Applicazione facile e intuitiva per la corretta implementazione del trattamento dei dati personali ai fini della privacy, redigere il Registro dei Trattamenti aggiornato e le Valutazioni d’Impatto (DPIA) tematiche, è corredata da dati, contenuti e simulazioni utili precaricati, tabelle e grafici.
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A seguito della sottoscrizione del CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024 e del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 che, come noto, non sono stati sottoscritti all’unanimità, pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti in ordine ai soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa ed alle altre forme di partecipazione sindacale (informazione e confronto).
In merito si rappresenta che le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell’Area Funzioni locali non lasciano dubbi al riguardo. In particolare:
1.con riferimento al personale non dirigente, l’art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.”
2. con riferimento al personale dirigente, l’art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026, prevede che i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché di confronto ed informativa, sono:
“a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 165/ 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001.[…]”
Per quanto attiene alla giurisprudenza richiamata nei quesiti pervenuti, tralasciando quella di primo grado non ancora passata in giudicato, si osserva che le sentenze della Corte Costituzionale che sono più volte intervenute sull’art. 19 della legge 300/1970 non determinano alcun effetto nell’ambito del lavoro pubblico in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori.
Da ultimo, si ricorda che ai sensi dell’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
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