I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? – ARAN parere Id: 36578

I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? - ARAN parere Id: 36578

Considerato che l’art. 15, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, e tenuto conto delle finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti – partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale -, si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti, al pari di quelli retribuiti, possano essere fruiti, oltre che a giorni (in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente), anche in ore.

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Permessi studio università telematica – Corte di Cassazione Ordinanza 25038 del 11.9.2025

Permessi studio università telematica - Corte di Cassazione Ordinanza 25038 del 11.9.2025

La concessione di permessi retribuiti per motivi di studio può essere limitata nel caso in cui il dipendente frequenti un’università telematica, in quanto le lezioni online possono essere seguite in orari flessibili, anche al di fuori dell’orario lavorativo. Pertanto, il diritto ai permessi studio sussiste solo se il lavoratore prova che le lezioni online si svolgono in orari coincidenti con quelli di servizio.

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Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 – Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 - Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro.

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