L’incidenza dell’IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell’ARAN Id 37607: Applicazione aggiornata per la costituzione e utilizzo dei nuovi Fondi delle Funzioni Locali per l’annualità 2026 – Strumenti di Lavoro

L'incidenza dell'IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell'ARAN Id 37607: Applicazione aggiornata per la costituzione e utilizzo dei nuovi Fondi delle Funzioni Locali per l'annualità 2026 - Strumenti di Lavoro

A seguito del Parere ARAN Id 37607 che ha precisato che, dall’entrata in vigore del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 che ha decretato dal 01.04.2023 il passaggio alle aree professionali, l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) dello 0,5% andava calcolata non solo sulle posizioni iniziali delle ex categorie ma anche sulle singole posizioni economiche di sviluppo storicizzate.

Tale fattispecie è stata completamente trascurata della Contrattazione Nazionale (sia dalla Parte Datoriale che dalla Controparte Sindacale), producendo una “stortura” contrattuale nel calcolo degli arretrati contrattuali, con effetti benchè limitati anche nella contrattazione decentrata integrativa.

Gli effetti di tale situazione sono sostanzialmente due, si devono conteggiare degli arretrati contrattuali da corrispondere ai dipendenti in servizio dal 01.04.2023 ad oggi (benchè di modica entità), si devono correggere i fondi del salario accessorio sia in entrata che in uscita con i valori aumentati delle progressioni economiche sulle ex categorie.

A tal fine è bene precisare, che tali aumenti non producono effetti reali sui fondi del salario accessorio in quanto dovrebbero essere a saldo zero, ovvero si dovrebbero più o meno compensare (oltre ad avere un impatto minimo), quindi non vale la pena riaprire contrattazioni già concluse o ben avviate, quanto rimandare l’adeguamento dei valori al primo fondo del comparto utile.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel parere in oggetto, occorre intraprendere le seguenti azioni:

  1. In entrata sul fondo del comparto, ricalcolare l’incremento delle risorse stabili, relativo agli incrementi contrattuali del CCNL del 16.11.2022, considerando gli aumenti dell’IVC per tutte le posizioni economiche, relative al personale allora in servizio;
  2. In uscita sul fondo del comparto, calcolare i valori corretti delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate, relative al personale attualmente in servizio;
  3. Calcolare gli arretrati contrattuali, derivanti dal calcolo del corretto valore delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate che incorpora l’IVC allo 0,5%, dal 01.04.2023 fino ad oggi;
  4. Adeguare a regime gli stipendi sui nuovi valori, per il personale in servizio che conserva ancora le progressioni economiche storicizzate.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato? ARAN parere Id: 37607

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni Locali 2022-2024, gli incrementi contrattuali – che per gli anni 2022 e 2023 coincidono con l’IVC erogata – determinano un effetto anche sul differenziale stipendiale iniziale riconosciuto in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3 lett. b) del CCNL 2019-2021? E in caso affermativo, gli enti devono procedere al ricalcolo di detto differenziale stipendiale iniziale riconoscendo, con la medesima decorrenza, le eventuali differenze rispetto a quanto originariamente calcolato?

Come noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 1 del nuovo CCNL 2022-2024 gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati, con effetto retroattivo:

– per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

– per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021.

L’IVC corrisposta nei suddetti anni, a titolo di anticipo sul trattamento stipendiale muta retroattivamente la sua natura, divenendo stipendio tabellare a tutti gli effetti.

Conseguentemente, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021. La suddetta differenza va riconosciuta con la medesima decorrenza.

Si chiarisce con un esempio:

– il differenziale stipendiale iniziale ex art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021di un ex C5 era stato calcolato, in vigenza dei precedenti stipendi tabellari stabiliti dal CCNL 2019-2021, in euro 216,41 mensili, con decorrenza 1° aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione);

– con i nuovi valori di stipendio tabellare rideterminati dal CCNL 2022-2024 – che riconosce ad un ex C5, con effetto retroattivo, per l’anno 2023, un incremento di 10 euro/mese, pari all’IVC già erogata – tale differenziale stipendiale iniziale va ricalcolato in euro 217,50 mensili;

– si noti che la differenza tra i due valori è esattamente pari alla differenza tra l’IVC di un C5 (euro 10,00/mese) e l’IVC di un C1 (euro 8,91/mese).

È il caso di precisare che il maggior valore del differenziale stipendiale ricalcolato – come sopra illustrato – è posto a carico del Fondo risorse decentrate, ma computando in entrata dello stesso Fondo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019-2021, lo stesso maggior valore. L’operazione di ricalcolo risulta pertanto neutra ai fini dell’assorbimento di risorse dal Fondo risorse decentrate.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/a-seguito-dellentrata-in-vigore-del-nuovo-ccnl-23-02-2026-del-comparto-funzioni-locali-2022-2024-gli-incrementi-contrattuali-che-per-gli-anni-2022-e-2023-coincidono-con-livc-eroga/

Rispondi

Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza – ANAC 25.06.2026

Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza - ANAC 25.06.2026

Anac ha aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33).
La revisione è stata attuata accogliendo le osservazioni ricevute da amministrazioni, enti e stakeholder durante la sperimentazione di dodici mesi degli schemi adottati dalla delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024 (successivamente modificata con la delibera 481 del 3 dicembre 2025).

I modelli standard così modificati sono stati nuovamente approvati dal Consiglio dell’Autorità del 10 giugno 2026.

Tali aggiornamenti sono stati resi necessari anche per tenere conto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina Guida Online | Portale Servizi ANAC con le quali l’Autorità ha fornito agli utenti informazioni tecniche essenziali per la pubblicazione, e che potranno essere di ulteriore valido aiuto per le amministrazioni.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.25.06.2026.schemi.pubblicazione.decreto.trasparenza

Rispondi