No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza – Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza - Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

La Corte Costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto «consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza». La Corte, precisando che «in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione». In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità. Secondo la Corte, del resto essendo l’assetto della legge numero 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro». Inoltre, ha precisato che l’ipotesi della previsione del concorso riservato «non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza». Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, «deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti liberoprofessionali, connotati dalla parasubordinazione».

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La scelta della modalità di copertura del posto programmato è libera, l’Ente può decidere lo scorrimento della graduatoria valida o procedere a un nuovo concorso – Corte di cassazione ordinanza 2017/2026

La scelta della modalità di copertura del posto programmato è libera, l'Ente può decidere lo scorrimento della graduatoria valida o procedere a un nuovo concorso - Corte di cassazione ordinanza 2017/2026

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Criteri di valutazione nei concorsi pubblici – Consiglio di stato sentenza 8036/2025

Criteri di valutazione nei concorsi pubblici - Consiglio di stato sentenza 8036/2025

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il “voto numerico”, costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’ indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845): ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d’inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’ iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).

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