Licenziamento per Giusta causa – Utilizzo improprio permessi ex Legge 104/1992 – Corte di Cassazione sentenza n. 6488/2024

Licenziamento per Giusta causa – Utilizzo improprio permessi ex Legge 104/1992 - Corte di Cassazione sentenza n. 6488/2024

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. I permessi dal lavoro dedicati all’assistenza di familiari disabili pur non dovendosi interpretare nella perfetta e assoluta coincidenza tra le ore di permesso con l’effettiva e continua assistenza al disabile, non possono giustificare una carente (e assente) assistenza al disabile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul tema, il recesso del datore di lavoro è pienamente legittimo. L’assenza di effettiva e continuativa assistenza al disabile giustificava il licenziamento disciplinare della dipendente per inosservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, soprattutto in un caso di uso dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi e previsti dal Legislatore. Tanto premesso, per la Suprema Corte il beneficio sopra richiamato “…comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cf. Cass. n. 17968/2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217/2016)”. La Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui si discorre ha dunque inteso applicare un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema. L’abuso e/o l’illecito utilizzo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 legittima, una volta accertato, il licenziamento per giusta causa.

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Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato – INPS messaggio n. 3096/2022

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato - INPS messaggio n. 3096/2022

Premessa

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Con il presente messaggio si forniscono, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.

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