Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. I permessi dal lavoro dedicati all’assistenza di familiari disabili pur non dovendosi interpretare nella perfetta e assoluta coincidenza tra le ore di permesso con l’effettiva e continua assistenza al disabile, non possono giustificare una carente (e assente) assistenza al disabile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul tema, il recesso del datore di lavoro è pienamente legittimo. L’assenza di effettiva e continuativa assistenza al disabile giustificava il licenziamento disciplinare della dipendente per inosservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, soprattutto in un caso di uso dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi e previsti dal Legislatore. Tanto premesso, per la Suprema Corte il beneficio sopra richiamato “…comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cf. Cass. n. 17968/2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217/2016)”. La Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui si discorre ha dunque inteso applicare un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema. L’abuso e/o l’illecito utilizzo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 legittima, una volta accertato, il licenziamento per giusta causa.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali finalizzati al solo utilizzo del servizio di formazione, ai sensi del R. EU 679/2016 e del dlgs 196/2003
Informativa sulla privacy
Rispondi