
E’ legittimo il provvedimento che ha annullato in autotutela la nomina di un vincitore di concorso indetto per l’assunzione in qualità di Agente di Polizia Municipale, perché lo stesso, in violazione del bando di concorso, lex specialis, ha reso nel modulo di domanda di partecipazione al concorso dichiarazioni mendaci, precisamente consistite nell’avere omesso di dichiarare l’esistenza della condanna penale irrevocabile a suo carico per i reati di simulazione d’infermità e truffa di cui al codice penale militare, emersa a seguito dell’acquisizione d’ufficio del certificato del Casellario Giudiziale, (seppur riconosciuta la non menzione ex lege della sentenza in applicazione della pena), e per avere attestato mendacemente di non avere svolto il servizio militare. L’autoannullamento è, quindi, ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e in applicazione delle norme del bando di concorso, atto dovuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
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