Procedimento disciplinare e Procedimento penale – Corte di Cassazione Ordinanza 720/2026

Procedimento disciplinare e Procedimento penale - Corte di Cassazione Ordinanza 720/2026

La Corte di Cassazione, ha rammentato che il dovere della pubblica amministrazione di riattivare il procedimento disciplinare all’esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, quando la parte civile coincide con l’amministrazione titolare del potere disciplinare. Infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l’esito dell’impugnazione può influire anche sull’accertamento dell’entità del danno.

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Art. 55-ter, commi 1 e 4, del Dlgs 165/2001 “Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale” – Corte di Cassazione Sentenza n. 7267/2024

Art. 55-ter, commi 1 e 4, del Dlgs 165/2001 “Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale” - Corte di Cassazione Sentenza n. 7267/2024

La sentenza in argomento si sviluppa su diversi principi normativi di interesse. In primis la Corte sottolinea che “l’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 conferisce alla pubblica amministrazione un’ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione può essere disposta sia nell’interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia nell’interesse del lavoratore di poter beneficiare dell’eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo. La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, tant’è che nei precedenti di questa Corte in cui si è affermato il principio della discrezionalità del comportamento della pubblica amministrazione non era in discussione tale scelta, bensì quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare prima che il processo penale fosse giunto a conclusione, il che poneva il problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte (v. Cass. nn. 7085/2020; 12662/2019; tale questione è stata nel frattempo fatta oggetto di specifica disciplina legislativa con l’integrazione dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotta dal D.Lgs. n. 75 del 2017).

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LEGITTIMO AVVALERSI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 33979/2022

LEGITTIMO AVVALERSI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE PER DIMOSTRARE LA FONDATEZZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 33979/2022

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