La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? ARAN Id: 37654

La fruizione ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte di più soggetti legittimati all’assistenza della medesima persona con disabilità in situazione di gravità, deve avvenire in giornate diverse? ARAN Id: 37654

In merito alla questione prospettata, si osserva che l’art. 33 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018 non disciplina i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali restano regolati dalla fonte legale.

La disposizione contrattuale si limita a prevedere, per il personale del comparto, la possibilità di fruire dei predetti permessi anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, dettando altresì alcune modalità di programmazione e comunicazione.

La disciplina legislativa, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, ha superato il previgente principio del “referente unico”, consentendo il riconoscimento del diritto a più soggetti tra quelli legittimati, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione in via alternativa tra loro.

Per quanto attiene alla sola disciplina contrattuale, non si rinvengono elementi testuali dai quali desumere che, in caso di fruizione ad ore da parte di più soggetti legittimati, le relative assenze debbano necessariamente essere collocate in giornate diverse.

La clausola contrattuale, nel consentire l’utilizzo ad ore dei permessi, opera infatti sul piano dell’articolazione temporale del beneficio e non introduce un divieto espresso di utilizzo, nella medesima giornata, di frazioni orarie distinte da parte di soggetti diversi.

Ne consegue che, nei limiti della disciplina contrattuale, l’alternatività della fruizione deve essere valutata con riferimento alla non contestualità delle assenze e al rispetto del limite complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona, non potendosi ricavare dal CCNL un autonomo obbligo di collocare i permessi dei diversi beneficiari in giornate necessariamente diverse.

Restano fermi i presupposti, i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina legislativa dell’istituto.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/la-fruizione-ad-ore-dei-permessi-di-cui-allart-33-comma-3-della-legge-n-104-1992-da-parte-di-piu-soggetti-legittimati-allassistenza-della-medesima-persona-con-disabilita-in-situa/

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Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 – Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Utilizzo permessi ex Legge 104/1992 - Corte di Cassazione Ordinanza 23185/2025

Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per le particolari ragioni mediche. La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-23185-del-12-8-2025-principio-di-diritto-utilizzo-permessi-ex-legge-104-1992/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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PERLAPA, proroga del termine della rilevazione L104/92 – Dipartimento della Funzione Pubblica avviso del 30.04.2024

PERLAPA, proroga del termine della rilevazione L104/92 - Dipartimento della Funzione Pubblica avviso del 30.04.2024

La scadenza dell’adempimento in oggetto è prorogata al 31 maggio 2024.

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