
La sentenza in argomento si sviluppa su diversi principi normativi di interesse. In primis la Corte sottolinea che “l’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 conferisce alla pubblica amministrazione un’ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione può essere disposta sia nell’interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia nell’interesse del lavoratore di poter beneficiare dell’eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo. La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, tant’è che nei precedenti di questa Corte in cui si è affermato il principio della discrezionalità del comportamento della pubblica amministrazione non era in discussione tale scelta, bensì quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare prima che il processo penale fosse giunto a conclusione, il che poneva il problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte (v. Cass. nn. 7085/2020; 12662/2019; tale questione è stata nel frattempo fatta oggetto di specifica disciplina legislativa con l’integrazione dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotta dal D.Lgs. n. 75 del 2017).
Il secondo principio attenzionato dalla Corte riguarda il termine perentorio entro cui il procedimento disciplinare deve essere riavviato, dopo la definizione del processo penale. “Attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria”. Condivisibile è anche l’assunto che la modifica apportata all’art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (che ha aggiunto le parole “da parte della cancelleria del giudice”) “non ha una portata innovativa della previsione precedente, bensì una valenza solo interpretativa”. Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017, ma anzi proprio di constatare che l’intervenuta modifica legislativa non incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La Corte esamina altresì i principi di specificità e di immutabilità della contestazione disciplinare nonché delle regole sulle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. sottolineando che ciò che rileva è l’idoneità dell’atto a soddisfare l’interesse dell’incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa” (Cass. 23771/2018; che cita, a sua volta, Cass. nn. 6099/2017; 4622/2017; 3737/2017; 619/2017; 6898/2016; 10662/2014; 27842/2009). Altra questione riguarda l’art. 51 c.p.c. che non è applicabile al procedimento disciplinare, il quale è regolato dalle disposizioni imperative dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, in forza delle quali il principio di terzietà postula solo la distinzione, sul piano organizzativo, fra l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale opera il dipendente incolpato e “non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono” (Cass. n. 1753/2017; conformi, ex multis, Cass. nn. 29461/2023; 20721/2019). Quanto al principio di “proporzionalità” della sanzione nel caso di specie si ravvisa la sussistenza della gravità del fatto tale da fare venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore dipendente e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
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