Posizioni organizzative per mansioni di fatto e trattamento economico accessorio – Corte di Cassazione Ordinanza 9525 del 14/4/2026 

Posizioni organizzative per mansioni di fatto e trattamento economico accessorio - Corte di Cassazione Ordinanza 9525 del 14/4/2026 

L’orientamento consolidato della Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui (Cass. 31 luglio 2019, n. 20722) “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” […] “si è evidenziato, sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25837 dell’11 dicembre 2007 e n. 3814 del 16 febbraio 2011, che – ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa. A detto orientamento il Collegio intende dare continuità (Cass. 10 giugno 2014, n. 13062 che richiama in motivazione la citata Cass. S.U. n. 3814/2011)”. È stato anche affermato (Cass. n. 8141 del 03/04/2018) che nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva; ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.

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