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PODCAST DI CARMIGNANICONSULENZA SULL’INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE: ANALISI NORMATIVA, ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E MODELLI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO – TERZA PARTE
Deliberazione sulla richiesta di parere diretta a conoscere l’interpretazione dell’art 163, commi 1 e 3 Tuel in relazione all’art. 9 comma 1 quinquies del dl 24 giugno 2016 n. 113, come novellato dall’art. 3 ter del dl 9 giugno 2021 n. 80. Nello specifico la prospettazione del Comune ha riguardo alla necessità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato ai sensi del comma 179 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L’Ente specifica, inoltre, che tale assunzione era già stata programmata e che la relativa procedura era già parzialmente svolta nel precedente esercizio. Chiedeva, inoltre, se fosse necessario procedere all’approvazione di un PIAO provvisorio. La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco. Il quesito formulato dal Comune di Cagnano Varano (FG) è da ritenersi oggettivante ammissibile, avendo ad oggetto l’interpretazione di norme che riguardano la corretta attività pianificatoria in materia di personale e delle attinenti risorse finanziarie. Per quanto attiene al merito, il parere avanzato dal comune ha oggetto il coordinamento fra tre norme che disciplinano la gestione durante l’esercizio provvisorio, sia in via generica che, più specificatamente, con riguardo alle assunzioni di personale. Il dl n.113/2016 all’art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d.legge, n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Il legislatore, però, pone quale eccezione a tale regola le assunzioni a tempo determinato necessarie ad assicurare alcune funzioni ritenute indispensabili (quali ad esempio. i servizi sociali la polizia municipale, la protezione civile) o per assicurare l’attuazione del PNRR; tali incarichi potranno essere effettuati anche durante l’esercizio provvisorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Tale norma, però, non sembra potersi applicare al caso prospettato dal comune di Cagnano Varano in quanto i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per la corrente anno sono stati differiti al 28 febbraio 2026 dal decreto del Ministero per l’interno del 24 dicembre 2025. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificata dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del dl 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere,compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”. Anche la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione , ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio. La Sezione, da ultimo, ritiene opportuno richiamare l’Ente al pieno rispetto del principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, atteso che: “anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente.
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