In risposta alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, la Sezione ha stabilito che un Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante – ai fini dei limiti posti dall’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017- la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale. Gli importi di spesa non rilevanti ai sensi della normativa summenzionata sono espressamente indicati dall’art. 3, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in riferimento agli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali – triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, ossia agli articoli 57, comma 3; 58, comma 1 e 61, comma 2, e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.
La Sezione si pronuncia nel senso che la necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari.
Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l’opportunità di una revisione dell’attuale assetto normativo che, al momento, esclude l’applicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione a tempo determinato.
La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali all’attuazione del Pnrr, prevede (all’articolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.
Non vi è dubbio, spiega l’atto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dall’esigenza di evitare che l’applicazione di vincoli post impiego possa ostacolare l’attrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, l’archiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per l’attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.
Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.
La questione, sottolinea l’Autorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico. ANAC segnala quindi l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.
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