Incompatibilità successive (“pantouflage”) nelle pubbliche amministrazioni – Consiglio di Stato, sezione I, parere 22 giugno 2026, n. 1086

Incompatibilità successive ("pantouflage") nelle pubbliche amministrazioni - Consiglio di Stato, sezione I, parere 22 giugno 2026, n. 1086

In tema di incompatibilità successive (“pantouflage”) nelle pubbliche amministrazioni e nelle autorità indipendenti, l’art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha natura eccezionale e di stretta interpretazione e si applica: i) sotto il profilo soggettivo, a tutti i componenti di organi collegiali che assumano determinazioni obbligatorie ed autoritative, ivi compresi i pareri vincolanti, con effetti nei confronti di soggetti privati determinati; ii) sotto il profilo oggettivo, alle determinazioni individuali, con esclusione degli atti regolamentari o amministrativi generali. In assenza di espressa attribuzione normativa, la vigilanza e il potere sanzionatorio spettano all’Autorità nazionale anticorruzione. (1).

Link: https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-1921

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Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr – ANAC comunicato del 07.07.2026

Pantouflage, Anac segnala criticità sulla deroga per gli incarichi Pnrr - ANAC comunicato del 07.07.2026

Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 2 del 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l’opportunità di una revisione dell’attuale assetto normativo che, al momento, esclude l’applicazione del divieto di pantouflage, quale previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento agli incarichi temporanei nelle amministrazioni conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 (cosiddetto decreto Reclutamento Pnrr): professionisti ed esperti per collaborazione con contratto di lavoro autonomo, o personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione a tempo determinato. 

La segnalazione, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 242 del 17 giugno 2026, nasce dalle criticità riscontrate da Anac nell’esercizio della propria attività consultiva e di vigilanza sul divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il decreto-legge n. 80/2021, che ha introdotto una disciplina speciale per il reclutamento di personale e il conferimento di incarichi funzionali all’attuazione del Pnrr, prevede (all’articolo 1, comma 7-ter), una deroga espressa a tale divieto di pantouflage per gli incarichi conferiti a professionisti ed esperti con contratto di lavoro autonomo e a personale altamente specializzato assunto a tempo determinato.

Non vi è dubbio, spiega l’atto di segnalazione, che il legislatore abbia introdotto tale espressa esimente, giustificata dalla natura straordinaria e temporalmente circoscritta di tali rapporti e dall’esigenza di evitare che l’applicazione di vincoli post impiego possa ostacolare l’attrazione delle professionalità di elevata specializzazione necessarie al conseguimento degli obiettivi del Piano. Tuttavia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato che tale deroga ha comportato, in diversi casi sottoposti alla sua attenzione, l’archiviazione di procedimenti pur in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incompatibilità successiva nei casi di soggetti reclutati dalle amministrazioni per l’attuazione di progetti finanziati nell’ambito del Pnrr. Molte di queste situazioni, viene evidenziato, riguardavano ambiti particolarmente sensibili, come le procedure di affidamento di servizi e, più in generale, le procedure a evidenza pubblica.

Secondo Anac, l’applicazione della deroga rischia di “sterilizzare” proprio quelle criticità su cui il legislatore aveva deciso di intervenire attraverso il periodo di raffreddamento nel passaggio tra pubblico e privato. La natura temporanea dei rapporti di lavoro instaurati nell’ambito del Pnrr potrebbe infatti rendere i dipendenti assunti a tempo determinato più esposti a condizionamenti esterni finalizzati a precostituirsi, già durante l’incarico pubblico, una posizione di vantaggio per la successiva attività professionale in ambito privato.

La questione, sottolinea l’Autorità, resta attuale anche alla luce della proroga della durata massima di tali contratti fino al 31 dicembre 2026, tenuto conto che il divieto di pantouflage, ove applicabile, produrrebbe i propri effetti per il triennio successivo alla cessazione dell’incarico.
ANAC segnala quindi l’opportunità di un intervento legislativo mirato a prevenire le criticità evidenziate, conseguenti a tale deroga al divieto di pantouflage prevista dall’attuale quadro normativo, manifestando la propria piena disponibilità a collaborare a tale scopo.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.atto.segnalazione.pantouflage.07.07.2026

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Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa – ANAC

Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1607.2026 Impiego Pubblico – Sanità – Incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa - ANAC

Per Anac vi è conflitto d’interesse quando il medico di un’Azienda sanitaria sia titolare di un interesse privato che possa influenzare lo svolgimento delle prestazioni in favore dell’ASL, a tutela della salute e della corretta gestione delle risorse pubbliche. La richiesta di parere è giunta da parte di un’Azienda sanitaria in merito alla gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa. “Il conflitto d’interesse costituisce un rischio specifico che l’ente è tenuto a considerare nell’ambito della mappatura dei processi e della programmazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione”, scrive Anac. “È opportuno, quindi, che ciascuna azienda sanitaria preveda nel proprio Piano apposite misure di prevenzione dei conflitti di interessi con riferimento ai processi in cui siano coinvolti medici professionisti legati da rapporto di collaborazione con il servizio sanitario. La principale misura è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato”. Tuttavia, a fronte di un “conflitto ripetuto e diffuso” il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cosiddetto strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. In tal caso, l’unica misura idonea ad arginare il rischio è costituita dalla rinuncia ad uno dei due incarichi. Non sembra, infatti, sufficiente il ricorso all’astensione, posto che il medico dovrebbe optare per un’astensione ripetuta e continuativa con l’effetto di paralizzare il servizio pubblico ed arrecare un danno all’interesse collettivo di tutela della salute. Spetta, in ogni caso, all’amministrazione valutare caso per caso la portata del conflitto e la sua potenziale pregiudizialità rispetto all’imparzialità delle funzioni di cura dell’interesse pubblico affidate al professionista sanitario. In particolare, Anac invita a riservare particolare attenzione al caso in cui le attività svolte all’esterno coincidano per tipologia e ambito di specializzazione con quelle esercitate in favore del Servizio sanitario, onde evitare che il medico possa influenzare il paziente nella scelta di sottoporsi alle cure presso enti privati, esclusivamente allo scopo di conseguire un ritorno economico ovvero altro vantaggio personale.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/parere-anticorruzione-del-15-aprile-2026-fasc-1607-2026-impiego-pubblico-sanita-incompatibilita-e-conflitto-di-interesse-dei-medici-titolari-di-incarichi-libero-professionali-di-natura-c/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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