Mobilità interna, idoneità a ricoprire un incarico dirigenziale e competenza professionale – Corte di Cassazione Ordinanza 11177 del 26/4/2026 

Mobilità interna, idoneità a ricoprire un incarico dirigenziale e competenza professionale - Corte di Cassazione Ordinanza 11177 del 26/4/2026 

La Corte precisa che nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; nel pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, ed espressamente l’art. 19, comma 1, d. lgs. 165/2001 stabilisce che al “conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile” (cfr. Cass. n. 25518/2024, n. 6445/2023, n. 22047/2022, n.91/2019, n. 24373/20). Tuttavia, in generale, in tema di esercizio dello ius variandi, categoria generale alla quale risulta riconducibile anche l’ipotesi di mobilità in esame, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni (cfr. Cass. n. 48/2024, n. 16594/2020, n. 1916/2015; v. anche, con riferimento a fattispecie di svuotamento di mansioni nel pubblico impiego, Cass. n. 11499/2022). Il necessario esame del merito della vicenda non si esaurisce, dunque, come prospettato dall’istituto controricorrente, nell’alternativa secca tra accettazione della ricollocazione o dimissioni, in quanto alla tutela della professionalità è tenuto anche il datore di lavoro pubblico, anche in contesti di mobilità, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione per la salvaguardia dell’impiego, e considerando altresì che nel caso di specie non consta alcuna messa in disponibilità o istanza di ricollocazione, ma transito diretto, senza soluzione di continuità, da uno ad altro datore di lavoro nell’ambito di procedura disciplinata in via pubblicistica. La Corte sottolinea il seguente principio di diritto: “anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego”.

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