Per la Corte “in materia di rispetto del patto di stabilità interno, l’art. 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella parte in cui prevede che l’ente locale nell’anno successivo a quello dell’inadempienza non può procedere a qualsiasi titolo ad assunzioni di personale (comma 26, lett. d), si interpreta nel senso che, qualora il mancato rispetto del patto di stabilità discenda dalla omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, da compiersi, ai sensi del comma 20 dello stesso art. 31, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la certificazione si riferisce, il divieto opera solo successivamente all’inadempimento e non può riguardare, retroattivamente, gli atti compiuti nella pendenza del termine concesso per la comunicazione”.
Nel pubblico impiego, l’omissione della contestazione disciplinare, comportando una compromissione irrimediabile del diritto di difesa, non è sanabile con la conoscenza successiva degli addebiti, con conseguente invalidità dell’intero procedimento. La Sezione lavoro, precisa che la questione “concerne non già la tardività della contestazione disciplinare, ma la sua assenza”. “Si tratta – prosegue la Corte – di fattispecie non assimilabili”. Nel caso della contestazione tardiva degli addebiti, infatti, il dipendente è messo nelle condizioni di non potersi difendere adeguatamente, in ragione dell’intervallo temporale più o meno ampio trascorso, ma non vede necessariamente compromessa la propria posizione; nell’omessa contestazione, invece, l’incolpato è posto in una posizione di radicale svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare, che fa il suo corso senza che il dipendente possa replicare ad addebiti che neppure conosce. Quanto al fatto che il lavoratore sarebbe poi comunque venuto a conoscenza delle contestazioni, così realizzandosi una sorta di sanatoria, la Cassazione precisa che “la contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare”, portando a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e mettendolo in condizione di difendersi. “Deve pertanto escludersi – afferma la decisione – che l’omessa contestazione possa essere sanata da atti successivi, pur facenti esplicito o implicito richiamo ai contenuti della contestazione”. “La conoscenza degli addebiti – prosegue la Corte – è funzionale alla difesa dell’incolpato in tutte le fasi del procedimento disciplinare, anche al fine di evitare che esso progredisca; pertanto, ogni avanzamento che avvenga in assenza di contestazione determina di per sé una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive. In definitiva, per i giudici di legittimità ammettere “forme di conoscenza degli addebiti diverse dalla comunicazione della contestazione”, finirebbe con lo “stravolgere l’intero impianto del procedimento disciplinare”.
In tema di retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria, il giudicato formatosi tra le parti in relazione a determinate annualità non produce effetti automatici su annualità successive, atteso che tale voce retributiva si determina anno per anno sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva mediante valutazioni periodiche degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità che richiedano la valutazione ex novo delle situazioni giuridiche interessate. Nel caso di voci retributive accessorie da attribuire sulla base di fondi determinati anno per anno, non è possibile che il giudicato inter partes determini fondi di misura differenziata per singoli lavoratori, poiché i fondi devono essere uguali per tutti coloro che concorrono al loro riparto, anche nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ipotizzare che gli enti, nel determinare i fondi degli anni successivi, siano vincolati a fare riferimento solo per alcuni lavoratori ad importi diversi e maggiori altererebbe l’intera dinamica della voce retributiva, ponendosi contro il sistema disciplinato dalla contrattazione e con i fini di controllo della spesa e di trasparenza che lo governano. Resta fermo il diritto dei lavoratori di agire rispetto ad ogni determinazione annuale per accertare il corretto ammontare della voce retributiva dovuta, previo accertamento incidentale di quale avrebbe dovuto essere il corretto ammontare dei fondi, ma senza effetti di durata.
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