La sez. VI del Consiglio di Stato affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione (whistleblower) quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include il dato personale del c.d. whistleblower). Il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo). Il bilanciamento sull’accessibilità in chiaro (di svelamento del nome) non viene stabilita dal giudice ma rimesso all’Amministrazione a cui compete ogni valutazione che motivatamente potrà giustificare l’oscuramento per ragioni attinenti al rischio di ritorsioni.
Per il Consiglio l’atto idoneo a produrre la novazione della data di inizio vigenza di una graduatoria concorsuale non può essere che un provvedimento di annullamento e sostituzione della stessa (e non una mera rettifica che non apporti alcuna significativa modifica), con consequenziale estinzione di tutti i rapporti giuridici costituiti sulla base della graduatoria annullata, laddove già utilizzata. (conferma T.A.R. Campania n. 4367/2024).
Il Consiglio afferma il principio secondo il quale “quando un’amministrazione integra una graduatoria di concorso per reinserire un candidato escluso a seguito di decisione del giudice, la data di decorrenza della graduatoria resta ancorata all’approvazione originaria”. Il Consiglio ha ritenuto l’inserimento del candidato una rettifica formale e non una riformulazione sostanziale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva riammesso un candidato precedentemente escluso, con il semplice effetto di far slittare di una posizione un altro concorrente, senza modificare punteggi o ordini di merito. Per il giudice amministrativo, questo intervento “non è idoneo a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria”, in quanto non ne altera la struttura né il contenuto sostanziale. Solo un provvedimento di annullamento e sostituzione dell’intera graduatoria può far decorrere un nuovo termine di efficacia, poiché comporta l’estinzione dei rapporti giuridici sorti sulla base di quella precedente. Il Consiglio di Stato ha così chiarito che la mera integrazione disposta in esecuzione di una sentenza non può essere utilizzata per prolungare artificialmente la validità delle graduatorie concorsuali, a tutela del principio di certezza e del buon andamento amministrativo.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il “voto numerico”, costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’ indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845): ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d’inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’ iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).
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