Nel merito si fa presente che l’art. 8, comma 5, del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.
In sostanza poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ citato. Conseguentemente non si procede al riproporzionamento dei suddetti permessi.
I CCNL relativi alle Aree della dirigenza prevedono che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione sono:
a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
In merito, si precisa che i soggetti di cui alla lett. a) devono necessariamente essere dipendenti dell’amministrazione, mentre i soggetti di cui alla lett. b) possono anche essere estranei alla stessa.
Pertanto, questa Agenzia ritiene che, senza entrare nel merito delle innumerevoli tipologie di dirigenti sindacali individuate dai singoli Statuti delle organizzazioni sindacali, l’amministrazione dovrebbe limitarsi a richiedere alla organizzazione sindacale interessata di precisare, rispetto al nominativo in questione, se la sua nomina, ai fini della composizione della delegazione trattante di parte sindacale, rientri tra quelle di cui alla lett. a) o alla lett. b), tenendo appunto presente che possono essere ricompresi nella prima fattispecie solo i dipendenti dell’amministrazione.
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