
Link al documento: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201102/snciv@sL0@a2020@n24201@tO.clean.pdf
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, ritiene che i limiti alla spesa personale di cui all’art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019. Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del DL n. 34/2019, l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 L. n. 296/2006.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/164/2020/PAR
In caso di recesso dall’Unione, i dipendenti dell’Unione possono essere reinquadrati negli Enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, mantenuti i posti in organico e non li hanno coperti con nuove assunzioni, ovvero hanno ridotto la dotazione organica in misura corrispondente al numero dei dipendenti transitati nell’Unione.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/118/2020/PAR
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