Applicazione per la Costituzione, l’Utilizzo e il Calcolo dei Limiti per i nuovi Fondi del Salario Accessorio del Comparto, della Dirigenza e del Segretario, sulla base dei nuovi CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 – Strumenti di Lavoro

Applicazione per la Costituzione, l'Utilizzo e il Calcolo dei Limiti per i nuovi Fondi del Salario Accessorio del Comparto, della Dirigenza e del Segretario, sulla base dei nuovi CCNL Funzioni Locali del 23.02.2026 - Strumenti di Lavoro

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Procedimento disciplinare e Procedimento penale – Corte di Cassazione Ordinanza 720/2026

Procedimento disciplinare e Procedimento penale - Corte di Cassazione Ordinanza 720/2026

La Corte di Cassazione, ha rammentato che il dovere della pubblica amministrazione di riattivare il procedimento disciplinare all’esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, quando la parte civile coincide con l’amministrazione titolare del potere disciplinare. Infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l’esito dell’impugnazione può influire anche sull’accertamento dell’entità del danno.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-720-del-13-1-2026-impiego-pubblico-funzioni-centrali-procedimento-disciplinare-procedimento-penale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Semplificazioni sulle pubblicazioni previste dal Decreto Trasparenza – DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 

Art. 8 
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi
di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita,
anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle
ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con
carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a
condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle
singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le
modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella
banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici»,
adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo
decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del
proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito
internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche
dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del
2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto
legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione
trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/19/26G00039/SG