Certificazione dell’incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025 e della circolare della RGS n. 175706 del 27.06.2025

Certificazione dell'incremento del Salario Accessorio annuale in deroga, ai sensi dell'art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025

Certificazione dell’incremento del salario accessorio annuale dell’Ente in deroga al limite previsto dall’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017, attraverso:

  1. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 33 c. 2 del dl 34/2019;
  2. La verifica del rispetto dei limiti di spesa di personale ai sensi dell’art. 1 c. 557 o 562 della l. 269/2006;
  3. La verifica del rispetto dei limiti del salario accessorio dell’art. 14 c. 1-bis del dl 25/2025;
  4. Il calcolo dell’incremento del salario accessorio in deroga realizzabile e la ripartizione proporzionale sia sul fondo del comparto che sul fondo delle Elevate Qualificazioni.

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Omissione contestazione disciplinare – Corte di Cassazione Sentenza 3857 del 20/2/2026

Omissione contestazione disciplinare - Corte di Cassazione Sentenza 3857 del 20/2/2026

Nel pubblico impiego, l’omissione della contestazione disciplinare, comportando una compromissione irrimediabile del diritto di difesa, non è sanabile con la conoscenza successiva degli addebiti, con conseguente invalidità dell’intero procedimento. La Sezione lavoro, precisa che la questione “concerne non già la tardività della contestazione disciplinare, ma la sua assenza”. “Si tratta – prosegue la Corte – di fattispecie non assimilabili”. Nel caso della contestazione tardiva degli addebiti, infatti, il dipendente è messo nelle condizioni di non potersi difendere adeguatamente, in ragione dell’intervallo temporale più o meno ampio trascorso, ma non vede necessariamente compromessa la propria posizione; nell’omessa contestazione, invece, l’incolpato è posto in una posizione di radicale svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare, che fa il suo corso senza che il dipendente possa replicare ad addebiti che neppure conosce.  Quanto al fatto che il lavoratore sarebbe poi comunque venuto a conoscenza delle contestazioni, così realizzandosi una sorta di sanatoria, la Cassazione precisa che “la contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare”, portando a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e mettendolo in condizione di difendersi. “Deve pertanto escludersi – afferma la decisione – che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione”. “La conoscenza degli addebiti – prosegue la Corte – è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive.  In definitiva, per i giudici di legittimità ammettere “forme di conoscenza degli addebiti diverse dalla comunicazione della contestazione”, finirebbe con lo “stravolgere l’intero impianto del procedimento disciplinare”.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-sentenza-3857-del-20-2-2026-impiego-pubblico-sanita-omissione-contestazione-disciplinare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Applicazione per la Costituzione, l’Utilizzo e il Calcolo dei Limiti per i nuovi Fondi del Salario Accessorio del Comparto, della Dirigenza e del Segretario, sulla base dei nuovi CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

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