12 Giugno 2026 di carmignaniconsulenza Il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale – Corte di Cassazione ordinanza 9435/2026 Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260414/snciv@sL0@a2026@n09435@tO.clean.pdf RispondiAnnulla risposta Condividi: Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Mi piace:Mi piace Caricamento in corso…
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