Licenziamento disciplinare per condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio – Corte di Cassazione Ordinanza 9517 del 14/4/2026

Licenziamento disciplinare per condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio - Corte di Cassazione Ordinanza 9517 del 14/4/2026

La Corte conferma quanto già affermato: “Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ma anche ‘con altre modalità fraudolente’, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio, non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016) La più recente pronuncia (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 21681 del 20/07/2023) ha ribadito il principio secondo cui in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale. Inoltre, questa Corte ha precisato che (Cass. Sez. L Sentenza n. 30418 del 02/11/2023) in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l’introduzione dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

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Sì al licenziamento del dirigente che non interviene su atti illeciti a sua conoscenza – Corte di Cassazione ordinanza 4684/2026

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Licenziamento disciplinare per comportamento extralavorativo – Corte di Cassazione Ordinanza 3971 del 16/2/2025

Licenziamento disciplinare per comportamento extralavorativo - Corte di Cassazione Ordinanza 3971 del 16/2/2025

Secondo indirizzo ormai consolidato della Corte, il concetto di giusta causa non si limita all’inadempimento tanto grave da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, ma si estende anche a condotte extralavorative che, tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti (da ultimo: Cass. 18 agosto 2016, n. 17166); infatti, anche condotte concernenti la vita privata del lavoratore possono in concreto risultare idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, allorquando abbiano un riflesso, sia pure soltanto potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le aspettative d’un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività; parimenti, comportamenti extralavorativi imputabili al lavoratore possono colpire interessi del datore di lavoro: il lavoratore è tenuto, infatti, non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario (Cass. 19 gennaio 2015, n. 776; Cass. 31 luglio 2015, n. 16268); nondimeno, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perché idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (Cass. 18 settembre 2012, n. 15654): in particolare, quando siano contrari alle norme dell’etica comune e del comune vivere civile (Cass. 1 dicembre 2014, n. 25380).
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