Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. – CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Retribuzione posizione organizzativa, componente variabile e poteri del G.O. - CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 15432 del 20/5/2026

Per la giurisprudenza della Corte “la concreta individuazione della voce retributiva afferente alla posizione organizzativa richiede una attività esclusivamente riservata all’amministrazione e una conseguente fase negoziale”. Inoltre, precisa che, “avendo il provvedimento di graduazione delle funzioni natura di atto di macro-organizzazione riconducibile all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed integrando un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, ne conseguiva che in caso di mancata adozione del detto atto organizzativo, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale, i cui atti di determinazione hanno natura contabile e non sono idonei a fondare posizioni giuridiche piene, a sostegno di pretese economiche individuali. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014)”. Per costante giurisprudenza alla quale la Corte intende dare continuità, “nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d’incarico può essere sindacata dal giudice unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l’esercizio del potere è subordinato, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l’attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Cass., Sez. L, n. 26615 del 18 ottobre 2019, che ha espresso questo principio, di chiara portata generale, con riferimento al personale del comparto università)”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260520/snciv@sL0@a2026@n15432@tO.clean.pdf

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Parere su uno schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”), in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione – Garante della Privacy 14 luglio 2026

Parere su uno schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“regolamento IA”), in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione - Garante della Privacy 14 luglio 2026

Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto legislativo che disciplina l’attuazione in Italia dell’AI Act europeo. Il decreto definisce il sistema nazionale di governance e vigilanza sull’intelligenza artificiale e designa il Garante quale Autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio impiegati nei settori più sensibili per i diritti fondamentali, quali giustizia, attività di contrasto, immigrazione, gestione delle frontiere e processi democratici. Il provvedimento, inoltre, introduce regole per i settori finanziario e assicurativo e promuove percorsi di alfabetizzazione digitale e formazione sull’uso consapevole dell’IA nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali.

Nel dare il via libera, l’Autorità ha tuttavia indicato ulteriori condizioni e osservazioni per rafforzare la tutela dei diritti delle persone. Tra le principali richieste, il Garante propone che gli sia riconosciuto il potere di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche al pari delle altre Autorità competenti per l’IA; che siano chiarite le regole per l’applicazione delle sanzioni di sua competenza, secondo quanto previsto dal Codice privacy; e che sia coinvolto nelle attività dello Spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale.

Il Garante chiede che venga inoltre chiarito il proprio ruolo nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio, per i quali l’AI Act gli attribuisce specifiche funzioni di vigilanza, e propone di estendere il divieto di decisioni basate esclusivamente su sistemi automatizzati di IA anche alle valutazioni che possono incidere in modo significativo sul rapporto di lavoro, come quelle relative alle prestazioni, all’attribuzione di premi o alle progressioni di carriera.

L’Autorità, infine, richiama in linea generale l’esigenza di adeguare le proprie risorse finanziarie alle nuove competenze attribuitele anche dalla normativa europea, affinché possa svolgere con efficacia le funzioni di vigilanza previste dall’AI Act e attuate dallo schema di decreto. 

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10275626

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Monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 16525 del 27/5/2026

Monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 16525 del 27/5/2026

La Corte, enuncia i seguenti principi di diritto: «Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228/20112 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative»; «analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico».

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260527/snciv@sL0@a2026@n16525@tS.clean.pdf

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