Permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge – INPS Circolare 18 settembre 2026, n. 100

Permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l'assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge - INPS Circolare 18 settembre 2026, n. 100

L’INPS sottolinea “ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto” pertanto “nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.” Altresì “l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto”.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-100-del-18-09-2026_15372.html

Rispondi

La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? – ARAN parere Id: 37654

La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? - ARAN parere Id: 37654

In merito alla questione prospettata, si osserva che l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.

La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.

La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.

Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/la-fruizione-ad-ore-dei-permessi-di-cui-allart-33-comma-3-della-legge-n-104-1992-da-parte-di-piu-soggetti-legittimati-allassistenza-della-medesima-persona-con-disabilita-in-situa/

Rispondi

I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? – ARAN parere Id: 36578

I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? - ARAN parere Id: 36578

Considerato che l’art. 15, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, e tenuto conto delle finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti – partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale -, si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti, al pari di quelli retribuiti, possano essere fruiti, oltre che a giorni (in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente), anche in ore.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/i-permessi-sindacali-non-retribuiti-possono-essere-fruiti-in-ore/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni