Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

Sospensione cautelare in pendenza procedimento penale - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 24920 del 2/9/2026

La Corte precisa: “poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione”. In particolare, “la nozione di «misura restrittiva della libertà personale» che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’”.

Fonte: ARANAGENZIA

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Il termine previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione – CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 23387 del 17/7/2026

Il termine previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione - CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 23387 del 17/7/2026

La Corte richiama il principio dalla stessa affermato (Cass. n. 18362/2023) secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporis applicabile antecedente alla modifica attuata dal d.lgs. n. 75/2017), per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, decorre dalla comunicazione alla P.A. del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione, in quanto, sul piano letterale, la norma citata fa riferimento alla sentenza, e, su quello sistematico, va letta congiuntamente all’art. 154-ter disp. att. c.p.p., ove pure si distingue fra comunicazione d’ufficio del dispositivo e trasmissione, a richiesta, della copia integrale del provvedimento, che costituisce notizia “circostanziata” dell’illecito ai fini del rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente. Più di recente la Corte (Cass. n. 7267/2024), nel ribadire detto orientamento, ha escluso l’asserito carattere innovativo della modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017 quanto alla individuazione del dies a quo fissato ai fini della riattivazione del procedimento disciplinare. Al richiamato principio il Collegio intende dare continuità, perché meritano piena condivisione le argomentazioni, richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., poste a fondamento della pronuncia, con la quale si è evidenziato che: «è condivisibile la decisione della Corte territoriale laddove ha ritenuto che «attesa la natura perentoria del termine di 60 giorni in discussione … è necessario ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine ad un evento certo quale la comunicazione della cancelleria». Condivisibile è anche l’assunto che la modifica apportata all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (che ha aggiunto le parole «da parte della cancelleria del giudice») «non ha una portata innovativa della previsione precedente, bensì una valenza solo interpretativa». Non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla modifica introdotta nel 2017 (e non applicabile nel caso di specie ratione temporis, posto che l’illecito disciplinare era stato commesso in precedenza: v. art. 22, comma 12, d.lgs. n. 75 del 2017), ma anzi proprio di constatare che l’intervenuta modifica legislativa non incide sull’interpretazione del testo previgente, nemmeno nel senso di imporre al giudice una interpretazione a contrario desunta solo dal tenore della norma sopravvenuta. La tesi secondo cui il dies a quo dovrebbe in ogni caso essere individuato nella scadenza del termine assegnato alla cancelleria del giudice penale per comunicare la sentenza alla pubblica amministrazione, oltre ad essere smentita dal tenore letterale dell’art. 55-ter, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001, è anche irrazionale, perché pretende di fare decorre un termine perentorio fissato per un adempimento della pubblica amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine fissato ad altra e diversa amministrazione.» A dette considerazioni va aggiunto che il d.lgs. n. 150/2009, oltre a dettare la disciplina dei «rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale», ha anche contestualmente inserito nel codice di procedura penale l’art. 154 ter, intitolato «comunicazione della sentenza penale», sicché l’interpretazione sistematica dell’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 induce a ritenere che la comunicazione alla quale la disposizione fa riferimento non possa che essere quella imposta dal legislatore alla cancelleria del giudice penale.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260717/snciv@sL0@a2026@n23387@tS.clean.pdf

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Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto – Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

Al personale trasferito si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto - Corte di Cassazione sentenza 2388/2026

La Corte conferma che in tema di pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, (che a sua volta rinvia all’art. 2112 cod. civ.), si applica il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, dal momento che la temporanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente, di cui al comma 3 dell’art. 2112 cod. civ., è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza che nell’impiego pubblico contrattualizzato è esclusa dall’operatività della disciplina di cui al citato d.lgs. n. 165 (Cass., Sez. L, ordinanza n. 20918 del 30/9/2020; cui adde Cass. n. 641 e n. 30815 del 2022, n. 22760, n. 22771, n. 22788 e n. 22819 del 2023). Come puntualmente osservato in un recente precedente della Corte, i principi sopra sintetizzati non sono stati affatto derogati dalla previsione (art. 2 d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006) della conservazione dello «stato giuridico ed economico in godimento»: «con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare … la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale diverso rispetto a quello generale dettato dall’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l’obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, il che implica il mantenimento del livello retributivo raggiunto, dell’anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peius del trattamento economico e della professionalità … il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato, al momento del passaggio alla nuova amministrazione, con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. n. 22760 del 2023, par. 5-7).

Fonte ARANAGENZIA

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260204/snciv@sL0@a2026@n02388@tO.clean.pdf

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