Monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 16525 del 27/5/2026

Monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 16525 del 27/5/2026

La Corte, enuncia i seguenti principi di diritto: «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228/20112 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260527/snciv@sL0@a2026@n16525@tS.clean.pdf

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Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica – ANAC 03.08.2026

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica - ANAC 03.08.2026

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’attività di monitoraggio in merito all’acquisizione delle attestazioni OIV/ODV riferite all’annualità 2024 (svolte nel corso del 2025), in attuazione di quanto stabilito dal par. 7.2 della delibera Anac n. 192 del 7 maggio 2025.

L’azione si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali dell’Autorità volte a promuovere il progressivo e continuo innalzamento degli standard di compliance delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, la disciplina regolatoria definisce un iter procedurale articolato su tre distinte fasi di attestazione:

  • Prima fase (Rilevazione): qualora sia attestata la completa ottemperanza (100%) alla pubblicazione dei dati nelle sezioni oggetto di valutazione, il procedimento si intende concluso. In presenza di difformità o incompletezze, anche parziali, si avvia la fase di monitoraggio e la collaborazione tra OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)  o organismo con funzione analoga e il RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) ai fini del successivo adeguamento;
     
  • Seconda fase (Monitoraggio): consente la verifica e la formale attestazione dell’avvenuto adeguamento tardivo da parte dell’amministrazione durante la fase di monitoraggio;
     
  • Terza fase (Elencazione delle inadempienze residue): laddove permangano situazioni di non ottemperanza, gli OIV o organismo con funzioni analoghe sono tenuti a indicare nel dettaglio gli atti, i documenti o le sezioni interessati dalle carenze riscontrate.
     

Indicazioni operative per il riscontro alle comunicazioni
In continuità con detta modalità procedurale e ricordando che ciascun ciclo di verifica valuta gli adempimenti dell’anno precedente, l’Autorità ha avviato una verifica finalizzata a favorire il completamento delle fasi procedurali per le attestazioni 2024 svolte nel corso del 2025. Si invitano gli enti destinatari a dare seguito a tutte le indicazioni fornite, ivi inclusa la compilazione dell’apposito questionario, accessibile dal link presente nella comunicazione trasmessa dall’Autorità. 
 

L’obiettivo dell’Autorità
Il completamento di tali attività di verifica è preordinato alla definizione di tutti i procedimenti pendenti inerenti all’annualità 2024 antecedentemente all’avvio del nuovo ciclo di attestazione. L’Autorità ringrazia gli OIV, i Nuclei di Valutazione e i RPCT per la consueta e proficua collaborazione.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.03.08.2026.verifiche-attestazioni-oiv

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Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell’età – Garante della Privacy 03.07.2026

Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell'età - Garante della Privacy 03.07.2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc., società statunitense che gestisce Character.AI, un servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali.

Nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio, l’Autorità ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati, tra cui carenze nell’informativa. Tardive, inoltre, la predisposizione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la designazione del rappresentante nella UE.

Criticità sono state rilevate anche nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell’età.

Considerati i rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa in un servizio di intrattenimento accessibile anche ai minorenni, il Garante privacy – pur prendendo atto degli interventi adottati dalla società nel corso dell’istruttoria – ha prescritto ulteriori misure.

In particolare, Character Technologies dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell’età, assicurare l’efficacia dei meccanismi che impediscono nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori bloccati (il cosiddetto “periodo di raffreddamento”) e predisporre, per impostazione predefinita, i profili dei minorenni in modalità privata.

Entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, la società dovrà comunicare all’Autorità le misure adottate. 

Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269594

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