No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza – Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

No all’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza - Corte Costituzionale Sentenza 42 del 27/3/2026

La Corte Costituzionale ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana numero 23 del 2025, censurata dal Governo in quanto «consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza». La Corte, precisando che «in tal modo, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione». In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità. Secondo la Corte, del resto essendo l’assetto della legge numero 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro». Inoltre, ha precisato che l’ipotesi della previsione del concorso riservato «non appare nemmeno necessaria al fine di conseguire lo scopo di garantire l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza». Il suddetto articolo 9, infatti, quando, al quarto comma, usa il termine «anche» riferito alla mobilità, «deve infatti essere oggi letto alla luce della possibilità dell’utilizzo di altri strumenti normativamente previsti e, in particolare, delle convenzioni con altre strutture sanitarie ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dei rapporti a convenzione con i medici ambulatoriali specialisti di cui all’art. 8 del medesimo decreto legislativo, che instaurano con il Servizio sanitario rapporti liberoprofessionali, connotati dalla parasubordinazione».

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Pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate – Corte Costituzionale sentenza 216/2025

Pignoramento delle pensioni per il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive: questioni non fondate - Corte Costituzionale sentenza 216/2025

Non è costituzionalmente illegittima la disciplina che consente all’INPS di pignorare le pensioni – nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico – al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni o da omesse contribuzioni. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, numero 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Il Tribunale rimettente aveva messo a confronto la norma censurata con l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, il quale prevede una soglia di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a mille euro, consentendo solo oltre tale soglia di pignorare una percentuale (di norma un quinto) della pensione per il recupero di eventuali crediti. Da tale comparazione aveva dedotto varie censure che la Corte ha respinto. Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive «serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo [stesso] sostentamento». Oltretutto, la Corte ha evidenziato come nel recupero degli indebiti previdenziali il legislatore garantisca una particolare tutela al pensionato debitore, che è tenuto a restituire quanto indebitamente percepito solo in caso di dolo. Ne deriva che «il regime dei crediti oggetto della norma censurata è intriso anche di una funzione deterrente, nell’ambito di una disciplina caratterizzata in generale dall’esigenza di non perdere risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico». La Corte inoltre ha precisato che l’articolo 69 della legge numero 153 del 1969, nell’adottare una soglia diversa da quella dell’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, non è intrinsecamente irragionevole, in quanto quest’ultima previsione non serve a garantire il minimo vitale. In particolare, il limite del trattamento pensionistico minimo, assicurato dalla norma censurata, non è di per sé irragionevole e varia annualmente in funzione del costo della vita. Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, la Corte ha osservato che «il peculiare bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, lungi dal violare tale parametro, si collega, viceversa, al rilievo attribuito all’interesse generale all’equilibrio e alla stabilità del sistema pensionistico, che rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato principio costituzionale».

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Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori – Corte Costituzionale sentenza 144/2025

Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori - Corte Costituzionale sentenza 144/2025

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR), come testualmente previsto dall’articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS). Secondo il rimettente, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria sarebbe da individuarsi nell’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, in quanto al lavoratore assoggettato al regime dell’IPS verrebbe corrisposta un’indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo dell’IPS. La Corte, ritenendo errato il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, ha precisato che, nel riferirsi al TFR, l’articolo 63, comma 2, T.U.P.I., come novellato, fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente estromesso, in aggiunta alla tutela reale. Il legislatore, infatti, modificando nel 2017 la disposizione censurata, ha inteso armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. E ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del rapporto stesso.

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