
La Corte richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 62/2013: “Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”. La norma citata impone, per finalità conoscitive, un obbligo di comunicazione di certi fatti in considerazione della possibilità che essi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, al chiaro scopo di consentire all’Amministrazione di valutare i profili di conflitto di interesse che questi possono generare, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare. La disposizione, inoltre, non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici. Per la Corte è sufficiente a integrare la violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 citato il fatto che il lavoratore avesse omesso di comunicare la propria appartenenza o adesione ad un consesso associativo che, per richiedere un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi di stringente fedeltà nei confronti degli associati, gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullo stesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001. “Si deve altresì tenere conto del fatto che i doveri generali del dipendente pubblico sono rafforzati nel rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali, mediante una disciplina specifica posta dal d.P.R. n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità anche più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, che costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento di cui al d.P.R. n. 62 del 2013, in ragione della particolare necessità che tale categoria di dipendenti, oltre ad operare nella più assoluta imparzialità, si comporti in modo trasparente, sì da apparire, anche, assolutamente imparziale (Cass. n. 11160/2018)”. Di ciò tenuto conto, l’obbligo di comunicare l’appartenenza o l’adesione ad una associazione massonica, oltre a trovare un chiaro e riconoscibile riscontro normativo nel regolamento, non contrasta con alcuna norma primaria. Né l’obbligo contrasta con l’art. 8 della legge n. 300/1970, perché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali e, seppure attinente alla vita extralavorativa, è funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in tanto sussiste in quanto il dipendente pubblico sia in grado di assicurare “il rispetto dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico; condizione rispetto alla quale l’obbligo di comunicazione mira solo a consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con riguardo all’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza”.
Fonte: ARANAGENZIA


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