Data breach, il Garante sanziona la Città Metropolitana di Sassari. 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico – Garante della Privacy Provvedimento dell’11 giugno 2026

Data breach, il Garante sanziona la Città Metropolitana di Sassari. 12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico - Garante della Privacy Provvedimento dell'11 giugno 2026

Il Garante privacy, a seguito di una notifica di data breach e di un reclamo, ha sanzionato la Città Metropolitana di Sassari per aver configurato erroneamente il proprio protocollo informatico, rendendo accessibili documenti contenenti dati personali a soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte, non erano autorizzati a trattarli.

La Città Metropolitana ha agito così violando i principi di protezione dei dati sanciti dal GDPR, in particolare di integrità e riservatezza, responsabilizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Richiamando proprie precedenti decisioni, l’Autorità ha ribadito che anche nell’ambito dei trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi di gestione documentale è necessario adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l’accesso selettivo alla documentazione presente nel protocollo informatico, per evitare la consultabilità di documenti da parte di personale non autorizzato. In particolare, in merito alla protocollazione di documenti contenenti dati personali dei dipendenti e inerenti allo specifico rapporto di lavoro, è necessario ricorrere a procedure differenziate e riservate.

Rilevato l’illecito, il Garante ha quantificato la sanzione in 12mila euro, tenendo conto, tra l’altro, del fatto che l’Autorità, fin dal 2007, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati indicazioni sul corretto trattamento dei dati nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, che la violazione ha riguardato tutti i dati personali transitati sul protocollo informatico e che il trattamento ha avuto ad oggetto anche dati delicati rilevanti ai fini disciplinari.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10266034

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Scorrimento graduatoria è discrezionalità amministrativa e non costituisce diritto soggettivo – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 12440 del 4/5/2026

Scorrimento graduatoria è discrezionalità amministrativa e non costituisce diritto soggettivo - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 12440 del 4/5/2026

Per la giurisprudenza della Corte “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021)”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260504/snciv@sL0@a2026@n12440@tO.clean.pdf

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Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

Mansioni Superiori e riconoscimento esclusivamente di differenze retributive - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 13225 del 7/5/2026

La Corte ribadisce che “nell’ambito di applicazione del d. lgs. 165/2001, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l’acquisizione del diritto ad un superiore inquadramento (art. 52, co. 1, u.p., d.lgs., 165/2001) e dunque la causa con cui si agisca, sulla base degli opportuni presupposti per il riconoscimento di un dato inquadramento formale, non può interferire con la diversa causa con cui si assume che, al di là di quanto derivante dalle norme rispetto all’inquadramento formale, spettino differenze retributive per essersi svolte di fatto mansioni di un livello superiore ed in teoria rientranti nella previsione dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001. I due diritti, quello all’inquadramento e quelle alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, sono diversi”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260507/snciv@sL0@a2026@n13225@tO.clean.pdf

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