La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? ARAN Id: 37654

La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? ARAN Id: 37654

In merito alla questione prospettata, si osserva che l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.

La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.

La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.

Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/la-fruizione-ad-ore-dei-permessi-di-cui-allart-33-comma-3-della-legge-n-104-1992-da-parte-di-piu-soggetti-legittimati-allassistenza-della-medesima-persona-con-disabilita-in-situa/

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Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? – ARAN parere Id: 37540

Qual è il trattamento fiscale dei benefici attribuiti ai dipendenti, rientranti nel “Welfare integrativo”, il cui finanziamento sia stato posto a carico del Fondo risorse decentrate? - ARAN parere Id: 37540

Si premette che in tutti i contratti collettivi nazionale di comparto e di area è stata prevista la possibilità di finanziare i piani di welfare integrativo per il personale con risorse a carico dei Fondi risorse decentrate, in aggiunta ad eventuali ulteriori risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. 

La questione del trattamento fiscale dei benefici di Welfare non è di competenza dell’Aran, poiché non ha per oggetto l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, stante la sua rilevanza e tenuto conto che sono stati richiesti chiarimenti da alcune amministrazioni, la scrivente Agenzia, in un’ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto opportuno formulare all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica su tale tematica. 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti. 

L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario. 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione, al pari dei medesimi benefici eventualmente finanziati extra Fondo risorse decentrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR. 

Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario. 

Per maggiori approfondimenti, si rinvia allo scambio di note tra Aran e Agenzia delle Entrate: https://www.aranagenzia.it/novita/welfare-contrattuale-finanziato-dal-fondo-risorse-decentrate-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/qual-e-il-trattamento-fiscale-dei-benefici-attribuiti-ai-dipendenti-rientranti-nel-welfare-integrativo-il-cui-finanziamento-sia-stato-posto-a-carico-del-fondo-risorse-decentrate/

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La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? ARAN parere Id: 37485

La previsione contrattuale contenuta all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, relativa all’aspettativa per moti personali, ai sensi della quale “L’ aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, come deve essere interpretata in caso di insorgenza di malattia durante detto periodo? ARAN parere Id: 37485

La norma contrattuale riferita all’aspettativa per motivi personali di cui all’art. 39, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ai sensi della quale “L’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto”, si limita a dire che, fermo restando che per calcolare il periodo di comporto si deve retroagire di 3 anni di calendario, eventuali periodi di aspettativa non retribuita non si sommano alle assenze per malattia in quanto il periodo di comporto, non è il triennio di osservazione, ma i 18 mesi di conservazione del posto retribuiti in modo decrescente (100%-90%-50%).

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/la-previsione-contrattuale-contenuta-allart-39-comma-2-del-ccnl-21-05-2018-relativa-allaspettativa-per-moti-personali-ai-sensi-della-quale-l-aspettativa-di-cui/

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