No al controllo dello stile di guida dei lavoratori Sanzione di 120mila euro a società che monitorava 5 dipendenti con auto aziendale – Garante della Privacy Provvedimento del 18 dicembre 2025

No al controllo dello stile di guida dei lavoratori Sanzione di 120mila euro a società che monitorava 5 dipendenti con auto aziendale - Garante della Privacy Provvedimento del 18 dicembre 2025

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 120mila euro ad una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali di cinque dipendenti.

La società, parte di un gruppo multinazionale, su disposizione della capogruppo svizzera, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo – associato al nominativo del conducente – che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile. I dati così raccolti, venivano conservati per un periodo di 13 mesi e utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi.

L’iniziativa, avviata in via sperimentale, era destinata a essere estesa a tutte le società europee del gruppo. Nel corso dell’attività ispettiva e delle successive verifiche, l’Autorità – intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo – ha rilevato numerose violazioni della normativa privacy.

In particolare, è emerso che il dispositivo installato sui veicoli aziendali raccoglieva informazioni molto dettagliate sui viaggi effettuati, tali da consentire un controllo sull’attività dei lavoratori, svolto in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’informativa resa ai lavoratori era rivolta a tutte le società affiliate del gruppo, incluse quelle con sede extra-Ue, senza indicare in modo chiaro le finalità, le basi giuridiche né i soggetti qualificabili come titolari, responsabili e destinatari del trattamento dei dati.

Gli accertamenti condotti dal Garante hanno inoltre evidenziato che l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un’idonea autorizzazione.

Nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di dipendenti coinvolti sia della sospensione immediata del trattamento dei dati ritenuto illecito, disposta dalla società subito dopo la contestazione. Il Garante ha inoltre ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10213711

L’accettazione della proposta di compenso dell’avvocato non può essere tacita, in quanto inidonea a integrare il requisito della manifestazione scritta – Corte di Cassazione ordinanza 803/2026

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Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260115/snciv@s20@a2026@n00803@tO.clean.pdf

Conflitto di interessi e rappresentanza sindacale nella contrattazione – ANAC parere 4704/2025

Conflitto di interessi e rappresentanza sindacale nella contrattazione - ANAC parere 4704/2025

La titolarità di un ruolo sindacale non determina, di per sé, una situazione di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico. È quanto ha evidenziato l’Anac con il parere n. 4704 del 3 dicembre 2025, nel quale è tornata sul tema del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici che ricoprono anche incarichi sindacali. Resta tuttavia centrale l’esigenza di garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, mediante la segnalazione e l’astensione in presenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali. Il rischio emerge solo quando il rappresentante sindacale intervenga nella definizione di requisiti o criteri che risultino direttamente favorevoli alla propria posizione personale, incidendo sulle future selezioni o sulle condizioni di accesso agli incarichi. In questi casi, spetta all’amministrazione verificare in concreto la sussistenza del conflitto e individuare nel Ptpct e nel codice di comportamento misure idonee a prevenirlo.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/parere-n-4704-del-3-dicembre-2025-conflitto-di-interessi-e-rappresentanza-sindacale-nella-contrattazione/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni