
La sentenza della Corte ha stabilito che l’omessa autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un pubblico dipendente integra gli estremi della colpa grave, configurando un danno erariale. I giudici contabili hanno ribadito che la violazione dell’obbligo di autorizzazione (ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001) fa sorgere l’obbligo di riversare all’amministrazione di appartenenza i compensi percepiti indebitamente.
Fonte: ARANAGENZIA
Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/131/2026
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