Licenziamento disciplinare per condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio – Corte di Cassazione Ordinanza 9517 del 14/4/2026

Licenziamento disciplinare per condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo necessaria un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio - Corte di Cassazione Ordinanza 9517 del 14/4/2026

La Corte conferma quanto già affermato: “Il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ma anche ‘con altre modalità fraudolente’, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio, non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale” (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016) La più recente pronuncia (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 21681 del 20/07/2023) ha ribadito il principio secondo cui in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all’art. 55-quater lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale. Inoltre, questa Corte ha precisato che (Cass. Sez. L Sentenza n. 30418 del 02/11/2023) in tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l’introduzione dell’art. 55-quater, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell’adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

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La sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica – Corte di Cassazione sentenza 10915/2026

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Anche la sola iscrizione all’albo degli avvocati è incompatibili con il ruolo di dipendente pubblico – Corte di Cassazione sentenza n. 6219/2026

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