Procedimento disciplinare e procedimento penale – Corte di Cassazione Ordinanza 6420 del 18/3/2026 

Procedimento disciplinare e procedimento penale - Corte di Cassazione Ordinanza 6420 del 18/3/2026 

La Corte sottolinea che la sentenza penale di assoluzione non comporta automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare, che può essere riattivato; è però possibile, entro i limiti della contestazione iniziale e del diritto di difesa, modificare l’addebito disciplinare in seguito all’evoluzione della vicenda penale. Il giudicato penale, infatti, attiene alla fattispecie di reato ma non preclude una autonoma valutazione della medesima vicenda in sede disciplinare, anche sulla base degli accertamenti compiuti nel processo penale, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità (cfr. Cass. SS.UU. 14344/2015 e Cass. 20385/2021). In sostanza, la definizione finale dell’addebito non consente l’introduzione di fatti del tutto nuovi e autonomi rispetto a quelli originariamente contestati, ma ammette una loro riformulazione o puntualizzazione alla luce degli esiti del procedimento penale. Quanto alla sospensione cautelare, la Corte di Cassazione ribadisce che essa costituisce una misura provvisoria e interinale, la cui legittimità può essere valutata solo all’esito del procedimento disciplinare: soltanto l’erogazione della sanzione espulsiva ne giustifica retroattivamente l’adozione. In caso contrario, la sospensione deve ritenersi caducata (cfr. Corte Cost. 168/1973). La sospensione facoltativa è finalizzata a tutelare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione e richiede una valutazione concreta della gravità dei fatti. Tali principi trovano coerente applicazione nel CCNL 11 aprile 2008 che, agli artt. 4 e 5, disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, consentendo la riattivazione di quest’ultimo in presenza di profili di rilevanza esclusivamente disciplinare, nonché il conguaglio delle somme corrisposte a titolo di assegno alimentare nei limiti e alle condizioni ivi stabilite.

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Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025 – Delibera n. 168 del 15 aprile 2026

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025 - Delibera n. 168 del 15 aprile 2026

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025:

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Competenza in merito alla valutazione del dirigente – del Sindaco e dell’OIV – Corte di Cassazione Ordinanza 6109 del 17/3/2026 

Competenza in merito alla valutazione del dirigente - del Sindaco e dell'OIV - Corte di Cassazione Ordinanza 6109 del 17/3/2026

La Corte di Cassazione ha evidenziato che alla politica (nella fattispecie, al Sindaco) deve essere correttamente consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi di performance, in una visione strategica e performante dell’attività della pubblica amministrazione, ma certamente non quello di poter sindacare gli aspetti tecnici delle “competenze professionali” dei propri organi tecnici, e ciò anche al fine, non secondario, di garantirne il non asservimento o lo sviamento delle funzioni. Rientra nelle attribuzioni dell’organismo indipendente di valutazione (Oiv) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione (con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dell’utilizzo dei premi) nonché proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi. L’attività di misurazione e valutazione della performance del segretario comunale è effettuata da parte del sindaco che può operare singolarmente, ovvero collegialmente in seno all’Oiv o nucleo di valutazione, quale componente pro tempore di detto organismo, secondo i criteri deliberati dalla giunta, su proposta dell’Oiv/nucleo di valutazione. Il rapporto di dipendenza funzionale ex articolo 99 del Tuel fa sì che la valutazione sia fatta dal sindaco, ma l’articolo 14 del Dlgs 150/2009 attribuisce all’Oiv specifici ed imprescindibili compiti. Stanti questi principi, la Suprema Corte ha riformato la sentenza di appello che, in relazione alla contestazione da parte di un dirigente delle valutazioni della performance, aveva valorizzato esclusivamente le decisioni del sindaco, omettendo (completamente) di esaminare il coinvolgimento effettivo dell’Oiv nella procedura di apprezzamento delle performance individuali né a tale attività aveva raffrontato la scelta del sindaco. Quest’ultima deve bilanciare la discrezionalità politica con i principi di buona fede, correttezza e obiettività amministrativa, evitando giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità e i riscontri oggettivi.

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