Rapporto tra procedimento disciplinare e sentenza penale – Corte di Cassazione Ordinanza 12448 del 4/5/2026 

Rapporto tra procedimento disciplinare e sentenza penale - Corte di Cassazione Ordinanza 12448 del 4/5/2026 

La Corte sottolinea l’orientamento già espresso (Cass. n. 6514/2025) secondo cui “L’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile” La disciplina dettata dai commi 2 e 3 dell’art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, che non è stata incisa dalla novella normativa del 2017, si è resa, infatti, necessaria per evitare esiti del procedimento disciplinare non coerenti con quelli del processo penale. La necessità di una nuova valutazione non comporta l’automatica caducazione della sanzione inflitta, bensì l’obbligo per la PA di riaprire il procedimento “per modificarne o confermarne l’atto conclusivo” e si impone in quanto, affinché la sentenza penale possa impedire l’irrogazione della sanzione, è necessario che la stessa abbia escluso la materialità delle condotte e non la sola rilevanza penale delle stesse e l’esclusione deve avere ampiezza tale da non lasciare residuare elementi fattuali, ricompresi dell’originaria contestazione, che possano avere una autonoma rilevanza (Cass. n. 19514/2024). La Corte, poi, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del comma 3 dell’art. 55 ter d.lgs. citato con il divieto del ne bis in idem, oltre a ribadire la diversità tra il potere disciplinare delle Pubbliche Amministrazioni e quello del datore di lavoro privato, ha escluso il denunciato contrasto con la CEDU, Protocollo 7, art. 4, rilevando che per la stessa giurisprudenza della Corte EDU la sanzione disciplinare non è assimilabile a quella penale né può configurarsi, nel caso de quo, una riedizione del potere disciplinare stesso (Cass. n. 25485/2017).

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