Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio – CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio - CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

La Corte riscontra il quesito di un ente locale toscano, che chiede se, “nel caso di nuova istituzione della dirigenza, sia possibile rideterminare il tetto del salario accessorio del 2016, previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. Chiede, inoltre, quale sia da intendersi il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa nel caso di un aumento del personale in servizio rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2018”.
La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità della disposizione normativa in argomento sia quella di “mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio”. In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente. Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse. L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/165/2026/PAR

Rispondi

La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale – TAR Calabria sentenza 247/2026

La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale - TAR Calabria sentenza 247/2026

Link: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=decisioni_pareri_web_DecisioniPareriWebPortlet_INSTANCE_XKc17mrB8J10&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_decisioni_pareri_web_DecisioniPareriWebPortlet_INSTANCE_XKc17mrB8J10_javax.portlet.action=search&p_auth=LoGlB239

Rispondi

Il termine previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 23387 del 17/7/2026

Il termine previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 23387 del 17/7/2026

La Corte richiama il principio dalla stessa affermato (Cass. n. 18362/2023) secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporis applicabile antecedente alla modifica attuata dal d.lgs. n. 75/2017), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all’art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d’ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia “circostanziata” dell’illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente. Più di recente la Corte (Cass. n. 7267/2024), nel ribadire detto orientamento, ha escluso l’asserito carattere innovativo della modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017 quanto alla individuazione del dies a quo fissato ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare. Al richiamato principio il Collegio intende dare continuità, perché meritano piena condivisione le argomentazioni, richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., poste a fondamento della pronuncia, con la quale si è evidenziato che: «è condivisibile la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione … è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria». Condivisibile è anche l’assunto che la modifica apportata all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (che ha aggiunto le parole «da parte della cancelleria del giudice») «non ha una portata innovativa della previsione precedente, bensì una valenza solo interpretativa». Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 (e non applicabile nel caso di specie ratione temporis, posto che l’illecito disciplinare era stato commesso in precedenza: v. art. 22, comma 12, d.lgs. n. 75 del 2017), ma anzi proprio di constatare che l’intervenuta modifica legislativa non incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La tesi secondo cui il dies a quo dovrebbe in ogni caso essere individuato nella scadenza del termine assegnato alla cancelleria del giudice penale per comunicare la sentenza alla pubblica amministrazione, oltre ad essere smentita dal tenore letterale dell’art. 55-ter, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001, è anche irrazionale, perché pretende di fare decorre un termine perentorio fissato per un adempimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine fissato ad altra e diversa amministrazione.» A dette considerazioni va aggiunto che il d.lgs. n. 150/2009, oltre a dettare la disciplina dei «rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale», ha anche contestualmente inserito nel codice di procedura penale l’art. 154 ter, intitolato «comunicazione della sentenza penale», sicché l’interpretazione sistematica dell’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 induce a ritenere che la comunicazione alla quale la disposizione fa riferimento non possa che essere quella imposta dal legislatore alla cancelleria del giudice penale.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260717/snciv@sL0@a2026@n23387@tS.clean.pdf

Rispondi