Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico – Corte Costituzionale sentenza 125/2026

Possibile trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Lesione del principio di ragionevolezza e del diritto all’accesso al trattamento pensionistico - Corte Costituzionale sentenza 125/2026

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui, nel prevedere che «il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima», stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare «non oltre il settantesimo anno di età» e non, invece, «non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». Le relative questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, quarta sezione civile, in riferimento all’articolo 38, comma secondo, della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sui presupposti necessari perché maturi il diritto del dipendente pubblico a essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinamentale previsto per le varie amministrazioni, ha chiarito che il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che sia avulsa dal momento in cui il dipendente maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia. Costituendo il trattenimento un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo al raggiungimento del limite di età ordinamentale, finalizzata a tutelare l’interesse del lavoratore a conseguire la pensione di vecchiaia, la fissazione di una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio che non sia correlata al progressivo adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, appresta infatti un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e, tradendo la stessa ratio legis, evidenzia l’irragionevolezza intrinseca della norma.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/125

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No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza – Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza - Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

La Corte Costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto «consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza». La Corte, precisando che «in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione». In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità. Secondo la Corte, del resto essendo l’assetto della legge numero 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro». Inoltre, ha precisato che l’ipotesi della previsione del concorso riservato «non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza». Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, «deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti liberoprofessionali, connotati dalla parasubordinazione».

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Pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate – Corte Costituzionale sentenza 216/2025

Pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate - Corte Costituzionale sentenza 216/2025

Non è costituzionalmente illegittima la disciplina che consente all’INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto. Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico». La Corte inoltre ha precisato che l’articolo 69 della legge numero 153 del 1969, nell’adottare una soglia diversa da quella dell’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest’ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita. Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha osservato che «il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale».

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