La disciplina della trasparenza si applica anche alle università non statali – ANAC chiarimento del 16.07.2026

La disciplina della trasparenza si applica anche alle università non statali - ANAC chiarimento del 16.07.2026

Le libere università erogano un fondamentale servizio pubblico e per tale ragione vanno ricondotte alla categoria dei soggetti tenuti, secondo criteri di compatibilità, alla trasparenza dell’attività di pubblico interesse svolta, ove sia soddisfatto il requisito del bilancio di importo superiore a cinquecentomila euro. Questo in base all’articolo 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Lo ha chiarito Anac, con l’approvazione da parte del Consiglio nella seduta del 7 luglio 2026, delle nuove Faq (Frequently Asked Questions).
Le università non statali sono tenute ad osservare, pertanto, gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici), 32 (Servizi erogati), 35 (Attività e procedimenti), in quanto riferiti alla attività di pubblico interesse svolta e compatibili con le funzioni esercitate. Sono invece escluse dalla pubblicazione dati, documenti e informazioni attinenti all’organizzazione. 

Nella attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 26 e 27 le università escludono la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Link: https://www.anticorruzione.it/-/news.16.7.2026.universita

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