
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui “In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti il settore cui è preposto il dirigente” (Cass. 22926/22; Cass. 2972/2017; Cass. 19009/2010). Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione non può ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativo ai fini della revoca ante tempus dell’incarico di posizione organizzativa. La Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordine all’art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrativo della disciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972). La giurisprudenza di legittimità non richiede che i mutamenti organizzativi siano disposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenze riorganizzative siano adeguatamente motivate.
Rispondi