Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? – ARAN parere Id: 39106

Al personale di Polizia Locale chiamato a svolgere il servizio di vigilanza fissa presso le sezioni elettorali in esecuzione di Ordinanza del Questore, remunerato attraverso il compenso per il lavoro straordinario nel limite di quanto autorizzato da parte del Ministero dell’Interno e al quale è altresì riconosciuta l’Indennità di Ordine Pubblico, è possibile riconoscere anche l’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026? - ARAN parere Id: 39106

In merito all’indennità di servizio esterno, come disciplinata dall’art. 47 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, preme evidenziare che nel comma 2 del richiamato articolo vengono esplicitate le causali legittimanti l’erogazione di detta indennità. La norma dispone difatti che “L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni”, ragione per cui la valutazione, di prerogativa datoriale, va fatta in funzione dei disagi connessi all’ambiente esterno.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/al-personale-di-polizia-locale-chiamato-a-svolgere-il-servizio-di-vigilanza-fissa-presso-le-sezioni-elettorali-in-esecuzione-di-ordinanza-del-questore-remunerato-attraverso-il-compenso-per-il-lavoro/

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Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? – ARAN Id: 39114

Un Comune in stato di dissesto può inserire le risorse di cui al comma 1 dell’art. 58 CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024? E, se sì, le quote degli anni 2024 e 2025 possono incrementare quali risorse variabili il Fondo 2026? - ARAN Id: 39114

Stante la formulazione letterale della previsione ancora vigente dell’art. 79, comma 4 del CCNL 16.11.2022 in ordine alle tipologie di risorse che gli enti che si trovino in condizioni di dissesto possono inserire nel Fondo risorse decentrate, si ritiene che lo stato di dissesto non precluda l’inserimento nella parte stabile del Fondo degli incrementi disposti dall’art. 58, comma 1, del CCNL 2022-2024.

Tali incrementi sono di natura stabile per espressa previsione del CCNL; pertanto, le quote di competenza degli anni 2024 e 2025 possono essere inserite, anche in caso di dissesto, nella parte variabile del Fondo 2026, secondo quanto previsto all’art. 59, comma 1, ultimo periodo del CCNL 2022-2024.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/un-comune-in-stato-di-dissesto-puo-inserire-le-risorse-di-cui-al-comma-1-dellart-58-ccnl-del-comparto-funzioni-locali-2022-2024-e-se-si-le-quote-degli-anni-2024-e-2025-possono-incrementar/

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In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? – ARAN parere Id: 39101

In caso di un incarico di EQ a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari al 50% è possibile escludere un automatismo di riduzione matematica al 50% della retribuzione di posizione ove l’interessato sia sempre stato positivamente valutato negli anni? - ARAN parere Id: 39101

Giova, innanzitutto, ricordare la distinzione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, come espressamente indicato all’art. 16 del CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23.02.2026:

– la retribuzione di posizione viene graduata sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico;

– mentre, la retribuzione di risultato è connessa al raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione degli esiti della valutazione di performance individuale.

In ordine alla necessità o meno del riproporzionamento della retribuzione di posizione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, all’art. 19, comma 7, del suddetto testo contrattuale, viene espressamente precisato che “Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.”

Alla luce di quanto sopra esposto, dalla lettura delle disposizioni contrattuali, si ritiene che non vi siano spazi interpretativi diversi da quanto esplicitato al comma 7 dell’art. 19 sopra richiamato e che, pertanto, la retribuzione di posizione, una volta graduata, vada necessariamente riproporzionata alla percentuale di part-time, a differenza della retribuzione di risultato, legata alle valutazioni della performance, che può seguire dinamiche diverse, tenuto, comunque, conto di quanto previsto all’art. 55, comma 11, del CCNL 23.02.2026, ai sensi del quale “I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi integrativi”.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-caso-di-un-incarico-di-eq-a-personale-con-rapporto-di-lavoro-a-tempo-parziale-pari-al-50-e-possibile-escludere-un-automatismo-di-riduzione-matematica-al-50-della-retribuzione-di-posizione-ove-l/

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