
I CCNL relativi alle Aree della dirigenza prevedono che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione sono:
- a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
In merito, si precisa che i soggetti di cui alla lett. a) devono necessariamente essere dipendenti dell’amministrazione, mentre i soggetti di cui alla lett. b) possono anche essere estranei alla stessa.
Pertanto, questa Agenzia ritiene che, senza entrare nel merito delle innumerevoli tipologie di dirigenti sindacali individuate dai singoli Statuti delle organizzazioni sindacali, l’amministrazione dovrebbe limitarsi a richiedere alla organizzazione sindacale interessata di precisare, rispetto al nominativo in questione, se la sua nomina, ai fini della composizione della delegazione trattante di parte sindacale, rientri tra quelle di cui alla lett. a) o alla lett. b), tenendo appunto presente che possono essere ricompresi nella prima fattispecie solo i dipendenti dell’amministrazione.
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