CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. I medesimi incrementi non sono assoggettati al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 – ARAN parere Id: 37357

CCNL 2022-2024 – gli incrementi delle risorse destinate al Fondo risorse decentrate di cui all’art. 58, comma 1 e 2, del CCNL 23.02.2026 del comparto Funzioni locali, relativi ad annualità già trascorse (2024 e 2025), possono essere erogati senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni. I medesimi incrementi non sono assoggettati al limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 - ARAN parere Id: 37357

Incrementi art. 58 comma 1 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente precisato dall’art. 58, comma 1 del CCNL in oggetto, l’importo annuo lordo pari allo 0,14% del m.s. dell’anno 2021 di riferimento per ciascuna amministrazione del Comparto delle Funzioni Locali è destinato, a decorrere dal 1/1/2024, ad incrementare la parte stabile del Fondo di cui all’art. 79, del CCNL del 16 novembre 2022.

Qualora gli enti abbiano già chiuso e definito entrambe le annualità 2024 e 2025, gli importi di com-petenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del Fondo relativo all’anno 2026, quali residui anni precedenti, senza riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.

Qualora gli enti, pur avendo chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, abbiano però previsto nel contratto integrativo che regola le predette due annualità una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai trattamenti econo-mici correlati alla performance, potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già previsti per la loro erogazione.

Con riferimento all’assoggettamento dei richiamati incrementi all’art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, si ricorda che detti incrementi sono espressamente esclusi dal suddetto limite in base alle previsioni di cui all’art. 11 del D.L. 135/2018.

Incrementi art. 58 comma 2 del CCNL del 23 febbraio 2026:

come espressamente previsto dall’art. 58, comma 2 del richiamato testo contrattuale, viene ricono-sciuta agli enti la possibilità di incremento delle risorse variabili di cui all’art. 79, comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 e di cui all’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e di risultato EQ) fino all’importo dell’0,22% del monte salari 2021 secondo la propria capacità di bilancio.

Tale incremento, come precisato nella norma in base alla previsione di legge che ne ha previsto lo stanziamento, non rientra nel limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017.

In merito all’importo di competenza del 2025 valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-gli-incrementi-delle-risorse-destinate-al-fondo-risorse-de-centrate-di-cui-allart-58-comma-1-e-2-del-ccnl-23-02-2026-del-comparto-funzioni-locali-relativi-ad-annualita-gi/

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CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso – ARAN parere Id: 37360

CCNL 2022-2024 – Alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina dei compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di EQ, di cui all’art. 17 del nuovo CCNL 23.02.2026, è possibile erogare compensi di lavoro straordinario ai titolari di incarichi di E.Q. a prescindere dall’introito di risorse esterne, sia nel giorno del riposo settimanale che in un giorno diverso - ARAN parere Id: 37360

Si conferma che la nuova disposizione contrattuale di cui all’art. 17, comma 1, lett. c) del CCNL del 23 febbraio 2026 deve essere correttamente interpretata nel senso che, per tutte le consultazioni elettorali e referendarie (come disciplinate dalla legge) i compensi per lo straordinario elettorale possono essere riconosciuti ai titolari di incarico di EQ, sia nei giorni diversi dal giorno del riposo settimanale, sia nel giorno del riposo settimanale (applicando, in questo secondo caso, quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), ed anche in assenza della acquisizione delle risorse finanziate da Ente terzo.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/ccnl-2022-2024-alla-luce-delle-modifiche-introdotte-alla-disciplina-dei-compensi-aggiuntivi-spettanti-ai-titolari-di-eq-di-cui-allart-17-del-nuovo-ccnl-23-02-2026-e-possibile-er/

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Garante della Privacy: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro 

Garante della Privacy: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso. Sanzionato un medico per 5mila euro

Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate.

A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzatole foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina. Lo studio era stato poi pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso.

L’Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia. Foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni. Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini.

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore. 

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