In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992 – ARAN Id: 37127

In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, non occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992 - ARAN Id: 37127

Nel merito si fa presente che l’art. 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.

In sostanza poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ citato. Conseguentemente non si procede al riproporzionamento dei suddetti permessi.

Link: https://www.aranagenzia.it/orient-applicativi/in-presenza-di-un-distacco-sindacale-con-prestazione-lavorativa-ridotta-occorre-riproporzionare-i-permessi-ex-art-33-della-legge-104-1992/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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