Semplificazioni sulle pubblicazioni previste dal Decreto Trasparenza – DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 

Art. 8 
Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi
di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita,
anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle
ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con
carta di credito, debito e prepagata, o altra modalita' digitale, a
condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle
singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le
modalita' di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono gia' inseriti nella
banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici»,
adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo
decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del
proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito
internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche
dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del
2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto
legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione
trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/19/26G00039/SG