Applicazione per il Calcolo del rispetto dei Limiti di Spesa e la Programmazione delle Assunzioni per Consorzi, Unioni e Comunità Montane – Strumenti di Lavoro

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Assunzioni a tempo determinato in esercizio provvisorio – Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Puglia Deliberazione n. 19/2026/PAR

Assunzioni a tempo determinato in esercizio provvisorio - Corte dei conti Sezione regionale di controllo regione Puglia Deliberazione n. 19/2026/PAR

La Corte si è espressa in riscontro alla richiesta di parere circa l’interpretazione dell’art 163, commi 1 e 3 Tuel in relazione all’art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, come novellato dall’art. 3 ter del d.l. 9 giugno 2021 n. 80. “Nello specifico la prospettazione del Comune ha riguardo alla necessità di assumere a tempo indeterminato in costanza di esercizio provvisorio, un funzionario amministrativo, assunto, precedentemente, con un contratto a tempo determinato ai sensi del comma 179 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020 n. 178. L’Ente specifica, inoltre, che tale assunzione era già stata programmata e che la relativa procedura era stata già parzialmente svolta nel precedente esercizio. Chiedeva, inoltre, se fosse necessario procedere alla approvazione di un PIAO provvisorio”. Per quanto attiene al merito, il parere avanzato dal comune comporta il coordinamento fra tre norme che disciplinano la gestione durante l’esercizio provvisorio, sia in via generica che, più specificatamente, con riguardo alle assunzioni di personale. Il d.l n.113/2016 all’ art. 9, comma 1-quinquies, come novellato dall’art. 3-ter del d. legge, n. 80/2021 introduce un peculiare regime in materia di assunzioni durante l’esercizio provvisorio, impedendo ai comuni di assumere personale, con qualsivoglia strumento, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e di altri strumenti contabili essenziali. Più di recente inoltre, l’articolo 6, comma 7, del d. legge 9 giugno 2021, n.80, come modificato dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198 prevede che “In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell’approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 9 comma 1 quinquies ultimo periodo decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160”. Anche la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata sulla necessità di adottare strumenti programmatori di natura provvisoria in caso di slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-regione-puglia-deliberazione-n-19-2026-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-assunzioni-a-tempo-determinato/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni, invece che 3 (ma possono comunque essere rinnovate) – Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Le Elevate Qualificazioni negli Enti senza Dirigenza hanno durata massima di 5 anni - Art. 19 c. 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 23.02.2026

Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell’incarico 30 di Vicesegretario, l’ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di posizione.