Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna – Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Copertura posti dirigenziali e straordinarietà procedura concorsuale interna - Consiglio di Stato Sentenza 24/3/2026 n. 2468

Il Consiglio di Stato a conferma della pronuncia di primo grado, in una procedura espletata dal Comune OMISSIS per la copertura di posti di dirigente, ha rammentato che «L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’articolo 97 della Costituzione, circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente (Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953)». Ne consegue che non sono applicabili neppure i principi relativi all’obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta operata tra le due possibili dello scorrimento della graduatoria della procedura interna o del concorso pubblico (Tar Lazio-Roma, 20 marzo 2018, n. 3131). Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.

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Il licenziamento disciplinare non da diritto alla monetizzazione delle ferie non godute – Consiglio di Stato sentenza 2909/2026

Il licenziamento disciplinare non da diritto alla monetizzazione delle ferie non godute - Consiglio di Stato sentenza 2909/2026

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202309522&nomeFile=202602909_11.html&subDir=Provvedimenti

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Inquadramento dell’avvocatura interna – Consiglio di Stato Sentenza n. 963 del 6/2/2026

Inquadramento dell'avvocatura interna - Consiglio di Stato Sentenza n. 963 del 6/2/2026

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della scelta di un Comune di sopprimere la qualifica dirigenziale del servizio avvocatura, affidando le funzioni di avvocato coordinatore a un dipendente di elevata qualificazione. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 23 della legge 247/2012, che impone l’autonomia e l’indipendenza dell’ufficio legale e dei professionisti a esso assegnati, ma non richiede espressamente la qualifica dirigenziale del responsabile. L’iscrizione nell’elenco speciale presuppone la stabile costituzione dell’ufficio e l’attribuzione esclusiva degli affari legali, non già un determinato inquadramento organizzativo. L’autonomia professionale – ribadita anche dall’articolo 3 della stessa legge – si realizza attraverso la diretta dipendenza dal vertice politico-amministrativo dell’ente, senza intermediazioni con la restante struttura burocratica. In tale quadro, l’avvocatura comunale può essere composta da dirigenti, funzionari o da entrambe le figure, secondo le scelte discrezionali dell’ente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

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