
Scarica gratuitamente l’Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo Normativo di Ente ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 e CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

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Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione. Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni. Tale periodo non è, pertanto, da intendersi in assoluto come i primi trenta giorni di congedo, ma come i primi trenta giorni di congedo alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico rientrante nelle fattispecie normative sopra richiamate.

Giova, innanzitutto, ricordare che, come si evince dalla formulazione letterale della disposizione contenuta all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, i permessi per motivi personali o familiari in esame “possono” essere concessi al dipendente su sua espressa richiesta. Tale richiesta, rispetto alle discipline previgenti, non necessita di motivazione.
Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 dell’art. 32 in oggetto. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.
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