Come già chiarito in precedenti orientamenti (vedasi Id: 31055/2023), il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, all’art. 35, comma 3, prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii, al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione. Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni. Tale periodo non è, pertanto, da intendersi in assoluto come i primi trenta giorni di congedo, ma come i primi trenta giorni di congedo alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico rientrante nelle fattispecie normative sopra richiamate.
In merito alla questione prospettata, si osserva che l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.
La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.
La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.
Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.
La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.
Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.
Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.
La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).
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