Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori – Corte Costituzionale sentenza 144/2025

Determinazione dell’indennità risarcitoria: per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato non è rilevante l’emolumento di fine rapporto in concreto spettante ai lavoratori - Corte Costituzionale sentenza 144/2025

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo numero 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego T.U.P.I.) come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 75 del 2017, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro. Il giudice a quo, chiamato a decidere sulla liquidazione dell’indennità risarcitoria in favore di un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e poi reintegrato, aveva ritenuto di non poter commisurare la stessa “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” (TFR), come testualmente previsto dall’articolo 63 T.U.P.I., in quanto il ricorrente – già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – non aveva optato per il passaggio al regime del TFR, continuando ad essere assoggettato al diverso regime dell’indennità premio di servizio (IPS). Secondo il rimettente, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria sarebbe da individuarsi nell’emolumento di fine rapporto (IPS o TFR) in concreto spettante al lavoratore al momento del recesso illegittimo. Ne conseguirebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici illegittimamente licenziati e poi reintegrati, in quanto al lavoratore assoggettato al regime dell’IPS verrebbe corrisposta un’indennità risarcitoria di importo inferiore in ragione della base retributiva più ristretta per il calcolo dell’IPS. La Corte, ritenendo errato il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, ha precisato che, nel riferirsi al TFR, l’articolo 63, comma 2, T.U.P.I., come novellato, fornisce un parametro astratto per la liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente estromesso, in aggiunta alla tutela reale. Il legislatore, infatti, modificando nel 2017 la disposizione censurata, ha inteso armonizzare la disciplina relativa al licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato, così da assicurare, indistintamente, a tutto il personale, il medesimo meccanismo rimediale a fronte dell’illegittimo recesso da parte del datore di lavoro pubblico. E ciò a prescindere dalla mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, che concerne la fase fisiologica di chiusura del rapporto lavorativo e non la fase patologica del rapporto stesso.

Link: https://customer48938.musvc3.net/e/tr?q=6%3dNXDVR%26B%3d6%26G%3dLYC%26H%3dSRDc%26E%3d8yM0I_wtmp_8d_BqXs_Lf_wtmp_7iGM2.69Hy8wExM3JzS3Es465.nM_BqXs_Lfx625i4-0HtGEDhBu_HVvj_RKUTR0_KksU_UZQ9W_BqXs_MfzM7_ItNB3j_KksU_VXDjPCBjMD5w_KksU_UPKyF_75iBEC_wtmp_8gyCfB6_HVvj_RANDC_h47FfB1D_wtmp_8gUHfGm5lGuBfS3EsB_BqXs_LVzM7_3tGD5sM_BqXs_MdNGzEwFuPnH89%26i%3dFEI16M.DjM%263I%3d8YKRB%26MC%3dREUOQE4u1fTOZDTNT9%26A%3dw56TN20UxZk9x4DaPQD4LQjcw48cRTj6wRiWT6B9y60aQ6BXPUj8uT7cwYAcN60Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

Lascia un commento

La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità – Corte Costituzionale Sentenza n. 115 del 21/7/2025

La lavoratrice, madre intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità - Corte Costituzionale Sentenza n. 115 del 21/7/2025

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 27-bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la “seconda madre”, nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano. Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (articoli 315-bis e 337-ter del codice civile) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

Link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:115&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Lascia un commento

Lede la competenza regionale l’approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale – Corte Costituzionale Sentenza n. 114 del 21/7/2025

Lede la competenza regionale l’approvazione ministeriale dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale - Corte Costituzionale Sentenza n. 114 del 21/7/2025

Con la sentenza in argomento la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024 che attribuisce ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale. La disposizione, che attribuisce a livello statale il potere di approvare i piani, invade la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di organizzazione perché i piani, come osservato dalla Corte, servono a pianificare e organizzare le risorse umane delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale per garantire la piena funzionalità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica. La Corte ha altresì dichiarato incostituzionale l’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, laddove sottopone a una verifica di congruità del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze le misure compensative che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario. Tale verifica, secondo la Corte, comporta un controllo su decisioni che riguardano profili organizzativi di competenza delle Regioni perché la riallocazione delle risorse del bilancio regionale è un’operazione che comporta una ponderata valutazione di tutte le possibili opzioni che le Regioni possono scegliere per realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali. È, invece, conforme a Costituzione l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, che prevede l’adozione di una metodologia per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario. La disposizione, afferma la Corte, non è, di per sé, in grado né di aggravare, né di colmare i divari socio-economici esistenti tra le Regioni italiane e di violare il diritto alla salute, né tantomeno di invadere la competenza legislativa delle Regioni e la loro autonomia perché la metodologia è costruita su dati forniti dalle Regioni stesse.

Link: https://customer48938.musvc3.net/e/tr?q=7%3dNXIWR%26B%3dA%26H%3dLYC%26I%3dSRId%26E%3d84N0I_2ump_Ce_Bqct_Lf_2ump_BjGM7.79H49wE3N3J5T3Ex565.sN_Bqct_Lfk7D9yHm3r9x1ZL9D5Hw9k.89_Hawj_SPJuHkG_y3vC_Bqct_MdOgfi_2ump_Cect_2ump_CeWocx_Bqct_MaBdLU_2ump_CeKQD_LksZ_VPK4G_CE5Lw5_2ump_Ch857M654NyH_2ump_BZEJw_Gy4sO7_Hawj_SN971sF_Bqct_LV5N7_3kG01sA8_Hawj_SNeB1xwy7x5610C9Ds_LksZ_VPK4G5u1k_wExNyD4_LksZ_WXix09Hw5J9yH3%264%3dwOCLmW.854%26CC%3dSFdMS%264M%3dLZBYTXJaKZJXTW%26r%3dXT1oXQVAYQVF7x3o8PSk9TVJWR1HaRTk9wVkdzWlcT5kdyQp7QQn9LTHXM1FZM1H&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

Lascia un commento