Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge – Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge - Garante della Privacy Provvedimento del 14 maggio 2026

L’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di utilizzare i filmati ottenuti dalle telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana al fine di accertare e contestare infrazioni al Codice della strada.

Lo ha affermato il Garante privacy rivolgendo un ammonimento <https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10259305> a un Comune, che si era avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione del Codice della strada. Nel provvedimento l’Autorità evidenzia come le telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via siano soggette a uno specifico vincolo di finalità, vale a dire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; pertanto, eventuali ulteriori finalità, anche di natura amministrativa, possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un’idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento.

Ciò fermo restando che i filmati di videosorveglianza possono essere, in ogni caso, conservati e utilizzati qualora, in un incidente stradale, siano state poste in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale.

Per queste ragioni l’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo delle immagini per accertare la violazione del Codice della strada fosse incompatibile con la finalità per la quale erano state raccolte e fosse avvenuto in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Illecito anche l’invio del filmato da parte del Comune alla Motorizzazione civile, ai fini dell’eventuale procedimento di revisione della patente dell’interessata, perché non previsto dal Codice della strada o da altre disposizioni di settore. Tenuto conto delle circostanze del caso e della collaborazione fornita dal Comune nel corso dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire l’ente.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259305

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Passeggeri a mobilità ridotta, il Garante privacy sanziona Emirates – Provvedimento del 14 maggio 2026

Passeggeri a mobilità ridotta, il Garante privacy sanziona Emirates - Provvedimento del 14 maggio 2026

Le compagnie aeree possono trattare i dati sanitari dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (Pmr) senza acquisirne il consenso quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza del trasporto e l’assistenza durante il viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Devono però assicurare il rispetto dei principi di trasparenza sul trattamento dei dati e limitarne la conservazione al periodo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito del reclamo di una passeggera, ha sanzionato <https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10259296> la compagnia aerea Emirates per 180mila euro.

Secondo la reclamante, Emirates subordinava l’erogazione dell’assistenza alla compilazione del modulo Medif (Medical information for fitness to travel or medical assistance) – destinato alla raccolta di informazioni sullo stato di salute del passeggero, di dati relativi al medico curante e agli eventuali accompagnatori – pur non rientrando tra le categorie di passeggeri tenute a compilare tale documentazione. Inadeguata, inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati raccolti tramite il modulo.

Nel corso dell’istruttoria, nell’ambito della quale è stato consultato anche l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento dei dati sanitari, in quanto necessario a garantire il trasporto sicuro e l’assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Sono tuttavia emerse violazioni degli obblighi di trasparenza e del principio di limitazione della conservazione dei dati.    

In particolare, Emirates non forniva agli interessati un’informativa sufficientemente chiara e completa né attraverso il proprio sito web né tramite il personale incaricato dell’assistenza. Inoltre, la compagnia conservava i dati sanitari raccolti mediante il modulo Medif per un periodo di sette anni, ritenuto dall’Autorità eccessivo e non proporzionato rispetto alla finalità perseguita, limitata all’organizzazione e al corretto svolgimento del viaggio. Il Garante ha quindi ordinato a Emirates di aggiornare l’informativa privacy, specificando quali categorie di passeggeri siano tenute a compilare il modulo Medif e quali sezioni dello stesso siano effettivamente obbligatorie. Ha imposto inoltre alla compagnia di definire tempi di conservazione coerenti con le finalità del trattamento e di cancellare i dati conservati oltre il periodo ritenuto congruo.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10259296

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Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? – ARAN Id: 37481

Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa? - ARAN Id: 37481

Il CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, all’art. 41, comma 3 bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile.

La norma in parola dispone che “Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza”.

Il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, pertanto, la norma contrattuale ha introdotto un automatismo, equiparando convenzionalmente la durata della prestazione resa in modalità agile a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella medesima giornata se avesse lavorato in presenza. Ciò al fine di definire la durata teorica della singola giornata di lavoro resa in modalità agile e la conseguente erogazione del buono pasto.

Sul punto, appare utile evidenziare che nel lavoro agile, a differenza di quanto avviene per il lavoro da remoto, non essendo prevista la misurazione dell’orario di lavoro, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa ai fini della maturazione del buono pasto; mentre, nel lavoro da remoto, trattandosi di una modalità prestazionale che, da un puto di vista dell’orario e delle pause, è assoggettata alle stesse regole del lavoro in presenza, compresa la maturazione del buono pasto è necessario rilevare la pausa con gli strumenti e le modalità previste dall’amministrazione.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/al-fine-della-maturazione-del-buono-pasto-in-lavoro-agile-e-in-lavoro-da-remoto-quali-sono-le-condizioni-legittimanti-e-necessario-rilevare-la-pausa/

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