamento ha una validità di 30 giorni dalla data di inserimento: se non viene completata entro questo termine, la richiesta viene annullata automaticamente dal sistema e l’utente riceve una notifica via mail. 

Entro il 31 marzo la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità 

Gli obiettivi di accessibilità non sono una mera formalità burocratica, ma un piano d’azione concreto. In questo documento, infatti, l’ente dichiara come intende abbattere le barriere digitali per rendere i propri siti e le proprie app realmente fruibili da tutti, indipendentemente da eventuali disabilità, temporanee o permanenti. 

AgID ricorda che gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati annualmente, come previsto dal D.L. 179/2012, entro il 31 marzo, utilizzando l’applicativo Form e resi disponibili anche sul Portale Trasparenza di ciascun ente.

Il tuo punto di vista è importante! Facci sapere se hai trovato utile questa pagina, lascia un parere.

Link: https://www.agid.gov.it/it/notizie/accessibilita-nuove-funzionalita-lapplicativo-form-di-agid

Contrattazione decentrata, il fondo va costituito con tempestività, che significa immediatamente dopo l’approvazione del bilancio di previsione – Corte dei Conti Basilicata delibera 11/2026

La Corte fornisce indicazioni agli enti locali per comprendere la corretta scansione delle azioni e dei tempi da rispettare, ai fini della sottoscrizione del contratto decentrato. La Corte evidenzia, in particolare che il fondo delle risorse decentrate deve essere costituito “tempestivamente” e precisamente “all’inizio di ciascun esercizio finanziario”. L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio di ogni anno, data alla quale il bilancio di previsione dovrebbe risultare già approvato. In ogni caso, in presenza di rinvii del termine di approvazione, il fondo va costituito con tempestività, che significa immediatamente dopo l’approvazione del bilancio. In ogni caso, il bilancio è fonte sufficiente per attivare una costituzione provvisoria del fondo, che è assolutamente quanto basta per avviare la contrattazione decentrata. E’ da ricordare che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del CCNL 16.11.2022, la contrattazione va “avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione”, e aperta la sessione negoziale, “l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79”. Per attivare, quindi, la contrattazione è sufficiente, nelle more della costituzione definitiva del fondo, l’informazione ai sindacati sulle componenti del fondo. Segue la contrattazione, che può partire anche con il fondo non ancora definitivamente costituito, visto che la destinazione delle risorse può (sarebbe meglio affermare “deve”) prevedersi in base a criteri e non ha il compito di identificare precise somme; se il contratto decentrato è sottoscritto entro il 31 dicembre di ogni anno “l’ammontare del trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV”, spiega la Sezione. Il trattamento accessorio specificamente legato alla valutazione dei risultati, del resto, non può che essere pagato l’anno successivo a quello della gestione, a seguito appunto del processo di valutazione. Le risorse connesse al risultato non sono, infatti, “esigibili” se non l’anno successivo a quello della gestione. E’ solo la sottoscrizione dell’accordo che fa maturare il titolo giuridico ed insorgere il conseguente obbligo di corrispondere il trattamento retributivo accessorio e premiante, rendendo possibile l’impegno delle risorse preventivamente stanziate nel Fondo per il loro successivo pagamento. Il contratto decentrato è sottoscritto a seguito di un procedimento complesso: prima si concludono le trattative con la sottoscrizione dello schema di contratto o “preintesa”; poi, questo schema è sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione; successivamente, la giunta, acquisita la certificazione, autorizza alla sottoscrizione definitiva; quindi il presidente della delegazione trattante sottoscrive definitivamente il contratto con le organizzazioni (è da ricordare poi di trasmettere il ccdi ad Aran e Cnel). Solo con questa seconda sottoscrizione il contratto è davvero concluso e, quindi, costituisce “titolo” giuridicamente valido per impegnare la spesa e far confluire le risorse le Fpv. Specularmente, se il contratto decentrato non è sottoscritto entro il 31 dicembre le spese connesse, spiega la Sezione “sono rappresentate contabilmente nel risultato di amministrazione tra le quote vincolate”. In ogni caso, la Sezione Basilicata evidenzia i rischi sottesi ad un allungamento dei tempi della contrattazione oltre la ragionevolezza, consistente proprio nel far confluire le risorse della contrattazione decentrata nel risultato di amministrazione, il che comporta le connesse complicazioni ai fini della loro erogazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-deliberazione-n-11-del-3-2-2026-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-contrattazione-decentrata/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni