Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell’età – Garante della Privacy 03.07.2026

Intelligenza artificiale: il Garante privacy sanziona Character.AI. Rilevate criticità anche nella tutela dei minori e nei sistemi di verifica dell'età - Garante della Privacy 03.07.2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc., società statunitense che gestisce Character.AI, un servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali.

Nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio, l’Autorità ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati, tra cui carenze nell’informativa. Tardive, inoltre, la predisposizione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la designazione del rappresentante nella UE.

Criticità sono state rilevate anche nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell’età.

Considerati i rischi derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale generativa in un servizio di intrattenimento accessibile anche ai minorenni, il Garante privacy – pur prendendo atto degli interventi adottati dalla società nel corso dell’istruttoria – ha prescritto ulteriori misure.

In particolare, Character Technologies dovrà garantire il corretto funzionamento dei sistemi di verifica dell’età, assicurare l’efficacia dei meccanismi che impediscono nuovi tentativi di registrazione da parte dei minori bloccati (il cosiddetto “periodo di raffreddamento”) e predisporre, per impostazione predefinita, i profili dei minorenni in modalità privata.

Entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, la società dovrà comunicare all’Autorità le misure adottate. 

Link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10269594

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Un Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale – Corte dei Conti Umbria delibera 86/2026

Un Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale - Corte dei Conti Umbria delibera 86/2026

In risposta alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, la Sezione ha stabilito che un Comune, con popolazione fino a 3.000 abitanti, può legittimamente considerare non rilevante – ai fini dei limiti posti dall’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017- la quota di spesa effettivamente pagata, in regime convenzionale con altri Comuni, per la gestione associata della funzione di Segretario comunale. Gli importi di spesa non rilevanti ai sensi della normativa summenzionata sono espressamente indicati dall’art. 3, comma 3 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 in riferimento agli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali – triennio 2019-2021 del 16 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2025, ossia agli articoli 57, comma 3; 58, comma 1 e 61, comma 2, e non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCUMB/86/2026/PAR

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L’incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 c. 2 del TUEL – Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

L'incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 c. 2 del TUEL - Corte dei Conti Lombardia delibera 255/2026

La Sezione si pronuncia nel senso che la necessità di contemperare l’efficienza organizzativa, la gestione di un’esigenza straordinaria e il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica non può in nessun caso consentire l’attribuzione al dirigente assunto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, ai sensi dell’art, 110, co. 2, TUEL, di responsabilità di uffici istituzionali ordinari.

Link: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=56eceb51-a022-40b0-aff9-729f7d1e0d88

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