Annullamento in autotutela nomina di vincitore di concorso – art. 75 del DPR 445/2000 – Consiglio di Stato sentenza n. 1723/2024

Annullamento in autotutela nomina di vincitore di concorso – art. 75 del DPR 445/2000 - Consiglio di Stato sentenza n. 1723/2024

E’ legittimo il provvedimento che ha annullato in autotutela la nomina di un vincitore di concorso indetto per l’assunzione in qualità di Agente di Polizia Municipale, perché lo stesso, in violazione del bando di concorso, lex specialis, ha reso nel modulo di domanda di partecipazione al concorso dichiarazioni mendaci, precisamente consistite nell’avere omesso di dichiarare l’esistenza della condanna penale irrevocabile a suo carico per i reati di simulazione d’infermità e truffa di cui al codice penale militare, emersa a seguito dell’acquisizione d’ufficio del certificato del Casellario Giudiziale, (seppur riconosciuta la non menzione ex lege della sentenza in applicazione della pena), e per avere attestato mendacemente di non avere svolto il servizio militare. L’autoannullamento è, quindi, ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e in applicazione delle norme del bando di concorso, atto dovuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14692-sezione-v-sentenza-n-17232024-pubblico-impiego–funzioni-locali–annullamento-in-autotutela-nomina-di-vincitore-di-concorso–art-75-del-dpr-4452000.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Siti e app per il contatto tra medico e paziente: le indicazioni del Garante – Garante della Privacy compendio

Siti e app per il contatto tra medico e paziente: le indicazioni del Garante - Garante della Privacy compendio

Un concreto aiuto dal Garante Privacy per app e siti che mettono in contatto i pazienti con i professionisti sanitari, tra cui i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che offrono a utenti e medici servizi quali la scelta del professionista, la prenotazione delle visite, l’invio e l’archiviazione di documenti sanitari.

Il Garante ha pubblicato infatti un documento in 10 punti in cui si indicano gli obblighi e gli adempimenti da rispettare al momento di trattare dati personali così delicati.

Attraverso le piattaforme digitali, che nella maggior parte dei casi fanno capo a società stabilite in paesi europei diversi dall’Italia o in Paesi terzi, i dati sia personali che sanitari dei pazienti vengono utilizzati per molteplici finalità da diversi soggetti che intervengono a vario titolo nelle operazioni di trattamento e che possono assumere diversi ruoli di protezione dei dati (titolare, contitolare e responsabile del trattamento).

Il compendio fornisce chiarimenti con riferimento a tre macro tipologie di trattamenti: dati dei pazienti, necessari per offrire loro servizi anche di tipo amministrativo correlati alla prestazione sanitaria richiesta (ad es. creazione dell’account, prenotazione di una visita medica); dati personali dei professionisti sanitari trattati per diversi scopi (ad es. gestione dell’agenda del medico e recensioni degli utenti); dati sulla salute dei pazienti, trattati per finalità di diagnosi e cura (es. condivisione di documenti sanitari come prescrizioni o referti).

Per ciascuna delle tre differenti macro tipologie di trattamenti, il compendio identifica le specifiche basi giuridiche, i ruoli, le responsabilità e gli obblighi in capo a siti e app e ricorda la necessità di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative, volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata di dati o accesso accidentale o illegale.

Una specifica sezione del compendio è dedicata all’obbligo per le piattaforme di svolgere al riguardo una preventiva valutazione di impatto sul trattamento di dati che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Un paragrafo, infine, è dedicato alle informazioni da rendere ai pazienti che, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza, devono essere semplici e chiare oltre che concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9997624

Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati. Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi – Garante della Privacy provvedimento del 22.02.2024

Trasporti: Garante Privacy, più tutele per i dati degli abbonati. Sanzionata un’azienda che aveva raccolto consensi marketing non validi - Garante della Privacy provvedimento del 22.02.2024

Anche quando sottoscriviamo un abbonamento per i trasporti abbiamo diritto a fare libere scelte sul trattamento dei nostri dati.

Il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda di trasporto dell’Emilia Romagna con 50.000 euro di multa per aver utilizzato un modulo per la sottoscrizione degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale non conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati.

L’istruttoria dell’Autorità, che ha preso il via da una segnalazione, ha accertato che l’informativa resa ai passeggeri al momento della sottoscrizione degli abbonamenti, priva di molti elementi essenziali, non consentiva di prestare un consenso libero, specifico e informato.

Il modulo per il rilascio della tessera di abbonamento non permetteva infatti ai viaggiatori di distinguere tra dati obbligatori e dati facoltativi (come ad esempio il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail) e non segnalava chiaramente agli utenti il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto.

L’azienda, che serve un bacino di utenza di rilevanti dimensioni, non aveva inoltre rivisto e aggiornato, entro la data di efficacia del Regolamento europeo in materia di privacy, né l’informativa sul trattamento dei dati e il modulo di richiesta della tessera, né le proprie politiche interne in materia di conservazione dei dati.

Oltre alla sanzione, l’Autorità ha imposto all’azienda di trasporto il divieto di trattare, per finalità di marketing e invio di comunicazioni sullo stato del servizio di trasporto, i dati degli utenti raccolti in assenza di una idonea informativa e sulla base di consensi non validi.

Inoltre l’Azienda dovrà fornire a tutti gli interessati una nuova informativa sul trattamento dei dati personali conforme ai requisiti previsti dal Regolamento UE, rendendola disponibile sul proprio sito web istituzionale, presso la propria sede e i propri punti vendita, nonché fornendola a ciascun interessato alla prima occasione utile di contatto.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995808